
Finanziamento Soci: infruttifero, restituzione e Rinuncia
Un finanziamento è infruttifero quando non produce interessi, ossia quando la somma prestata viene restituita senza maggiorazioni. E’ possibile avere il finanziamento sotto forma di prestito o di versamento. In genere è richiesta la forma scritta . Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci se è previsto dallo statuto della società e se ricoprono la carica di socio da almeno tre mesi e deve essere iscritto al Registro delle Imprese e possiedono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale attestato dall’ ultimo bilancio approvato.
Gli argomenti della Guida
Forma scritta del finanziamento infruttifero
E’ consigliabile adottare la forma scritta in quanto rappresenta una forma di tutela nei confronti dei soci i quali si vedono restituire le somme di denaro che non rappresentano apporti di capitale; inoltre la norma contenuta nell’art.1284 cod. civ. impone la forma scritta in presenza di interessi superiori alla misura legale.
Si ricorre alla forma scritta anche per limitare la circolazione del contante, perché i versamenti potrebbero essere effettuati in contanti e in più rate.
Per evitare che il versamento sia qualificato come frazionato artificiosamente, è necessario che le parti manifestino preventivamente la volontà di effettuare il versamento o la restituzione a determinate scadenze.
Inoltre con la forma scritta del contratto stipulato tra le parti si può dimostrare la natura non fruttifera di interessi del prestito.
Tipologia di finanziamento
Esistono due forme di finanziamento che possono essere utilizzate dai soci come apporto alla società il prestito e il versamento. Vediamo insieme le modalità di funzionamento di entrambi.
Il prestito
Il prestito è un finanziamento che ci viene concesso da una banca tutte le volte che abbiamo bisogno di una somma di denaro che siamo liberi di utilizzare per far fronte a spese personali. I prestiti non osservano il vincolo di destinazione, nel senso che le somme di denaro erogate non devono essere utilizzate necessariamente e in senso stretto per soddisfare il fine per il quale sono state richieste, ma sono soggetti al vincolo di restituzione, secondo un piano rateale stabilito in sede di accordi precontrattuali.
Per chiarire meglio, quando ci rechiamo in banca o in altre società finanziarie per chiedere un prestito personale non dobbiamo giustificare il motivo né la tipologia di spesa che dobbiamo affrontare.
Nel caso specifico dei prestiti soci intesi come apporti di somme di denaro o capitale da parte dei soci alla società in difficoltà economica, i soci prestano appunto somme di denaro alla società in proporzione alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Uno dei motivi per i quali la società ricorre al prestito soci sono le condizioni economiche vantaggiose; si pensi agli interessi, ai costi, alle spese e commissioni inferiori rispetto a quelle praticate da una banca. Anche le somme di denaro che i soci prestano alla società vengono rimborsate secondo un piano rateale concordato a scadenza prefissate. L’unico limite è rappresentato dalla prescrizione, infatti se il socio non ottiene il rimborso del suo prestito in 5 anni, tale diritto non è più esercitabile, in quanto è soggetto a prescrizione, a meno che la società non abbia inserito il debito vantato nei confronti del socio in bilancio, tale da renderlo riconoscibile ed ostativo alla prescrizione.
I versamenti
I versamenti soci sono somme di denaro che i soci apportano alla società per sanare eventuali perdite di bilancio, ma non vanno necessariamente ad aumentare il capitale, anche se tra i versamenti soci vigono alcuni finalizzati proprio all’aumento futuro di capitali. Se volessimo elencarli, dovremo citare le tre tipologie di versamenti soci utilizzate a seconda dell’ obiettivo da raggiungere: Versamenti in conto capitale, Versamenti a copertura perdite, Versamenti in conto futuro aumenti di capitale
In genere i versamenti soci non sono soggetti all’obbligo di restituzione ma esistono alcune eccezioni. Nei versamenti in conto aumento di capitale in cui i versamenti dei soci hanno la funzione precisa di contribuire all’aumento proprio del capitale, qualora ciò non dovesse avvenire i soci non avrebbero diritto ad alcuna restituzione; allo stesso modo accade per i versamenti in conto futuro aumenti di capitali, in cui i soci provvedono ad anticipare somme di denaro in funzione di un futuro aumento di capitale ma se il capitale per qualsiasi motivo non dovesse incrementare i soci non avrebbero la restituzione di quanto versato.
Tuttavia l’obbligo di non restituzione delle somme versate ai soci può essere disatteso quando l’assemblea decide di non voler aumenti di capitale e vi rinuncia.
Disciplina giuridica del finanziamento infruttifero
Secondo l’art. 2467 del codice civile nelle società i soci possono ottenere il rimborso delle somme erogate a favore della società rimandato ad un momento successivo, dopo che i creditori siano stati soddisfatti. Qualora i soci vengono rimborsati delle somme prestate alla società prima della dichiarazione di fallimento della società, sono tenuti a restituirle. Allo stesso modo l’art. 2497-quinquies c.c. stabilisce che i finanziamenti possono essere effettuati nei confronti di una società da chi esercita attività di direzione e di coordinamento. Però è necessario che la società affinché possa accettare i finanziamenti dei soci debba versare veramente in uno stato di crisi economica tenuto conto del settore economico in cui opera e deve presentare una situazione di eccessivo indebitamento rispetto al capitale netto.
Postergazione del finanziamento
Nei finanziamenti dei soci come stabilisce l’art. 2467 cod. civ. opera la postergazione secondo la quale i soci verranno rimborsati delle somme di denaro apportate nella società in difficoltà economica dopo che altri creditori siano stati soddisfatti delle loro pretese creditorie. Il finanziamento è postergato in origine, dunque anche nel caso in cui la situazione economica della società peggiori vale la regola della postergazione.
Quando i soci decidono di fare un finanziamento favore della società
I soci decidono di fare un finanziamento a favore di una società in qualsiasi forma, o sotto forma di prestito o sotto forma di versamento nei due seguenti momenti:
- Quando la società presenta una situazione finanziaria di eccessivo squilibrio, ossia la società è fortemente indebitata rispetto al patrimonio netto, allora i soci decidono di aiutare e fornire le disponibilità liquide di cui ha bisogno la società;
- Oppure quando la società si trova in un momento di disagio economico ragionevole o opportuno fare un conferimento, ossia non necessariamente un socio, ma anche un terzo finanziatore potrebbe procedere ad un finanziamento oppure all’apporto di capitale di rischio.
Restituzione del finanziamento infruttifero da parte del socio
Il finanziamento infruttifero viene restituito qualora ricorrano due condizioni:
- postergazione del rimborso rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- il prestito concesso nell’anno pregresso alla dichiarazione di fallimento
Rinuncia del finanziamento infruttifero da parte del socio
Il socio può decidere di rinunciare alla restituzione delle somme dovute per far sì che queste confluiscano e aumentino il capitale sociale.
Infatti, il socio, in forma libera manifesterà la sua volontà di rinunciare alla restituzione del finanziamento infruttifero erogato in data 12/05/2018 per un importo pari a 20.000,00 euro, destinando tali somme a Versamenti in conto futuro aumenti di capitale ; oltre alla possibilità di scegliere di destinarli anche al Versamento in conto aumento capitale; Versamento in conto capitale; Versamento a copertura perdite.
Imposta di registro quando è dovuta?
In caso di stipula mediante scrittura privata di un contratto di finanziamento infruttifero, è dovuta l’imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%.
L’unico caso in cui non è prevista l’imposta di registro è la richiesta di finanziamento fatta dalla società al socio tramite lettera commerciale, ossia corrispondenza spedite senza busta al fine di verificarne il contenuto, oppure tramite PEC.
L’imposta di registro non è dovuta se il contratto è richiamato in un altro atto non soggetto a registrazione, come può essere, ad esempio, un verbale di assemblea dei soci.
In conclusione possiamo dire che la rinuncia al credito o, comunque, il suo utilizzo per la ricapitalizzazione, è fondamentale che risulti da un verbale dell’assemblea dei soci non soggetto a registrazione.
Alternativamente, il socio può rinunciare al finanziamento mediante uno scambio di lettera commerciale per corrispondenza o tramite PEC ciò servirà a costituire una riserva per versamenti in conto futuri aumenti di capitali, la quale, sarà usata proprio per incrementare il capitale.
È chiaro che è molto importante capire quando un finanziamento è deciso ed eseguito a titolo di prestito e quando, invece, come versamento.
Consiglio un’attenta lettura dei seguenti articoli, molto esaustivi in materia di finanziamenti infruttiferi:
Se hai bisogno di qualche consiglio o vuoi chiarimenti in merito perché sei un socio e vuoi dare il tuo apporto alla società non esitare a chiedere la nostra consulenza oppure puoi segnalarci un quesito scrivendo nei commenti ti risponderemo in tempi brevi.
3 Comments
Ciao, una domanda
se la mia azienda, che precedentemente ha ricevuto un finanziamento soci e ad ogni non riesce a far fronte al rimborso dello stesso, possiamo destinarlo a capitale sociale o riserva legale?
fammi sapere
ciao, bella domanda e Grazie mille per il tuo feedback.
Ti consiglio di Contattarmi in privato tramite la richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza gratuita così possiamo parlarne
Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!
DUE SOCI HANNO FINANZIATO LA SOCIETA’ IN MODO NON PROPORZIONALE ALLE QUOTE.
RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, COME AVVIENE LA RESTITUZIONE?