
Acquisto azioni proprie – Art. 2357 bis CC – Come funziona
Nel suo articolo 2357 bis, il Codice Civile italiano disciplina in maniera dettagliata l’acquisto di azioni proprie da parte delle società per azioni, fornendo disposizioni essenziali. All’interno del Libro Quinto del Codice Civile dedicato al lavoro, precisamente nel Titolo V sulle società, si trova questa norma che stabilisce alcune deroghe e eccezioni relative all’acquisto di azioni proprie.
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Acquisizione delle azioni proprie per diminuire il capitale
La prima eccezione prevista dall’art. La disposizione del 2357 bis riguarda l’esecuzione delle deliberazioni assembleari per l’acquisto di azioni proprie al fine della diminuzione del capitale sociale. Per effettuare questa operazione, si può procedere con il riscatto e la cancellazione delle azioni. Questa esenzione viene data perché le azioni saranno eliminate immediatamente, evitando quindi una riduzione del patrimonio netto inferiore al capitale sociale. Scopo di questa misura è garantire che le società mantengano la stabilità finanziaria anche in caso di diminuzione dei capitali.
Acquisto gratuito di azioni proprie
Quando si acquistano gratuitamente delle azioni proprie, l’articolo 2357 bis stabilisce che i limiti d’acquisto non si applichino. Ricevere azioni è possibile per le società, purché queste siano interamente liberate e non vi siano restrizioni specifiche. Il fine di questa disposizione consiste nel favorire donazioni, legati o aumenti gratuiti del capitale sociale senza limiti estremamente stringenti.
È importante notare che in seguito a una successione universale, fusione o scissone si applica un’altra eccezione rilevante per l’acquisto di azioni proprie. Durante le ristrutturazioni aziendali, può rendersi necessario il possesso di azioni proprie. I clienti del negozio 2357 bis possono fare questi acquisti liberamente, senza restrizioni. Lo scopo principale della presente normativa consiste nell’aiutare e semplificare il processo per unire o separare imprese.
Acquisto azioni della società
Nel rispetto dell’articolo 2357, vi è la possibilità per l’azienda di acquistare le sue azioni in caso di procedura coercitiva per il pagamento del debito. Nella presente circostanza, è possibile procedere al sequestro delle azioni e assegnarle alla medesima impresa. L’intento di questa eccezione è proteggere la società nella possibilità di recuperare i suoi crediti senza restrizioni ingiustificate nell’acquisto delle azioni proprie.
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Massimali valore nominale delle azioni proprie.
Bisogna notare attentamente che in presenza di un valore nominativo delle azioni proprie oltrepassante la proporzione stabilita dalla quinta parte del totale del capitale sociale per via dei predetti acquisti autorizzati, sarà attivato l’avvertimento contenuto nel penultimo comma dell’art. 2357. Si deve osservare la regola che stabilisce i limiti per le azioni acquistate oltre la quantità consentita. Però, si determina che l’alienazione di dette azioni deve avvenire entro tre anni.
Applicazione delle eccezioni società aperte e chiuse
È necessario sottolineare che le eccezioni indicate nell’articolo. Il 2357 viene interamente rispettato dalle società chiuse. Solo parzialmente sono valide le eccezioni per le società aperte, ossia per quelle aziende che hanno il proprio capitale diviso in azioni negoziate sulla borsa. Il limite del 2357. In ogni caso, si ha a disposizione un termine massimo di tre anni per alienare le proprie azioni, indipendentemente dal loro acquisto.
Conclusioni
La conclusione è che l’articolo 2357 bis del Codice Civile italiano stabilisce importanti eccezioni alle restrizioni sull Al fine della preservazione della stabilità finanziaria delle aziende coinvolte, queste eccezioni hanno lo scopo principale di agevolare le operazioni che includono la riduzione del capitale sociale o l’acquisto gratuito degli azionisti o riconfigurazione dell’assetto organizzativo. Nondimeno, è indispensabile osservare con precisione i vincoli legislativi al fine di preservare l’integrità del sistema finanziario ed esigere tutela per gli investitori azionari ed obbligazionari.