Asseto organizzativo
L’assetto organizzativo della società delinea il modo in cui sono ripartite le competenze ed attribuite le funzioni nella s.r.l. La s.r.l. ha una pluralità di organi, e bisogna individuare l’allocazione e distribuzione di funzione tra loro, le relazioni e le interferenze nelle rispettive attività. Tre sono le funzioni tipiche nella s.r.l.: organizzazione, amministrazione e controllo, allocate tra i diversi organi sociali per determinare un più efficiente operare della società. Le regole legali di distribuzioni delle funzioni tra gli organi sociali non sono sempre fisse ed intangibili, ma mutano nel tempo. Prima della riforma societaria del 2003, la ripartizione delle funzioni nelle s.r.l. era disegnata in modo conforme a quanto previsto per le spa. Si aveva un’assimilazione della s.r.l. alla s.p.a. Da ciò l’esclusione di ogni spazio per l’autonomia statutaria sul punto, con la conseguente inammissibilità di previsioni statuarie che potessero declinare in modo diverso le ripartizioni di competenza. L’ammissibilità della società unipersonale e la legittimazione normativa dell’attività di direzione e coordinamento dalla capogruppo hanno consentito di attribuire un ruolo più centrale ai soci nelle decisioni sociali. Il socio può «ingerirsi» nella gestione sociale e conservare la limitazione di responsabilità. L’impianto tradizionale è rovesciato. Oggi il socio può rispondere limitatamente delle obbligazioni sociali ed amministrare o ingerirsi nella gestione. È un assetto organizzativo che allontana la s.r.l. dalla s.p.a., dove invece le possibilità di ingerenza nella gestione dai soci rimangono limitate. L’assetto organizzativo delle srl può esser derogato dall’atto costitutivo.
La funzione amministrativa è disciplinata dall’art. 2475 c.c., che dispone che, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci designati dai soci. La funzione di controllo societario sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e controllo contabile, è disciplinato dall’art. 2477 c.c., che dispone che l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, la nomina di un organo di controllo o di un revisore; se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dall’art 2435- bis. L’autonomia statutaria assume un ruolo centrale nel delineare un riparto delle competenze secondo assetti diversi rispetto a quelli fissati dal legislatore. Varie sono le modalità attraverso le quali può manifestarsi l’autonomia privata in questo campo. L’autonomia nel disegnare le competenze amministrative può esplicitarsi nell’attribuzione dell’amministrazione a non soci, nell’esclusione espressa dell’esistenza di un organo amministrativo o nell’articolazione delle competenze amministrative tra i soci amministratori, o nel rendere applicabile il sistema organizzativo proprio delle società di persone. L’autonomia nel disegnare le funzioni di controllo può esprimersi nel prevedere l’organo di controllo nel delineare il tipo di controllo. L’autonomia statutaria può intervenire nel riparto di competenze tra organi. L’organo di controllo nelle srl dev’esser previsto nell’atto costitutivo.