
I patti parasociali
I soci possono decidere di disciplinare, in modo derogatorio rispetto al modello standard previsto dal legislatore per il “tipo” sociale prescelto, i diritti, obblighi, poteri e le competenze degli organi sociali con l’inserimento di clausole nello statuto e nell’atto costitutivo. Quando l’autonomia statutaria si esprime con clausole statutarie, queste previsioni, salvo che siano nulle per contrarietà con principi di ordine pubblico societario o con norme inderogabili, assumono pieno valore ed efficacia nel delineare l’assetto organizzativo e la ripartizione dei poteri nelle società, venendo a configurarsi come parametri di validità dell’agire degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo, nonché criterio per valutare la legittimità delle decisioni dei soci.
Gli amministratori sono solidalmente responsabilità verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società, e le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate. In alternativa, i soci possono decidere di inserire questa disciplina in accordi “parasociali”, documenti contrattuali distinti e separati rispetto allo statuto sociale. Gli accordi parasociali incidono sui rapporti tra i soci e direttamente/indirettamente sul comportamento dei soci nei confronti della società. L’ambito di applicazione delle regole statutarie (regole sociali) e delle regole “parasociali” non è differente. In ambedue i casi, si disciplinano i rapporti tra soci, o si “governano” in modo diretto o indiretto i comportamenti dei soci verso la società.
Indice della guida
Efficacia delle regole statutarie vs. regole parasociali
Ciò che cambia è l’efficacia delle regole
- le regole statutarie sono criterio di validità dei comportamenti dei soci e degli organi sociali, con la conseguenza dell’invalidità degli atti compiuti in loro violazione e della responsabilità degli amministratori che le abbiano violate, hanno efficacia “reale”
- le regole “parasociali” non hanno efficacia nei confronti della società, potendo solo esporre il socio inadempiente a risarcimento del danno, hanno solo efficacia obbligatoria con conseguente validità degli atti posti in essere in loro violazione.
Le regole statutarie sono più efficaci, ma nei patti parasociali si inserisce tutto ciò che non è inderogabilmente necessario includere nell’atto costitutivo; e il patto parasociale può essere stipulato anche con soggetti esterni alla compagine sociale, che non potrebbero mai essere vincolati dalle sole previsioni statutarie.
Funzione dei patti parasociali
I patti parasociali sono “contratti” espressione dell’autonomia privata. Sono contratti atipici, non disciplinati espressamente dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Il dibattito sulla meritevolezza di tutela ha accompagnato a lungo il dibattito giuridico. Per molto tempo la giurisprudenza ha ritenuto non meritevoli di tutela i patti parasociali, attesa il loro potenziale contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento societario. Questo orientamento è stato poi abbandonato con gli anni ottanta, essendosi affermata la tesi a favore dell’ammissibilità dei patti parasociali.
Regolamentazione
C’è stata poi una previsione legislativa dei patti parasociali, prima contenuta nel Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998) per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, e poi nella riforma societaria per tutte le spa. Si deve valutare se il contenuto del patto parasociali urti con principi inderogabili del diritto societario o con principi di ordine pubblico societario. La valutazione di validità deve tenere conto della loro coerenza “interna” (compatibilità con le regole di organizzazione) e con la loro coerenza “esterna” (rispetto di vincoli esprimenti diritti individuali o posizioni di interesse giuridicamente rilevanti). La Suprema Corte ha statuito la nullità di un patto parasociale che impegna i soci a votare in assemblea contro l’eventuale proposta di intraprendere l’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori; tale patto è contrario agli art. 2392 e 2393 c.c., che sono norme imperative inderogabili, con conseguente nullità del patto, in quanto avente oggetto (la prestazione inerente alla non votazione dell’azione di responsabilità) o motivi comuni illeciti (la clausola mira a far prevalere l’interesse di singoli soci che, per regolamentare i propri rapporti, si sono accordati a detrimento dell’interesse generale della società al promovimento dell’azione, dal cui esito positivo avrebbe potuto ricavare benefici economici). Nelle spa i patti parasociali sono stati disciplinati e suddivisi per categorie, utilizzabili limitatamente ma anche nelle srl.
Tipologie e effetti dei patti parasociali
Vi sono i patti che hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto, ovvero i “sindacati di voto”, comprensivi di qualunque accordo abbia ricadute sul voto in tutte o in alcune materie. Vi sono poi, i patti che pongono limiti al trasferimento delle partecipazioni, i “sindacati di blocco”, contenenti clausole di prelazione, di gradimento, o altri vincoli relativi alla cessione delle partecipazioni, hanno limiti al trasferimento delle partecipazioni sociali.
Conclusione
Vi sono i patti che “che hanno per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di influenza dominante” sulla società, che consentono un “comando sostanziale” sulle decisioni della società in forza del meccanismo maggioritario che disciplina i quorum assembleari o in forza di vincoli che implicano l’obbedienza del socio formale alla volontà di un terzo dominante. L’accordo parasociale può avere efficacia anche nei confronti della società. Patti parasociali e previsioni statutarie hanno ambito di applicazione uguale ma efficacia diversa. La violazione delle previsioni del piano determina responsabilità risarcitori ai soggetti che hanno violato.