Invalidità delle decisioni dei soci
L’art. 2479 ter c.c. stabilisce che: “Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro 90gg dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l’opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l’impugnativa, può assegnare un termine non superiore a 180gg per l’adozione di una nuova decisione per eliminare la causa di invalidità. Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza di info possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla trascrizione. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite. Il Legislatore della riforma ha:
Il riferimento generico all’invalidità segna un distacco dell’ordinamento societario dalla tradizione civilistica giustificato dalla necessità di assicurare funzionalità e certezza nello svolgimento dell’attività sociale. Le regole di disciplina in concreto applicabili, una volta verificata una patologia in grado di compromettere la validità della decisione, risentono della causa del vizio che ne rappresenta l’origine. Il Legislatore potrebbe anche voler porre fine ad un dibatto sorto in passato e non ancòra sopito in dottrina e in giurisprudenza con riferimento alla categoria dell’inesistenza, che dibattono sul carattere tassativo delle invalidità societarie. Se venisse riconosciuto il carattere chiuso di tale novero, non residuerebbe spazio per l’inesistenza, a vantaggio per la certezza e stabilità delle determinazioni dei soci. In caso contrario, rimarrebbe aperta la possibilità di argomentare la sussistenza di tale classe di invalidità tutte le volte in cui non si riscontrino gli elementi minimi affinché si possa discorrere di forme di manifestazione della volontà sociale. Dopo il 2003 sono impugnabili tutte le decisioni a prescindere dalla formazione della volontà sociale.
Decisioni dei soci prese in difformità dalla legge o dall’atto costitutivo
Tale ipotesi di invalidità si ha quando l’atto non viene formato in ossequio alle disposizioni di legge o alle regole fissate nell’atto costitutivo. La dottrina sussume tale ipotesi nelle “invalidità virtuali” in guisa che la medesima risulta in grado di abbracciare anche le ipotesi di lesione dei diritti individuali dei soci, le decisioni assunte in carenza di potere deliberativo e di mancanza del verbale. La legittimazione ad impugnare spetta:
Decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società e possano arrecarle danno
La norma subordina l’impugnazione della delibera in esame alla sussistenza di un duplice presupposto: la decisione deve essere in grado di arrecare un danno, anche solo potenziale, alla società; e la “partecipazione del socio” in conflitto di interessi deve essere stata determinante per l’assunzione della decisone.
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È “impossibile” l’oggetto di una decisione quando il suo contenuto confligge con interessi generali e allontana l’ente dal perseguimento del proprio scopo. È superata la tesi che collega l’illiceità alla violazione di interessi di carattere generale, potendosi evocare tale categoria anche nel caso di violazione di norme imperative che tutelano interessi dei soci.
Mancata convocazione dell’assemblea o di alcuni soci; convocazione proveniente da soggetto non legittimato; convocazione priva dei requisiti dell’art. 2479 c.c. È dubbio che possa essere riferito, in analogia a quanto accade nei modelli azionari, alla mancanza del verbale. Causa impugnativa per invalidità.
Decisioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite
La legge discorre di “deliberazioni” atteso che decisioni che abbiano questo contenuto devono essere supportate dal principio della collegialità. La legittimazione ad impugnare spetta a chiunque vi abbia interesse. Sembra che si possa rilevare tale nullità d’ufficio.
La tecnica normativa utilizzata dal Legislatore è quella del rinvio mediata dal principio della compatibilità col modello in cui le norme dovranno trovare applicazione ossia quello a responsabilità limitata. L’art. 2479 ter c.c. dice: “Si applicano, in quanto compatibili, gli art della spa”.
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-l’art. 806 c.p.c. prevede che le parti possano far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge;
L’art. 2479 ter c.c. richiama l’art. 2434 bis c.c. il quale dice “Le azioni previste dagli art 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo”. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio senza rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale ”. Nella s.r.l., il revisore legale dei conti è facoltativo. Nelle s.r.l. il diritto di impugnativa compete ad ogni socio indipendentemente dalla quota di cui è titolare.