Nelle s.r.l., il riconoscimento ai soci dell’es dell’azione di resp ha fatto porre dei dubbi sulla natura dell’azione, ovvero se sia contrattuale o extracontrattuale. Non vi sarebbe una diretta correlazione formale tra soci ed amministratori, e l’amm ha obblighi nei confronti della seconda e non dei primi. Si ritiene che l’azione del socio sia di tipo surrogatorio o sostitutorio della società, l’azione di resp dovrebbe essere di tipo contrattuale. Per poter essere vittoriosamente esercitata un’azione di resp avverso gli amm è necessario allegare, illustrare, e provare che gli atti posti in essere sono: contrari a norma di legge o di statuto (di «mala gestio»); produttivi di un danno; vi deve esser nesso causale tra atto di “mala gestio” e la produzione del danno. L’atto è illegittimo quando è compiuto in violazione di un dovere, ma vi possono essere diverse categorie di “doveri”: dovere di non compiere alcuni atti in quanto contrari a norma di legge o statuto; dovere di compierlo all’esito di diverse valutazioni, poiché l’amm deve compiere le proprie scelte avendo previamente effettuato le verifiche, le indagini ed assunto le info richieste a seconda della natura delle scelte gestorie; dovere di compiere l’atto con diverso contenuto e, in tal caso, l’atto è solo formalmente conforme a principi di legittima, corretta e prudente amministrazione, ma non sostanzialmente.
L’atto illegittimo non deve essere solo contrario a norma di legge o di statuto, ma deve essere produttivo di un danno effettivo, quantificato o quantificabile. Se un amm compie un atto illegittimo ma non produttivo di danno, non si potrà agire nei suoi confronti con l’azione di resp, ma con la richiesta di revoca. L’onere dell’allegazione e della prova grava su chi agisce in giudizio, a seconda dei casi, sulla società o sui soci. Non si possono sindacare le scelte prettamente gestorie: business judgment rule se l’amm decide di incrementare la pubblicità in un paese piuttosto che in un altro, o di incentivare la produzione di un bene piuttosto che un altro, non si potrà agire nei suoi confronti se la scelta si rivelasse errata. L’insindacabilità delle scelte gestorie compiute dall’amm trova un limite nella sua assoluta irragionevolezza o irrazionalità, posto che l’attività gestoria è discrezionale, ma deve essere basata su verifiche, analisi, assunzione di informazioni. Gli amm non rispondono delle scelte gestorie, a meno che non siano irragionevoli e irrazionali. Casi di atti di mala gestio (appropriazione di somme o di beni della società), è resp per l’amm:
–mancato pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali. Qui il presupposto dell’azione è che nella società vi erano risorse tali da poter far fronte ai pagamenti. L’amm risponderà per interessi, sanzioni, ed aggi, e potrà eccepire di aver pagato altri debiti il cui mancato pagamento avrebbe comportato oneri maggiori;
NON responsabili gli amm che: dimostrano di essere esenti da colpa e sapendo del prossimo compimento dell’atto, abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Comportamenti quali l’assenza o l’inerzia non sono idonei ad esentare da responsabilità e, sotto tale profilo, viene sanzionato anche il comportamento passivo o omissivo, dell’amm che non tenta almeno di evitare il compimento di un atto dannoso. L’azione di resp può esser promossa quando l’amm compie atti contrari a norma di legge e statuto, dannose per la società.
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