La responsabilità limitata
L’art. 2462 c.c. sancisce il principio della responsabilità limitata nelle s.r.l.: per le obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio sociale (limitazione di resp). I creditori possono far valere le loro pretese solo nei confronti del patrimonio della società, senza agire verso il patrimonio dei singoli soci. I soci rispondono nei limiti del loro conferimento. La responsabilità limitata era un beneficio che veniva concesso dal sovrano. Il problema è il rapporto tra poteri decisionali e rischio. La responsabilità limitata, limitando il rischio, pone l’interrogativo se chi sopporta un rischio limitato non debba essere limitato nei poteri gestionali. Il punto di equilibrio del rapporto tra potere gestionale e rischio nelle società di persone è diverso rispetto a quello nelle s.r.l. Nelle s.r.l. per quanto si estenda il potere gestionale dei soci e salvo specifiche eccezioni, non ne consegue mai l’illimitatezza della loro responsabilità patrimoniale nei confronti dei creditori sociali. Nelle società di persone c’è la responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali.
Responsabilità patrimoniale: delle obbligazioni che formalmente sono in capo al patrimonio sociale risponde anche il socio (la responsabilità patrimoniale è la responsabilità per il debito).
Responsabilità gestionale: chi compie degli atti gestionali dovrà risarcire il danno se li compie violando norme e ledendo altri. La responsabilità gestionale è una responsabilità per danni. Nelle s.r.l. la regola è la limitazione di responsabilità: pur ingerendosi nella gestione, i soci non rispondono delle obbligazioni sociali. Le ipotesi di responsabilità illimitata sono eccezionali nelle s.r.l., potendo essere applicate solo nei casi indicati dal legislatore.
RESPONSABILITÀ ILLIMITATA (è un’eccezione nelle srl): perchè si abbia responsabilità illimitata dei soci nella srl occorre che ricorra un presupposto: che la società unipersonale versi in stato di insolvenza (art. 2462). Se l’unico socio rispetta le regole del legislatore, risponde in modo limitato, sennò è responsabilità illimitatamente. I soci di una s.r.l. rispondono illimitatamente non per tutte le obbligazioni indistintamente, ma solo per quelle sorte quando la partecipazione è appartenuta ad una sola persona. Non le obbligazioni sorte quando soci della società erano due o più. Il socio unico ha responsabilità illimitata quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 cc; o non è stata attuata la pubblicità prevista dall’art. 2470 cc, cioè la pubblicità cui è soggetta la società e il socio e gli amministratori nel caso in cui tutte le quote vengano riunite in un’unica mano. Occorre che non sia stato completato quanto previsto in tema di conferimenti e di pubblicità, sempre che la società sia appartenuta ad un’unica mano.
Prima: il legislatore non ha reso possibile la costituzione e la permanenza in vita della società unipersonale. C’è il pericolo che l’unico socio, dietro un ordinamento societario formalmente impeccabile, riesca ad agire indisturbato per i propri fini personali. La XII direttiva comunitaria pose il principio della piena compatibilità tra unipersonalità e beneficio della responsabilità limitata. Con la riforma del diritto societario del 2003, sia per le spa che per le srl venne introdotta la regola della costituibilità da un unico soggetto. Le azioni o le quote possono essere riunite in un’unica mano anche alla costituzione, ma non per questo la società non merita il beneficio della responsabilità limitata. E’ divenuto principio generale la normale compatibilità tra unipersonalità e principio della limitazione di responsabilità. Una società di capitali può essere costituita da un unico socio non c’è alcuna anomalia nel fatto che sia il proprietario di tutte le quote nella vita della società. Quindi la srl unipersonale è ammessa. Nelle società di persone l’unipersonalità è vietata.