Organi di controllo delle srl
Nel caso di nomina di un organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le spa nei limiti della compatibilità. L’organo di controllo ha competenze e poteri che solo in parte si radicano nella disciplina della s.r.l. Il richiamo alla normativa s.p.a. rende applicabili anche nella s.r.l. le regole afferenti la nomina e i requisiti per assumere l’incarico degli organi di controllo nei modelli azionari.
Occorre distinguere:
La legge, a garanzia dell’indipendenza dei componenti del collegio o del sindaco unico, individua talune cause di ineleggibilità alla carica di sindaco. Anche nella s.r.l. perché si applicano anche le cause di ineleggibilità degli amm, non potrà essere nominato sindaco: l’incapace legale; il fallito; il sogg sottoposto alla pena accessoria; chi sia coniugato, parente o affine entro il 4° grado con gli amministratori della società; chi intrattenga rapporti di lavoro continuativo con la società o altre società del gruppo; chi abbia altri rapporti con l’ente di natura patrimoniale che compromettano l’indipendenza.
La decadenza c’è se viene meno un requisito di eleggibilità o se il sogg incaricato del controllo non adempia un proprio dovere.
L’incompatibilità non è prevista espressamente dalla normativa, che si limita a prevedere che spetta all’autonomia privata individuare eventuali ipotesi di incompatibilità ed il limite e i criteri per il cumulo delle cariche. L’ordinamento, per tutelare l’autonomia e l’indipendenza dei sindaci, protegge la loro posizione nella società, e prevede che costoro, per la durata dell’incarico, non possano avere rapporti “significativi” con l’ente per evitare che pregiudichino la genuinità dei controlli.
A differenza delle cause di ineleggibilità, riferibili agli omnes, le cause di incompatibilità riguardano det sogg che, per trovarsi in peculiari posizioni o situazioni, non possono essere incaricati del controllo interno della società.
Prorogatio: La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto da quando il collegio è stato ricostituito. Il medesimo non può trovare applicazione nei casi di morte o decadenza. Un problema riguarda le dimissioni dell’intero collegio sindacale o del sindaco unico atteso che ci si troverebbe innanzi ad uno scenario analogo a quello scaturente dalla scadenza dell’incarico. Con le dimissioni volontarie dell’organo di controllo, non si applica mai la prorogatio.
Dimissioni: rinunzia all’incarico. Manifestazione dell’autonomia privata, di segno abdicativo, che può intervenire in qualunque momento della vita sociale, determinando la cessazione dell’incarico (rimanendo, poi, solo da stabilire quale sia il momento a partire dal quale la cessazione possa dirsi operativa).
Il Principio di continuità della funzione di controllo cede il passo tutte le volte in cui ci trovi innanzi a situazioni patologiche o che rendano irragionevole la continuazione del rapporto di controllo.
Se nella srl non viene nominato l’organo di controllo quando risulta necessario per legge, chiunque sia interessato può agire in giudizio per la nomina dell’organo di controllo ad opera del giudice.
Funzioni del collegio sindacale. L’organo di controllo esercita funzioni di controllo sulla corretta gestione dell’ente. In aggiunta, ha funzioni ispettive e consultive.
Poteri: i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e chiedere agli amministratori notizie; devono assistere alle adunanze del CdA (non alle determinazioni dell’amministratore unico), alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, e quelli che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o a due adunanze consecutive del CdA o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio; il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del CdA, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili gravi e vi sia urgente necessità di provvedere.
Se i soci decidono solo di nominare un revisore legale dei conti, questo potrà fare solo attività di revisione legale dei conti.
Responsabilità: i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. La riforma non richiama più la generica diligenza del mandatario. La resp dei sindaci si distingue in: