Organi di controllo delle srl
L’obbligo della nomina del collegio sindacale solo quando il capitale sociale della s.r.l. raggiungesse una certa soglia (cento milioni di Lire, alzata poi a duecento).
Oggi la composizione monocratica dell’organo di controllo impone adattamenti di disciplina rispetto alla normativa di riferimento. Alcuni vogliono garantire, con maggior intensità rispetto alle ipotesi di composizione pluripersonale dell’organo, la continuità di controllo e vigilanza sull’ente. Altri negata tale possibilità in guisa che in caso di sua morte, decadenza o rinunzia l’organo amministrativo sarà tenuto a convocare i soci affinché provvedano alla sua sostituzione.
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Nei casi in cui la società possa scegliere se dotarsi o meno dell’organo di controllo, l’autonomia privata potrà declinarsi tanto con riferimento all’individuazione dell’organo di controllo separatamente da quello destinato a svolgere la revisione legale dei conti quanto nell’inglobare entro le competenze del primo anche la revisione legale dei conti. Tale competenza dei soci, risente della preesistenza, nell’atto costitutivo, di una clausola che ne legittimi l’attivazione.
Alcuni dicono che l’autonomia privata possa esplicarsi pienamente solo con riferimento al controllo “additivo” afferente all’informazione e ispezione del socio che non abbia partecipato alle attività di gestione. Altri, muovendo dal presupposto che i poteri di controllo riconosciuti al singolo socio possano essere affievoliti a fronte della previsione dell’organo di controllo interno, ritengono che per quest’ultimo debbano essere rispettate tutte le regole di composizione, funzionamento e competenza previste dal Legislatore per il caso di sua obbligatoria nomina. I soci, nell’esplicazione dell’autonomia di cui sono titolari, non potrebbero assegnare a tale organo funzioni spettanti ad altri organi sociali o superare la necessità che l’assunzione dell’incarico sia presidiata dalla sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità per coloro che si accingano a svolgerla, non potendo la loro volontà spingersi oltre il riconoscimento all’organo di controllo delle prerogative che gli sono proprie. Per il caso in cui dalla lettera dell’atto costitutivo non fossero ricavabili informazioni afferenti le competenze e i poteri riconosciuti all’organo di controllo facoltativamente nominato occorrerà fare riferimento, nei limiti della compatibilità, alle norme che informano il funzionamento di tale organo nei modelli capitalistici. Nell’art 2477 la dotazione minima di capitale della spa è stato soppresso. Se c’è il sindaco unico le regole sulla supplenza non saranno mai applicate. Se non c’è l’obbligo di dotazione è competente a nominare l’organo di controllo la compagine sociale. L’autonomia privata qui, incontra i limiti della fisionomia strutturale e funzionale dell’organo di controllo. L’autonomia privata, se non c’è obbligo di dotazione, può assegnare all’organo di controllo solo competenze che appartengono ai modelli capitalistici.