Lo scioglimento è la situazione in cui si trova una società, per volontà della legge, dei soci, pattizie (atto costitutivo o statuto) o di altre situazioni tipicamente previste, propedeutico alla liquidazione. Il Legislatore della riforma del 2003 ha raggruppato nel solo art. 2484 c.c., le cause di scioglimento delle spa, sapa e srl. Dall’ambito di applicazione dell’art. 2484 c.c. sono escluse le società di persone e le soc coop. La conseguenza più immediata per le s.r.l. di una normativa comune agli altri modelli di società di capitali è che sarà sempre necessario il procedimento assembleare per l’accertamento di una causa di scioglimento o per la deliberazione dello scioglimento volontario. Gli amm, appena accertano il verificarsi di una causa di scioglimento, hanno l’obbligo di procedere all’iscrizione presso il Registro delle Imprese a prescindere dalla decisione assunta dai soci. In caso di ritardo o omissione o inadempimento, gli amm sono personalmente e solidalmente resp per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. Se gli amm omettono di effettuare l’adempimento presso il Registro delle Imprese, la causa di scioglimento può essere accertata dal Tribunale su istanza di soci, o degli amm o dei sindaci. Una volta “verificatasi” una causa di scioglimento, gli amm conservano il potere di gestire la società solo per conservare l’integrità ed il valore del patrimonio sociale. Il momento non si riferisce a quando viene “accertata” la causa di scioglimento, ma da quando questa è presente, non rilevando la conoscenza dall’amm. Se gli amm non gestiscono la società in modo conservativo (una volta verificatasi la causa di scioglimento), saranno personalmente e solidalmente resp dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi.
Cause legali di scioglimento (perché prescindono dalla volontà dei soci, che ne prendono soltanto atto):
Gli effetti dello scioglimento delle “cause legali” decorrono dall’iscrizione della dichiarazione degli amm presso il Registro delle Imprese. La delibera assembleare prenderà solo atto dell’avvenuta causa di scioglimento ed avrà efficacia meramente “dichiarativa”. Oltre alle cause legali di scioglimento, la srl può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea o per alto motivo previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto. Lo scioglimento “per deliberazione dell’assemblea” è il caso di scioglimento volontario e l’Autorità Giudiziaria non potrà sindacare il merito della decisione dei soci. Va deliberato con le maggioranze dello statuto e non necessita di motivazione e potrà essere impugnata nelle ipotesi di conflitto di interessi o di abuso di maggioranza, inteso come violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale. Nello scioglimento per deliberazione dell’assemblea, quest’ultima determina la causa di scioglimento all’assunzione della delibera, e non prende soltanto atto dell’avveramento della causa di scioglimento (come avviene nelle «cause legali» di scioglimento): efficacia «costitutiva» dello scioglimento. Lo scioglimento “per le altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto” è una facoltà concessa ai soci in ossequio al principio di libertà di iniziativa e dell’autonomia privata. Quando l’atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma. La norma opera un rinvio “in bianco”, che consente un forte ampliamento delle cause di scioglimento anche in previsione di leggi future.
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