Srl: contenuto dell’atto costitutivo
Il capitale sociale minimo. L’art. 2463 precisa che l’atto costitutivo deve indicare “l’ammontare del capitale, non inferiore a 10.000 euro, sottoscritto e versato”. Dal 2013, l’elasticità della srl consente di rimanere entro il suo perimetro anche a fronte di conferimenti inferiori alla soglia, purché superiore ad 1 Euro. Non c’è alcun legame di congruità tra l’oggetto sociale ed il capitale sociale di cui si dota l’ente, non essendo richiesto dalla legge che questo sia idoneo allo svolgimento dell’attività economica che i soci si prefiggono di realizzare. Nella srl si può conferire ogni entità suscettibile di valutazione economica. Capitale sottoscritto e versato possono coincidere o meno a seconda dei casi.
Il capitale sottoscritto è l’impegno assunto dai soci di effettuare i conferimenti alla costituzione, con in più:
Se la s.r.l. è unipersonale alla sottoscrizione dovrà seguire subito la liberazione dell’intero conferimento, pena la perdita della responsabilità limitata per l’unico socio.
Il capitale versato è l’esecuzione dell’obbligo di conferimento assunto col contratto di sottoscrizione. La dottrina si è posta il problema della natura reale o obbligatoria del contratto di sottoscrizione non avendo raggiunto un parere unanime alla collocazione sistematica del versamento. L’opinione maggioritaria verte al carattere obbligatorio della fattispecie sottoscrittoria, non essendo il versamento idoneo al suo perfezionamento, ma alla sua esecuzione.
I conferimenti sono il “contributo del socio alla formazione del patrimonio della società in corrispettivo del quale egli riceve una quota di partecipazione alla società”. L’art. 2464 dice nel comma 1°: l’ammontare del capitale sociale, a tutela dei creditori sociali e dei terzi, non può eccedere il valore complessivo dei conferimenti; nel comma 2°: con un’espressione generica serve nella nuova s.r.l. ad ampliare le entità conferibili.
La quota di partecipazione di ciascun socio: dev’esser indicata nell’atto costitutivo. Art. 2468: “Salvo quanto disposto dal 3° comma, i diritti sociali spettano ai soci proporzionalmente alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento”. La divisione del capitale sociale in quote, in detto modello societario, non è effettuata secondo un criterio matematico, ma in forza di un criterio personalistico. Tali partecipazioni non possono essere incorporate in titoli destinati alla circolazione; la “quota” è da intendersi in modo unitario e complessivo e, a seconda della scelta dei soci, la sua portata, con riferimento all’ammontare complessivo del capitale sociale, può essere espressa con controvalore in denaro o in termini proporzionali, distinguendosi quote con o senza valore nominale.
L’atto costitutivo deve indicare “le norme relative al funzionamento della società, l’amministrazione, la rappresentanza”. Ci sono molti elementi che posso arricchire il contenuto minimo dello statuto come l’indicazione della durata della società, cause di scioglimento, emettibilità di titoli di debito, diritti particolari per i soci, modalità di assunzione delle decisioni e materie rimesse alla competenza decisionale dei soci, ulteriori cause di recesso oltre a quelle legali, regole sulla circolazione delle partecipazioni. Se non sono individuate le persone cui compete il potere gestorio la lacuna non potrà essere colmata in via interpretativa, dovendo i soci o l’assemblea provvedere alla nomina con atto successivo. Se non viene indicato il riparto del potere di rappresentanza esso deve ritenersi conferito a tutti i titolari del potere gestorio.
L’atto costitutivo deve indicare “le persone cui è affidata l’amministrazione e il soggetto incaricato di fare la revisione legale dei conti”. L’esatta individuazione dei dati anagrafici risulterà solo necessaria per la pubblicità dell’assunzione dell’ufficio presso il Registro dell’imprese. C’è ampio margine all’autonomia privata la quale, però, non potrà incidere sull’attribuzione del potere gestorio che non potrà che spettare ai componenti dell’organo amministrativo. La disciplina dei controlli interni è stata più volte innovata conducendo l’art. 2477 c.c. a statuire che: “L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale é obbligatoria se il capitale sociale é superiore a quello minimo stabilito per le spa, ed è obbligatoria se la società: é tenuta alla redazione del bilancio consolidato; controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal 1° comma dell’art 2435. L’obbligo di nomina del collegio sindacale cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti non vengono superati. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti é esercitata dal collegio sindacale. L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro 30 gg, alla nomina del collegio sindacale. Se l’assemblea non provvede, lo fa il tribunale su richiesta di qualsiasi sogg interessato.
Il comma 3° dell’art. 2463 cc opera un rinvio alla normativa spa per: