Srl: la caducazione del recesso, la liquidazione della quota al recedente
Il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si completa solo col rimborso della partecipazione sociale. In esito alla riforma il procedimento di liquidazione della quota del socio recedente è stato modellato sulla scorta di quello previsto in materia di s.p.a. Il nuovo procedimento si articola in cinque fasi tra loro logicamente e cronologicamente susseguenti ed ordinate secondo il principio per cui il capitale sociale deve essere preservato nell’espletamento della procedura di liquidazione. Con caducazione del recesso si intende evocare l’instabilità effettuale della dichiarazione unilaterale e recettizia che sostanzia il recesso. Si ha quando la società priva di effetti il recesso già esercitato dal socio. Il suo profilo effettuale può essere rimesso in discussione dalla volontà dell’ente il quale è il soggetto dalla cui volontà dipende il concreto radicarsi della procedura sottesa all’esercizio del diritto di exit. Tale prerogativa è un’“agevolazione” per i soci di maggioranza i quali possono, onde preservare il valore sotteso all’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale, porre nel nulla gli effetti di una dichiarazione di recesso valida ed efficace. Sono costoro a dover valutare se convenga continuare l’attività di impresa o se, mettendo in liquidazione la società, sia più opportuno cessare l’attività di impresa liquidando tutti i soci e non solo più il recedente. Il Legislatore nulla ha detto in merito al termine entro cui la società possa esercitare siffatta opzione. La revocazione della delibera che ha legittimante il recesso. L’ente associativo, di fronte al rischio di sciogliersi, può decidere di paralizzare gli effetti della dichiarazione di recesso ripristinando, con la revoca della decisione che ha dato scaturigine al recesso, lo status quo ante. La società può decidere, a fronte della ricezione della dichiarazione di recesso posta in essere da un socio, di sciogliersi anticipatamente quando: ritiene strategica la decisione assunta; è fondamentale per la prosecuzione della vita associativa; non ci soano le condizioni per effettuare il rimborso al recedente.
Prima era stabilito, onde preservare l’integrità del capitale sociale, criteri di liquidazione penalizzanti per il socio receduto posto che la valutazione della partecipazione, ai fini del rimborso, era riferita alle risultanze dell’ultimo bilancio approvato. Da ciò discendeva che, nella quasi totalità dei casi, il valore di liquidazione non corrispondesse al valore effettivo della partecipazione del socio receduto. Il credito che sorge dopo l’esercizio del diritto di recesso è di valuta, esigibile e di facile e pronta liquidazione. La riforma del 2003 ha innovato il quadro normativo di riferimento ancorando la valutazione della quota da rimborsare al socio recedente al suo “valore di mercato” da stabilire alla luce delle risultanze del PN e delle prospettive reddituali della società per come risultanti dall’applicazione delle più moderne tecniche aziendalistiche di computo. Il credito che il socio matura in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso ha natura pecuniaria ed integra per la società un debito di valuta. Esso si presenta come un credito esigibile e di facile e pronta liquidazione. Per tale ragione detto credito sarà idoneo a produrre interessi legali di diritto sin dal momento in cui sorgerà senza bisogno della procedura di messa in mora della società. L’acquisto della partecipazione del socio recedente da altri soci deve essere completato entro 180gg dalla comunicazione del recesso alla società, può avvenire anche con acquisto dagli altri soci. Alcuni dicono che, tutte le volte in cui anche uno solo dei soci non intenda acquistare quanto di sua spettanza, è necessario procedere con le modalità di liquidazione alternative fissate dal Legislatore. L’opinione preferibile è nel senso che l’autonomia privata possa incidere al riguardo con apposita modulazione dello statuto. Se lo statuto nulla dice in merito, è preferibile ritenere che l’acquisto può avvenire anche in deroga al principio di stretta proporzionalità finanche qualificando come “terzo” l’unico socio intenzionato ad acquistare l’intera quota del socio receduto, la quale sarà a lui assegnata prima di attivare le modalità di rimborso alternative. I soci devono acquistarla solo in proporzione alle partecipazioni di cui sono titolari in ossequio al principio di parità di trattamento che domina trasversalmente il diritto societario. L’individuazione dai soci di un soggetto che acquisti la partecipazione sociale del socio recedente. In alternativa all’acquisto dai soci, questi possono individuare un terzo a cui offrire la quota del socio recedente. Il mancato gradimento da anche uno solo dei soci, atteggiandosi come un diritto di veto, impedisce l’acquisto dal terzo. Nel caso in cui il rimborso non sia eseguito con cessione di quota agli altri soci o ad un terzo da loro individuato, è effettuato con riserve disponibili. L’utilizzazione delle riserve disponibili ai fini del rimborso comporta l’accrescimento della quota del recedente agli altri soci, senza necessità di un atto di cessione, in proporzione delle partecipazioni. In mancanza di riserve disponibili, il rimborso è effettuato corrispondentemente riducendo il capitale sociale; con l’art 2482. L’organo amministrativo dovrà convocare tempestivamente l’assemblea dei soci onde decidere al riguardo e sarà concesso ai creditori uno spatium deliberandi, di 90 giorni, per opporsi a tale decisione. Tale potere di opposizione del ceto creditorio si giustifica sol che si ponga mente al fatto che il “drenaggio” di risorse patrimoniali dalla società, che consegue all’espletamento della procedura di liquidazione della partecipazione del socio receduto, potrebbe volgere a nocumento del suo interesse alterando le garanzie patrimoniali sulle quali i suoi componenti fecero affidamento nell’interagire con la società. Ove tale opposizione venga accolta la società andrà in scioglimento. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio deceduto in alcuno dei modi sopra descritti, la società viene posta in liquidazione. Il recesso può esser esercitato se la società revoca la delibera che lo legittima, la legge non stabilisce un termine. La liquidazione della quota va definita entro 180 gg. Se anche un solo socio non è d’accordo sull’individuazione del terzo acquirente della quota del receduto, questa non sarà alienabile a quel soggetto e si farnno altre modalità di liquidazione dalla legge.