
Start-up: deroghe al diritto societario
La start up è recapitata nell’ordinamento giuridico nel 2012 ed il concetto era noto alle scienze economiche da anni. La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative.
Indice della guida
La regolamentazione delle perdite Startup
L’art. 26 della Legge 221/2012 recita che: Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a < 1/3, è posticipato al secondo esercizio successivo. L’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e all’aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’es successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Se entro l’es successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare.
Caratteristiche delle regole della Startup
Tali regole sono “transtipiche”: informano lo statuto organizzativo della società che abbia i requisiti per essere qualificata start-up innovativa a prescindere dalla forma societarie prescelta dai privati per l’esercizio dell’attività di quella data attività di impresa. Sono deroghe al diritto societario che non risentono del modello organizzativo prescelto e si contrappongono a quelle che riguardano le start-up innovative solo se abbiano assunto la veste di srl.
L’obiettivo del legislatore
Il legislatore vuole favorire la prosecuzione dell’attività di impresa, evitando che le difficoltà imprenditoriali spesso riscontrabili nell’avvio possano fare disperdere importanti risorse per l’economia nazionale.
Profondità delle regole
Il Legislatore ha reso peculiari le regole afferenti alla disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, maggiorando la portata conservativa di norme che già erano orientate all’obiettivo della continuazione dell’impresa, seppur con minor dotazione di capitale.
Procedura di riduzione del capitale sociale
La riduzione del capitale sociale in esito all’accertamento di perdite rilevanti condivide solo in parte il proprio basamento giustificativo con la diversa ipotesi di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale a causa dell’accertamento di perdite rilevanti posto che nel primo caso la procedura mira a mettere in allerta i terzi in merito alla situazione in cui viene a trovarsi l’ente, mentre la seconda impone un immediato intervento degli organi sociali per eliminare tale situazione e porre le basi per la dissoluzione della società.
Esenzioni e regolamentazioni per le start-up in crisi
I consumatori, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori commerciali che soddisfino i requisiti di cui all’art. 25 della Legge 221/2012 non sono soggetti alle procedure concorsuali ordinarie. Questi ultimi, per i primi quattro anni di vita della società saranno esonerati dal fallimento.
Strumenti a disposizione delle start-up in difficoltà finanziarie
Le start-up innovative, per fare fronte a situazioni di sovra indebitamento potranno fruire dello strumento degli accordi di ristrutturazione del debito e di soddisfazione dei creditori, mentre la dottrina non è univoca nel ritenere che possano accedere alla liquidazione del patrimonio.
Gestione della crisi aziendale nelle startup
L’intervento è atto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto del rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione.
Esenzioni e semplificazioni
L’esenzione opera in presenza della qualifica di start-up innovativa e solo nei primi quattro anni dalla costituzione della società.
Deroghe specifiche
In deroga alla disciplina tradizionale della srl: “L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e può liberamente determinare il contenuto delle categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art 2468 cc. Tale disposizione integra una deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate srl ossia una deviazione dal paradigma normativo di riferimento per il solo caso in cui l’ente assuma quale statuto organizzativo quello della srl. Le quote di partecipazione in start-up innovative s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. In deroga a quanto previsto dall’art 2468, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche coi portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Anche detta previsione normativa integra una deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in s.r.l., riguardando solo la deviazione dal paradigma normativo di riferimento nell’ipotesi in cui l’ente assuma quale statuto organizzativo quello della srl. Nelle start-up innovative costituite in srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi, nei limiti di quanto previsto dalla legge.
Considerazioni
Le start-up innovative rappresentano una fetta importante dell’economia nazionale e del tessuto imprenditoriale italiano. Il legislatore italiano ha pertanto ritenuto opportuno fornire un quadro normativo specifico che le tutelasse e le favorisse, soprattutto nei momenti di crisi o difficoltà, per poter sfruttare al meglio il potenziale innovativo e l’impulso all’economia che queste società possono dare. L’obiettivo è chiaro: favorire l’innovazione e l’imprenditorialità, considerate fondamentali per la crescita economica del Paese.