La start up è recapitata nell’ordinamento giuridico nel 2012 ed il concetto era noto alle scienze economiche da anni. La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative. L’art. 26 della Legge 221/2012 recita che: Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a < 1/3, è posticipato al secondo esercizio successivo. L’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e all’aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’es successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del CS. Se entro l’es successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare. Tali regole sono “transtipiche”: informano lo statuto organizzativo della società che abbia i requisiti per essere qualificata start-up innovativa a prescindere dalla forma societarie prescelta dai privati per l’esercizio dell’attività di quella data attività di impresa. Sono deroghe al diritto societario che non risentono del modello organizzativo prescelto e si contrappongono a quelle che riguardano le start-up innovative solo se abbiano assunto la veste di srl. Il legislatore vuole favorire la prosecuzione dell’attività di impresa, evitando che le difficoltà imprenditoriali spesso riscontrabili nell’avvio possano fare disperdere importanti risorse per l’economia nazionale. Il Legislatore ha reso peculiari le regole afferenti alla disciplina della riduzione del CS per perdite, maggiorando la portata conservativa di norme che già erano orientate all’obiettivo della continuazione dell’impresa, seppur con minor dotazione di capitale. Il confronto tra le regole che informano questo settore di disciplina e quelle che dominano i modelli societari capitalistici non lascia dubbi sulla portata innovativa delle prime. La riduzione del CS in esito all’accertamento di perdite rilevanti condivide solo in parte il proprio basamento giustificativo con la diversa ipotesi di riduzione del CS al disotto del minimo legale a causa dell’accertamento di perdite rilevanti posto che nel primo caso la procedura mira a mettere in allerta i terzi in merito alla situazione in cui viene a trovarsi l’ente, mentre la seconda impone un immediato intervento degli organi sociali per eliminare tale situazione e porre le basi per la dissoluzione della società. I consumatori, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori commerciali che soddisfino i requisiti di cui all’art. 25 della Legge 221/2012 non sono soggetti alle procedure concorsuali ordinarie. Questi ultimi, per i primi quattro anni di vita della società saranno esonerati dal fallimento. Le start-up innovative, per fare fronte a situazioni di sovra indebitamento potranno fruire dello strumento degli accordi di ristrutturazione del debito e di soddisfazione dei creditori, mentre la dottrina non è univoca nel ritenere che possano accedere alla liquidazione del patrimonio. L’intervento è atto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto del rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa, posto l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up. La scelta è di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti. L’esenzione opera in presenza della qualifica di start-up innovativa e solo nei primi quattro anni dalla costituzione della società. L’obiettivo è di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell’imprenditore, ma sulla segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali. Si vuole impedire che l’imprenditore si veda limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo se quello attuato non ha dato i frutti sperati. In deroga alla disciplina tradizionale della srl: “L’atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e può liberamente determinare il contenuto delle categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art 2468 cc. Tale disposizione integra una deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate srl ossia una deviazione dal paradigma normativo di riferimento per il solo caso in cui l’ente assuma quale statuto organizzativo quello della srl. Le quote di partecipazione in start-up innovative s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari. In deroga a quanto previsto dall’art 2468, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di srl possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche coi portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali. Anche detta previsione normativa integra una deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in s.r.l., riguardando solo la deviazione dal paradigma normativo di riferimento nell’ipotesi in cui l’ente assuma quale statuto organizzativo quello della srl. Nelle start-up innovative costituite in srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Tale disposizione dà luogo ad una deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in s.r.l. posto che siffatto divieto si giustifica sollo sulla scorta di una particolare connotazione della srl, non essendo giustificabile oltre i confini tipologici di detto schema societario.
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