Start-up innovativa e incubatore certificato
Decollo delle iniziative imprenditoriali in quattro fasi: discovery; validation; efficensy; scaling. Ognuna ha criticità che, se non superate grazie ad un business plan efficace, rischiano di attentare alla vita della neonata impresa. C’è un elevato “tasso di mortalità” dell’imprese italiane, essendo poche quelle che riescono a superare con successo tutte e quattro le fasi. La startup innovativa non ha riguardato tutte le strutture societarie, ma solo quelle a vocazione capitalistica. Restano quindi escluse le società di persone. Le società disciplinate dalla normativa in commento dovranno svolgere, in via principale o prevalente, attività di ricerca, sviluppo, promozione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore aggiunto in àmbito tecnologico.
Start up innovativa: si vuole promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero. I requisiti affinché si possa discorrere di “start-up innovativa” possono suddividersi in “formali e “sostanziali” a seconda che debbano essere tutti integrati o basti che ne sussista alternativamente uno. È la società di capitali, costituita anche in forma coop, di diritto italiano o una Societas Eu, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: i soci, persone fisiche, detengono alla costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci; è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 2 anni; ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro; non distribuisce, e non ha distribuito, utili; ha, quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Alternativa 1: che “le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 % del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nella ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amm, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa.
Alternativa 2: impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in % uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, o in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero. Alternativa 3: essere “titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Il Legislatore ha promosso l’incubazione delle startup innovative nelle strutture che possano migliorarne il grado di sviluppo e penetrazione nel mercato.
Per «incubatore certificato» deve intendersi “una società di capitali, costituita anche in forma coop, di diritto italiano o una Societas Eu, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative” ed è in possesso dei seguenti requisiti: dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; dispone di attrezzature adeguate all’attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra-larga a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative; ha adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative. Il possesso dei requisiti è autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, con dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, all’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo eco da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un’apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti per poter beneficiare della disciplina della presente sezione. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente: data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; sede principale ed eventuali periferiche; oggetto sociale; breve descrizione dell’attività svolta; elenco dei soci; elenco delle società partecipate; indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa; esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca; ultimo bilancio depositato; elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale. Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e entro sei mesi dalla chiusura di ciascun es, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti e deposita tale dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese. Gli incubatori certificati sono contemplati dalla normativa di settore.