Start-up innovative di srl: struttura e casi
Le deroghe/deviazioni dal paradigma disciplinare di riferimento sono:
PRIMO GRUPPO DI DEROGHE
L’atto costitutivo della start-up innovativa srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art 2468. Il Legislatore ha posto le basi per:
SECONDO GRUPPO DI DEROGHE
TERZO GRUPPO DI DEROGHE
Nelle start-up innovative srl, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. Tale blocco di deroghe mira all’incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori dell’ente societario con attribuzione gratuita di partecipazioni sociali, previa acquisizione dalla società, a siffatti soggetti. Superamento divieto dell’art 2474.
La start-up a “vocazione sociale” evoca una società che, pur avendo i requisiti dell’art. 25 della Legge 221/2012, opera in via esclusa nei settori indicati dall’art. 2 del D.lgs. 2006 n.155. Queste start-up innovative potranno reperire risorse utili all’espletamento dell’attività di impresa tramite portali on line a ciò adibiti. Il Legislatore ha consentito all’autonomia privata, onde facilitare l’affermazione sul mercato di nuove realtà imprenditoriali, ampi margini derogatori rispetto al modello tradizionale di s.r.l. L’autonomia dei soci, nel modellare l’assetto organizzativo della start-up innovativa s.r.l., potrà declinarsi:
A seconda della portata del regime derogatorio, sono individuabili:
Si è così riconosciuta la possibilità di evitare il ricorso al sistema creditizio tradizionale dischiudendo le porta a fenomeni di finanziamento privato tramite di strumenti telematici.
Modifiche la Testo Unico della Finanza:
Per “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.
La Consob detta le disposizioni attuative entro 90 gg dalla conversione in legge del decreto. Spetta alla Consob, con regolamento, stabilire: i criteri e i principi relativi alla registrazione e alla gestione dei portali per la raccolta dei capitali per le start-up innovative; le regole di condotta nei rapporti con gli investitori; la disciplina applicabile per la raccolta di capitali. Il Decreto del fare statuisce che: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, con la concessione di contributi alla spesa nel limite del 50% della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento: al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca; alla creazione e sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari; alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni; al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding; al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, con forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca; al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca; al sostegno agli investimenti in ricerca delle PMI; alla valorizzazione di grandi progetti a m/l termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, per affrontare le grandi sfide sociali contemporanee; al supporto e incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio; al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi eu di ricerca; al sostegno di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti. Tale disposizione è stata confermata dalla Legge 98/2013.
La normativa dedicata al crowdfunding è limitata: riguarda solo l’ipotesi di raccolta di capitale di rischio a fronte dell’attribuzione di strumenti di partecipazione al capitale sociale della start-up finanziata (equity-based crowdfunding); la società finanziata deve essere una start-up “innovativa”; gli strumenti partecipativi emessi a fronte di tale finanziamento non devono superare i limiti fissati dal regolamento Consob. Risultano prive di copertura: le società che non posseggono i requisiti di cui all’art. 25 della legge 221/2012; tutte le altre ipotesi di crowdfunding. Le startup innovative possono svolgere attività sociale. La srl ordinaria non può mai creare categorie di quote. Si vuole avvicinare la startup innovativa srl ai modelli azionari. Nella startup innovativa modificata i soci hanno adottato regole di governo dell’ente diverse dal modello base. Il crowfounding è accessibile solo alle startup innovative. Il crowfounding è regolamentato da diverse norme extra codicistiche di fonti primarie e secondarie.
Il Decreto Crescita bis ha disciplinato la raccolta di capitali di rischio con portali telematici per favorire un adeguato sostentamento finanziario alle start-up innovative. Tale fenomeno è un finanziamento collettivo di progetti, iniziative o start-up ottenuto con piccoli investimenti individuali di denaro o di altre risorse effettuati da persone che nutrano fiducia nel progetto finanziato o che ne apprezzino le potenzialità. C’è una connotazione non professionale degli investitori. Il crowfounding usa, quale termine di mediazione, la rete internet la quale, da luogo di fruizione di contenuti digitali, assume quello di veicolo di sviluppo imprenditoriale in grado di soppiantare i tradizionali modi di reperimento di risorse finanziarie. Il crowfounding può esser remunerativo o meno. Per sfruttare le potenzialità della rete sono sorte delle “piattaforme” in grado di fare incontrare, in ogni settore del sapere umano, la domanda, spesso veicolata tramite i social network (richiesta di finanziamento per un progetto) con l’offerta (capitali messi a disposizione dalla folla). La spinta propulsiva è data dall’iniziativa dei privati, “autori” o “iniziatori”, i quali, avendo idee, ma essendo sforniti delle risorse necessarie alla loro concretizzazione, si rivolgono alla Rete per ottenere quanto occorre per il raggiungimento del loro obiettivo. Sarà la Rete a stabilire se un progetto abbia o meno successo, consentendo all’imprenditore di effettuare, in anticipo rispetto alla realizzazione o al collocamento sul mercato del prodotto, un’embrionale analisi afferente al grado di interesse suscitato dall’idea prospettata. La rete internet è il luogo virtuale in cui si incontrano domanda e offerta con riferimento ad iniziative aventi vari contenuti specifici. La procedura che culmina con l’incontro di domanda e offerta può essere sintetizzata come segue:
Tutte le volte in cui il finanziamento mira alla realizzazione di un progetto futuro si discorrerà di ex ante crowdfunding, categoria nella quale è possibile distinguere tra:
Ex post facto crowdfunding evoca l’ipotesi in cui la procedura di reperimento di risorse finanziarie sia successiva alla realizzazione di un progetto. La stessa non assolve, qui, alla finalità di reperire risorse utili alla buona riuscita del progetto, ma di rientrare dei costi sostenuti per la sua realizzazione o di implementare le risorse finanziarie necessarie al suo collocamento sul mercato.
Le piattaforme che si ispirano al modello della raccolta di fondi dietro corresponsione di utilità costituiscono il paradigma operativo del reward-based crowfunding. Tali piatteforme funzionano sulla base di un investimento, antecedente o successivo alla realizzazione del progetto, remunerato da una “ricompensa”. Il fenomeno può atteggiarsi in due modi:
Le piattaforme che si ispirano al donation-based crowfunding raccolgono offerte per finanziare iniziative no-profit. Per il finanziatore non è prevista alcuna ricompensa (salvo immaginare piccole e del tutto simboliche attribuzioni) per l’esborso effettuato.
L’equity-based crowdfunding (unica forma regolamentata nel nostro ordinamento) è il finanziamento che si sostanzia nella sottoscrizione, da investitori non professionali, di strumenti partecipativi al capitale di rischio emessi da una società (start-up innovativa) ed offerti, on line, dalla medesima per il tramite della piattaforma. Tale modalità di reperimento delle risorse può dare ottimi frutti, contribuendo all’affermazione sul mercato di realtà imprenditoriali che, in caso contrario, avrebbero avuto difficoltà ad imporsi.
Le piattaforme di lending consentono l’erogazione di prestiti secondo le logiche del “social lending” ossia tra soggetti privati (coloro che non esercitino professionalmente l’attività di finanziamento all’impresa), tramite la Rete. Consente di contenere i costi eliminando gli intermediari e avvalendosi di una procedura automatizzata. Al “mutuatario” sarà attribuito un certo rating ed il medesimo dovrà restituire alla piattaforma, secondo le modalità concordate, quanto ottenuto in prestito. Quest’ultima provvederà, previa decurtazione delle commissioni, a ripartire quanto ottenuto ai “mutuanti” maggiorato degli interessi.
Col finanziamento “microcredito” il successo deriva dalla previa condivisone di un progetto dai mutuanti in luogo di valutazioni di matematica finanziaria che spesso possono risultare non veritiere.
Il do-it yourself crowdfunding non prevede la mediazione delle piattaforme, ma l’autonoma gestione della promozione del progetto, con pubblicazione sul sito internet personale, e della raccolta dei fondi dall’iniziatore. Questo assetto è solo una particolare modalità di raccolta delle offerte che prescinde dall’intermediazione di terzi. Il soggetto che cura la raccolta, con promozione del progetto sul proprio sito web, è anche colui che lo ha ideato.
Il reward-based (prestito antecedente o successivo alla realizzazione del progetto, remunerato):
un rapporto di scambio (allora si applicheranno le regole che informano il trasferimento di diritti/beni futuri);
o un rapporto di finanziamento (troveranno applicazione le regole sull’associazione in partecipazione). Il lending-based: rivolto al perseguimento di una finalità produttiva. Si adatta allo schema del mutuo.
Il donation-based: rivolto al perseguimento di una finalità altruistica non lucrativa, non da remunerazione. Si adatta lo schema donativo. Le piattaforme sono istituzioni coi requisiti fissati dalla Consob per la mediazione della raccolta di fondi utili alla realizzazione di progetti.