Il rendiconto del curatore fallimentare e l’obbligo di rendere conto Il curatore (gestore di patrimonio altrui) ha l’obbligo di rendere il conto al momento in cui cessa dall’incarico.
Indice della guida
Avendo il curatore ricevuto incarico dal Tribunale nell’interesse dei creditori ed avendo l’obbligo di svolgere i propri compiti con la specifica diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, il rendiconto del curatore fallimentare costituisce strumento necessario per consentire a tutti i soggetti coinvolti nella procedura fallimentare di valutare compiutamente, anche sulla base della documentazione depositata, la conformità dell’agire del curatore ai parametri legali, superando quel velo di riservatezza che spesso (e doverosamente) copre l’operato del curatore agli occhi di coloro i quali non rientrano tra gli organi della procedura.
il procedimento di rendiconto del curatore fallimentare
Art. 116 l.fall. comma 1, dispone che il curatore debba presentare al giudice delegato il rendiconto del curatore fallimentare al termine della liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale dell’attivo, nonché in ogni caso in cui cessa dalle sue funzioni (es.: revoca dall’incarico, sostituzione, dimissioni, revoca della sentenza di fallimento).
Rendiconto di cassa
esposizione analitica delle operazioni contabili; ordinata esposizione delle entrate ed uscite, con la specificazione delle singole voci e l’indicazione del risultato finale, il quale costituisce l’ammontare delle disponibilità residue del fallimento.
Rendiconto di gestione
esposizione analitica delle attività di gestione; relazione completa e circostanziata sull’attività di gestione compiuta nel corso della procedura, con particolare (ma non esclusivo) riferimento all’attività di amministrazione e di liquidazione del patrimonio fallimentare; non solo i comportamenti commissivi, ma anche quelli omissivi, i pareri richiesti, le informazioni assunte, le esecuzioni di atti autorizzati, l’illustrazione anche delle motivazioni e delle ragioni che hanno indotto il curatore a tenere le condotte indicate; appare opportuno che esso non venga redatto in termini troppo tecnici o gergali. Funzione della relazione è di consentire a tutti gli interessati di svolgere un controllo più accurato e completo sulla diligenza con la quale il curatore ha svolto il proprio incarico e sulla correttezza e tempestività degli atti posti in essere o delle condotte omissive tenute;
Entrambi devono essere accompagnate dal deposito dei relativi documenti giustificativi, con la possibilità di assolvere all’onere di documentazione attraverso un rinvio per relationem agli atti ed alle relazioni già contenute nel fascicolo fallimentare.
Il rendiconto del curatore fallimentare va presentato al giudice delegato, il quale ne ordina il deposito in cancelleria e fissa l’udienza (non prima di 15 gg) fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni.
Art. 116 l.fall. comma 3, destinatari della comunicazione:i creditori ammessi al passivo; i creditori che hanno proposto opposizione; i creditori in prededuzione non soddisfatti; il fallito.
La platea degli interessati al rendiconto del curatore fallimentare è più ampia rispetto a quella dei soggetti destinatari della comunicazione. Restano, infatti, esclusi dall’obbligo di comunicazione altri possibili interessati: i creditori non concorrenti e non opponenti; i creditori in prededuzione già soddisfatti; i soci della società fallita; i terzi che hanno subito danni diretti per effetto di atti compiuti dal curatore, i componenti del comitato dei creditori. Anche agli interessati che non abbiano ricevuto la comunicazione va riconosciuto il diritto di prendere visione del rendiconto del curatore fallimentare e dei suoi documenti giustificativi.
Se all’udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice delegato approva il conto con decreto;
Se le contestazioni permangono, il giudice delegato non può approvare il conto, ma deve dare inizio alla cd. fase contenziosa del giudizio di rendiconto del curatore fallimentare fissando l’udienza innanzi al collegio.
Anche se il rendiconto si presenta immune da errori contabili, il collegio potrà non approvare il rendiconto del curatore fallimentare laddove valuti che la condotta del curatore nello svolgimento dell’incarico non sia stata improntata al canone della diligenza prescritto dall’art. 38 l.fall.. Il giudizio di rendiconto del curatore fallimentare si trasforma, quindi, in un giudizio sulla diligenza del curatore.
Effetti del rendiconto del curatore fallimentare
La mancata approvazione del rendiconto del curatore fallimentare impedisce la liquidazione del compenso del curatore e consente di proporre, successivamente, azione di responsabilità ex art. 38 l.fall. avverso il curatore. L’approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, all’esito della fase precontenziosa o anche della fase contenziosa, consente al curatore di chiedere la liquidazione del compenso e preclude la successiva proposizione di un’azione di responsabilità avverso lo stesso curatore.
