assegnazioni beni ai soci
Se sei un socio di una società o stai pensando di aprire una società e vuoi sapere come comportarti in caso di assegnazione beni ai soci, quali siano le regole, se vi sono delle agevolazioni e quali procedure seguire, qui per te tutte le informazioni utili sul tema della cessione nonché tassazione e liquidazione.
Gli argomenti della Guida Societaria
Se ti stai chiedendo cosa si intende per assegnazione agevolata dei beni ai soci sappi che con tale terminologia non si indica che il trasferimento di un bene mobile o immobile, dapprima rientrante nel patrimonio costitutivo della società, al patrimonio indipendente del socio.
Questa che potrebbe sembrare una semplice operazione di intestazione del bene ha ua complessa procedura fiscale a cui deve seguire un atto notarile di assegnazione dei beni ai soci.
Le società godono di un regime fiscale diverso da quello del singolo socio ragion per cui il passaggio di titolarità di beni comporta un mutamento di regime fiscale che deve emergere dalle scritture contabili.
La Legge di Bilancio del 2016 si è riservata di dar vita ad una disciplina agevolata per quanto concerne l’assegnazione dei beni ai soci, prevedendo una procedura fiscale più leggera e meno complessa da un punto di vista burocratico da cui la tassazione 2016.
La ratio di tale scelta è stata permettere alla società di alleggerirsi di tutti quei beni che fisicamente hanno un peso minore se intestate a persone fisiche e non giuridiche, purché si tratti di beni che non hanno vincoli di destinazione di carattere produttivo, si pensi ai beni ai soci srl in liquidazione o alla liquidazione snc.
Il trasferimento consente un sconto fiscale interessante per la società o come meglio agevolato per cui dovrai pagare solo un’imposta sostitutiva che verrà detratta alla plusvalenza della società.
Attualmente la disciplina delle agevolazioni fiscali per quanto riguarda il trasferimenti di beni societari ai soci, trova conferma nella Legge di Bilancio del 2019, che inferma la disciplina introdotta nel 2016, sopra descritta ed impone una regolamentazione precisa per quanto riguarda l’assegnazione di beni ai soci srl e l’assegnazione dei beni a soci di sas.
L’assegnazione al socio comporta la rivalutazione finanziaria della tua società nonché del suo regime fiscale e l’eventuale passaggio a società semplice.
Come si è detto ai soci possono essere ceduti a seguito della Legge di Bilancio del 2016, beni immobili e mobili registrati.
Questi beni non possono essere tassati in quanto se socio dovrai versare una quota sostitutiva pari alla plusvalenza del bene.
I beni immobili possono a loro volta essere venduti se sei socio, alla scadenza di 5 anni dall’acquisizione nel proprio patrimonio fiscale.
Non vi sono limiti alla richiesta di vendita, l’immobile può essere rivenduto a qualsiasi importo e aspetto più importante non rientrerà a far parte del tuo reddito imponibile.
Un prospetto riepilogativo sui profili fiscali nella scelta della soluzione da parte del Notariato – Clicca qui per scaricarlo
Nel trattare degli aspetti contabili dell’assegnazione di beni ai soci, ti sarà di aiuto un esempio pratico.
Allora mettiamo il caso che il bene immobile assegnato abbia un “valore di vendita” di 100.000 euro, in tal caso in bilancio il valore dell’immobile è pari a 20.000 euro e sul mercato è 60.000 euro , mentre al catasto il valore è 50.000 euro.
Ebbene da un punto di vista contabile, la plusvalenza da sottoporre al regime di tassazione è pari al valore catastale cioè 50.000.
Sulla base di questo valore si calcola l’imposta sostitutiva pari all’8% di 50.000.
Ecco un documento di riepilogo sul trattamento contabile e profili operativi dei Commercialisti – Clicca qui per scaricarlo
Soggetti interessati | Società di persone | |||||||
Beneficiari |
Soci (persone fisiche e società), anche non residenti, che rivestono tale qualifica all’atto dell’assegnazione e che risultano iscritti al Registro Imprese al 30.09.2015 | |||||||
Beni assegnabili |
– Immobili strumentali per natura (cat. B, C, D, E e A/10) qualora non utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività;
– immobili merce; – immobili uso abitativo posseduti dall’impresa, c.d. “beni patrimonio” – beni mobili iscritti in P.R. non utilizzati come strumentali per l’esercizio dell’attività. |
|||||||
Imposta sostitutiva dovuta |
(Valore normale del bene o valore catastale rivalutato – costo fiscale riconosciuto del bene) x 8%
L’aliquota passa al 10,50% per le società non operative (di comodo) in almeno 2 periodi d’imposta del trienni 2013 – 2015 |
|||||||
Valore normale del bene
|
Immobile |
· Valore di mercato ex art. 9, comma 3, TUIR
· A richiesta della società, valore catastale rivalutato (moltiplicatori) |
||||||
Categorie Catastali | Moltiplicatore
Catastale (*) |
Moltiplicatore
Catastale (**) |
||||||
A e C
(escl. A/10) (escl. C/1) |
120 |
126 |
||||||
B | 140 | 147 | ||||||
A/10 e D | 60 | 63 | ||||||
C/1 e E | 40,8 | 42,84 | ||||||
Terreni | 90 | 112,50 | ||||||
(*) da applicare sulla rendita catastale rivalutata del 5% – 25%
(**) da applicare sulla rendita catastale non rivalutata |
||||||||
Bene mobile
registrato |
Valore di mercato ex art. 9, comma 3, TUIR | |||||||
Costo fiscale riconosciuto del bene |
Bene
Plusvalenza |
Costo d’acquisto + Spese inerenti – ammortamenti | ||||||
Bene merce |
Valutato al costo specifico | Costo di acquisto + oneri di diretta imputazione | ||||||
Valutazione a Lifo, Fifo, costo medio | Valore risultante da una situazione di magazzino redatta alla data dell’assegnazione | |||||||
Versamento imposta sostitutiva | 1° rata pari al 60% entro il 30.11.2016
2° rata pari al 405 entro il 16.06.2017 |
|||||||
Effetto del socio assegnatario |
Riserva utilizzata
|
Società di persone
|
||||||
Di utili |
Il valore normale del bene assegnato è tassato per la parte eccedente l’importo soggetto ad imposta sostitutiva (tassazione del 40% (fino al 31.12.2007) – 49,72% se partecipazione qualificata ovvero ritenuta a titolo d’imposta del 26% se partecipazione non qualificata) | |||||||
Di capitale |
1. rideterminazione del costo della partecipazione:
· Incrementato della base imponibile soggetta a imposta sostitutiva · Ridotto del valore normale del bene assegnato (al netto dei debiti accollati) 2. l’eventuale eccedenza negativa è tassata nei modi ordinari. Se il valore del bene assegnato (di mercato/catastale) è maggiore al costo fiscale riconosciuto della partecipazione, aumentato della base imponibile dell’imposta sostitutiva (c.d. sottozero) l’eccedenza è tassata quale utile nei modi ordinari. |
Una volta fissati i parametri necessari per attivare l’operazione di assegnazione dei beni ai soci, vediamo alcuni esempi esplicativi:
ESEMPIO N. 1
Società ALFA srl composta da 5 soci (A, B, C, D, E al 20%), possiede un immobile che intende assegnare a tutti i soci usufruendo delle agevolazioni.
Tipologia immobile | Abitazione civile |
Categoria catastale | A/2 |
Anno di acquisto | 2012 |
Costo di acquisto (compresa IVA indetraibile) | 90.000 |
IVA detraibile | |
Rendita catastale | 900 |
Moltiplicatore catastale | 126 |
Valori ai fini dell’assegnazione
Valore catastale (900 x 126) | 113.400 |
Valore di mercato | 120.000 |
Costo fiscale riconosciuto (90.000 + 0 – 0) | 90.000 |
IVA (esente art. 10 n. 27-quinquies DPR 633/72) | Esente |
Rettifiche detrazione | NO |
La società:
di conseguenza:
imposta sostitutiva (113.400 – 90.000) x 8% | 1.872 |
Imposta di registro (113.400 x 4,5%) | 5.103 |
Imposte ipocatastali (50 + 50) | 100 |
IVA | |
Rettifiche detrazione | |
Totale costo assegnazione | 7.075 |
Tassazione in capo ai soci:
Pertanto la tassazione in capo ad ogni socio:
+ valore normale/valore catastale imm. (113.400 x 20%) | 22.680 |
– base imp. Imp. Sost. (113.400 – 90.000) x 20% | 4.680 |
Ritenuta d’imposta (22.680 – 4.680) x 26% | 4.680 |
Pertanto il costo complessivo dell’operazione:
Costo assegnazione | 7.075 |
Ritenuta d’imposta in capo ai 5 soci (4.680 x 5) | 23.400 |
Totale complessivo | 30.475 |
ESEMPIO N. 2
Società DELTA srl composta da 2 soci (al 90% e B al 10%), possiede un immobile ristrutturato che intende assegnare al socio A usufruendo dell’agevolazione
Tipologia immobile | Albergo |
Categoria catastale | D/2 |
Anno di acquisto | 1966 |
Costo di acquisto | 110.000 |
Spese ristrutturazione (2002) | 300.000 |
Fondo ammortamento | 282.500 |
IVA detraibile (su spese di ristrutturazione) | 60.000 |
Rendita catastale | 12.000 |
Moltiplicatore catastale | 63 |
Valori ai fini dell’assegnazione
Valore catastale (12.000 x 63) | 765.000 |
Valore di mercato | 1.170.000 |
Costo fiscale riconosciuto (110.000 + 300.000 – 282.500) |
127.500 |
IVA | Fuori campo IVA |
Rettifiche detrazione | NO |
La società:
di conseguenza:
imposta sostitutiva (765.000 – 127.500) x 8% | 50.280 |
Imposta di registro (765.000 x 4,5%) | 34.020 |
Imposte ipocatastali (200 + 200) | 400 |
IVA | |
Rettifiche detrazione | |
Totale costo assegnazione | 84.700 |
Tassazione in capo al socio A:
Pertanto la tassazione in capo al socio A:
+ valore normale/valore catastale imm. | 756.000 |
– base imp. Imp. Sost. (756.000 – 127.500) | 628.500 |
Base imponibile IRPEF (756.000 – 628.500) x 49,72% | 63.393 |
IRPEF a scaglioni | 20.661 |
Tassazione in capo al socio B:
Pertanto la tassazione in capo al socio B:
utili distribuiti | 130.000 |
Ritenuta d’imposta 26% su 130.000 | 33.800 |
Pertanto il costo complessivo dell’operazione:
Costo assegnazione | 84.700 |
IRPEF socio A | 20.661 |
Ritenuta d’imposta in capo al socio B | 33.800 |
Totale complessivo | 139.161 |
Ho cercato di renderti un quadro completo della disciplina che regola l’assegnazione dei beni ai soci da parte di una società affinché tu da imprenditore o da socio possa renderti conto concretamente di cosa si tratta e di come a seguito della normativa del 2015, sia divenuta una prassi agevolata purché si tratti di beni definiti non “strumentali” alle attività societarie.
Ti sarai reso conto di come il vincolo di vendita sui beni sia breve per cui dopo i 5 anni hai possibilità di rivendere gli stessi a qualsiasi valore non avendo ripercussioni fiscali, dato che la stessa vendita non incide sul tuo reddito imponibile.
Si è ulteriore messo in evidenza come la disciplina di agevolazione partita nel 2016 si sia confermata negli anni con le leggi di Bilancio successive fino ai giorni nostri.
Tuttavia, se tu dovessi avere perplessità o hai il bisogno di porre ulteriori domande, ti invitiamo a contattarci per una consulenza personalizzata online gratuita e senza impegno, in cui chiariremo ogni tuo dubbio sulla questione.