I patti parasociali rappresentano degli accordi tra soci o tra soci e terzi che stabiliscono regole di comportamento all’interno di una società, distinte da quelle previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Questi accordi si configurano come strumenti flessibili e dinamici, volti a modulare l’interazione tra i soci secondo necessità e circostanze particolari. Nonostante la loro flessibilità, questi patti non sono opponibili alla società, ma vincolano solamente coloro che li hanno sottoscritti, come affermato in recenti sentenze della giurisprudenza italiana. In questa prospettiva, i patti parasociali si posizionano in un campo normativo distinto e autonomo, esterno all’organizzazione sociale formalizzata. Il loro riconoscimento e utilizzo nelle società italiane, sia nelle società per azioni sia in quelle di persone, sottolinea la loro rilevanza e applicabilità trasversale in diversi contesti societari.
Indice della guida
La loro forma è libera, quindi possono essere stipulati sia per iscritto sia verbalmente, senza l’obbligo di adottare una forma particolare, come confermato dalla giurisprudenza. Tale caratteristica aumenta la loro versatilità e accessibilità, consentendo agli attori coinvolti di strutturare accordi su misura per le proprie esigenze specifiche, bilanciando flessibilità e sicurezza giuridica.
Patti parasociali nella gestione aziendale
I patti parasociali sono fondamentali nella gestione delle società, sia di persone che di capitali. Questi accordi permettono ai soci di delineare regole di condotta interne, influenzando significativamente le decisioni aziendali. È interessante notare che, nonostante la loro importanza non richiedono specifici requisiti di forma per essere validi, offrendo una flessibilità notevole.
Nel caso delle società per azioni lo statuto conferisce ai soci azionisti diritti e poteri che possono essere modulati attraverso i patti parasociali che spesso definiti con un approccio extrasociale ed hanno guadagnato popolarità nella prassi aziendale. La loro regolamentazione è stata formalizzata con l’introduzione degli articoli 122 e 123 nel testo unico della finanza seguiti dalla riforma del diritto societario del 2003 che ha introdotto gli articoli 2341 bis e 2341 ter nel Codice Civile
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Cosa sono i patti
I patti parasociali consentono ai soci di una società di stabilire regole comportamentali senza necessariamente includerle nell’atto costitutivo. Questi accordi possono essere siglati all’inizio dell’attività o in un secondo momento, offrendo una flessibilità significativa.
Nei contesti delle società di capitali, come le società per azioni o quelle con quote di partecipazione, i soci possono utilizzare questi contratti per regolare vari aspetti, tra cui il diritto di partecipazione all’assemblea e il diritto di voto. Tali disposizioni sono fondamentali per influenzare la gestione aziendale e stabilire regole chiare che impattano direttamente sulle dinamiche societarie.
Un aspetto importante riguarda anche la circolazione e la disposizione delle partecipazioni. I patti parasociali possono contenere clausole di covendita che limitano la cessione delle quote a terzi senza il consenso degli altri soci. Questo contribuisce a preservare la stabilità e l’equilibrio all’interno della società.
È importante notare che questi accordi possono coinvolgere alcuni o tutti i soci e persino terze parti e sono vincolanti per le parti coinvolte, ma non influenzano l’atto costitutivo della società stessa.
La legge regola i patti parasociali in modo diverso a seconda che la società sia quotata o non quotata. Per le società quotate, il Testo Unico della Finanza stabilisce norme specifiche per garantire la trasparenza nelle proprietà societarie. Mentre, per le società non quotate, il Codice Civile disciplina il contenuto, la durata e la pubblicità di tali accordi.
Come sono redatti i patti parasociali
Per quanto riguarda la forma dei patti parasociali, la legge offre la massima flessibilità. Non sono richiesti requisiti specifici di forma, consentendo agli interessati di scegliere tra un accordo scritto, orale o basato su comportamenti impliciti.
Va notato che questi accordi sono autonomi rispetto allo statuto e all’atto costitutivo della società. Questa autonomia è sottolineata dal fatto che vengono chiamati “para-sociali”, a differenza dei patti “sociali” che fanno parte integrante dell’atto costitutivo.
Tuttavia, una sentenza della Cassazione del 2008 (sentenza 17960) ha sollevato un interrogativo interessante perchè alcune clausole statutarie potrebbero essere considerate parasociali in determinati contesti e in questi situazioni, spetta al giudice di valutare la natura specifica della clausola e determinarne l’applicabilità.
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Patti parasociali nelle società per azioni
I patti parasociali, con la loro efficacia obbligatoria, obbligano le parti coinvolte, ma solo quelle attuali, lasciando le porte aperte per i futuri membri.
La società stessa rimane estranea a questi patti, come confermato dalla Corte di Cassazione nel 2001 che stabilisce chiaramente che i patti parasociali, nonostante il loro nome ingannevole, vincolano solo i soci che li firmano, lasciando la società al di fuori dell’accordo.
Il contratto sociale, d’altra parte, ha il potere di influenzare i patti parasociali, ma non viceversa. Se un socio che ha firmato uno di questi patti non adempie alle sue promesse, sarà obbligato a risarcire gli altri soci coinvolti nell’accordo. Talvolta, la giurisprudenza ammette anche l’esecuzione specifica del contratto come rimedio.
Tuttavia, non tutti concordano su questa prospettiva. Alcuni sostengono che il contratto non abbia un rimedio lecito in caso di inadempimento, senza però intaccare la validità di altri atti in cui l’inadempimento si riflette. La legge stabilisce che il contratto non ha effetti sui terzi, a meno che la legge stessa non lo consenta.
L’efficacia del contratto è cruciale nel determinare la natura parasociale del patto, secondo la dottrina prevalente. La distinzione dai patti sociali è oggettiva: questi ultimi vincolano non solo i soci, ma anche la società stessa.
Oggetto e causa dei patti parasociali
L’articolo 2341-bis del codice civile, all’interno del Capo V dedicato alle società per azioni, delinea chiaramente l’oggetto dei patti parasociali e possono disciplinare:
- L’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano (noti come sindacati di voto).
- Eventuali restrizioni al trasferimento delle azioni in queste società o delle partecipazioni in società che le controllano (sindacati di blocco).
- L’esercizio, talvolta congiunto, di un’influenza dominante su queste società (sindacati di controllo).
Il legislatore ha inteso rendere implicitamente legittimi questi ambiti di regolamentazione con tali patti, distinguendo varie tipologie che verranno esaminate successivamente. In passato, la giurisprudenza non permetteva la stipula di tali patti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Tuttavia, ora tali aspetti possono essere regolati attraverso questi patti, a condizione che l’obiettivo nelle società chiuse sia la stabilizzazione delle proprietà o il governo della società stessa. Il legislatore ha quindi definito chiaramente la causa del contratto e gli interessi che i contraenti devono perseguire quando si incontrano.
Diversificazione dei patti parasociali
La loro diversificazione è palese, dando luogo a un ricco spettro di tipologie di patti parasociali. Prendiamo ad esempio il patto che vincola i soci a versare capitali nella società o a fornire sostegno finanziario alla stessa.
Tuttavia, tra le numerose variazioni, emergono chiaramente due categorie che dominano la scena quando si tratta dell’oggetto degli accordi. Ci riferiamo, in particolare, a:
- Accordi di voto: questi contratti regolano l’esercizio del diritto di voto, noti anche come “sindacati di voto”. Qui, si stabilisce in anticipo come i soci voteranno durante le assemblee societarie. L’obiettivo è di coordinare le azioni dei soci, guidandole verso una direzione comune.
- Gli accordi di blocco: questi accordi coinvolgono uno o più soci che si impegnano a non vendere le proprie azioni o a farlo solo in determinate circostanze. Sono comunemente noti come “sindacati di blocco”.
Va notato che non rientrano nella definizione di patti parasociali quelli menzionati nell’ultimo comma dell’articolo 2341-bis del codice civile, che si riferiscono agli accordi strumentali relativi alla collaborazione nella produzione o scambio di beni o servizi, concernenti società completamente possedute dai partecipanti all’accordo.
Il testo unico della finanza (T.U.F.) identifica inoltre, oltre alle categorie sopra menzionate dal codice civile, ulteriori due tipi di patti parasociali all’articolo 122, specificamente per le società che operano nel mercato del capitale di rischio. Questi sono:
- Sindacati di consultazione: come definiti nell’articolo 122, comma 1, lett. A).
- Sindacati per l’acquisto concertato di azioni: come definiti nell’articolo 122, comma 1, lett. C).
- Sindacati di voto che mirano a stabilire in anticipo le modalità di voto durante le assemblee dei soci. Il loro scopo è unificare il comportamento dei soci che aderiscono all’accordo, indirizzandolo verso un’unica direzione.
Questi accordi possono essere ulteriormente suddivisi in diverse categorie, a seconda delle disposizioni temporali. Alcuni possono richiedere che i soci votino in un determinato modo solo in circostanze specifiche, mentre altri possono imporre una regola di voto costante. Nel secondo caso, questi accordi possono essere a termine o a tempo indeterminato e possono riguardare tutte o solo alcune delle decisioni assembleari.
La possibilità di esercitare il voto con il consenso unanime di tutti i soci o attraverso un rappresentante comune nominato da loro, che voterà secondo le modalità concordate.
Se un socio non rispetta le clausole dell’accordo votando in modo contrario, la delibera assembleare rimane comunque valida dal punto di vista dell’obbligo contrattuale. Tuttavia, il socio inadempiente è tenuto a risarcire il danno subito dagli altri soci. L’eccezione si verifica solo se sorge un conflitto di interessi tra alcuni soci sindacati e la società, rendendo contestabile la validità della delibera assembleare in base all’articolo 2377 del codice civile.
In questo intricato panorama degli accordi parasociali, è essenziale comprendere appieno le implicazioni legali e finanziarie. La normativa vigente è un punto di riferimento fondamentale per navigare in questo terreno complesso e garantire una base solida per ogni transazione.
Varianti dei patti parasociali
nell’ambito giuridico degli accordi parasociali, ci si imbatte in molti obblighi e responsabilità, ognuna con le sue sfumature uniche. La loro eterogeneità si riflette nell’ampia gamma di tipologie di patti parasociali presenti nella pratica legale. Ad esempio, potremmo considerare il patto mediante il quale i soci si impegnano a effettuare contributi di capitale o fornire supporto finanziario alla società.
Tuttavia, tra le numerose variazioni, emergono chiaramente due categorie preminenti che dominano la scena quando si tratta di oggetto degli accordi. Parliamo, in particolare, di:
- Accordi di voto: questi accordi mirano a regolare in anticipo l’esercizio del diritto di voto, noti anche come “sindacati di voto”. L’obiettivo principale è di coordinare e uniformare il comportamento dei soci in merito alle votazioni durante le assemblee societarie.
- Accordi di blocco: questi contratti coinvolgono uno o più soci che si impegnano a non cedere le proprie azioni o a farlo solo in circostanze specifiche. Comunemente noti come “sindacati di blocco”.
È importante sottolineare che non rientrano nella definizione di patti parasociali gli accordi menzionati nell’ultimo comma dell’articolo 2341-bis del codice civile, che trattano di accordi strumentali per la collaborazione nella produzione o scambio di beni o servizi, in relazione a società integralmente possedute dai partecipanti all’accordo.
Il testo unico della finanza (T.U.F.) introduce ulteriori due categorie di accordi parasociali, oltre a quelli previsti dal codice civile, con riferimento alle società che operano nel mercato del capitale di rischio. Questi sono:
- Accordi di consultazione: come definiti nell’articolo 122, comma 1, lett. A).
- Accordi per l’acquisto concertato di azioni: come definiti nell’articolo 122, comma 1, lett. C).
- Accordi di voto che mirano a stabilire in anticipo le modalità di voto durante le assemblee dei soci. Il loro scopo principale è di uniformare il comportamento dei soci che fanno parte dell’accordo, indirizzandolo verso un’unica direzione.
Questi accordi possono essere ulteriormente suddivisi in varie categorie, a seconda delle disposizioni temporali. Alcuni potrebbero richiedere che i soci votino in un determinato modo solo in circostanze specifiche, mentre altri potrebbero imporre un criterio di voto costante. Nel secondo caso, tali accordi possono essere definiti a termine o a tempo indeterminato e possono coprire tutte o solo alcune delle decisioni assembleari.
Caratteristiche dei patti parasociali
la possibilità di esercitare il voto con il consenso unanime di tutti i soci o attraverso un rappresentante comune delegato da loro, che voterà secondo le modalità concordate.
Se un socio non rispetta le clausole dell’accordo votando in modo divergente, la validità della delibera assembleare resta intatta in termini di obblighi contrattuali. Tuttavia, il socio inadempiente è tenuto a risarcire il danno subito dagli altri soci. L’eccezione si verifica solo in caso di conflitto di interessi tra alcuni soci sindacati e la società stessa, situazione in cui potrebbe essere contestata la validità della delibera assembleare in base all’articolo 2377 del codice civile.
Sindacati di blocco
I sindacati di blocco quei patti parasociali che coinvolgono uno o più soci hanno l’obiettivo di regolare le dinamiche azionarie in maniera vincolante e prevedono diverse modalità tra cui:
- vincolo temporale: i soci si impegnano a non vendere le loro azioni prima che trascorra un certo periodo di tempo.
- Prelazione e gradimento: prima di cedere le proprie quote i soci devono dare la priorità agli altri membri del patto o ottenere il loro consenso.
- Vietare l’alienazione: in alcuni casi il patto può proibire la vendita delle azioni a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti come limiti temporali ragionevoli e il chiaro interesse di una delle parti coinvolte.
L’obiettivo principale di questi accordi è preservare la composizione azionaria e impedire cambiamenti indesiderati.
Va notato che i sindacati di blocco hanno un’imperativa forza legale e qualsiasi inadempimento da parte di un socio comporta l’obbligo di risarcire il danno. Tuttavia la validità delle cessioni azionarie e l’iscrizione dell’acquirente nel libro dei soci non vengono compromesse.
Durata dei patti parasociali
la durata dei patti parasociali varia in base al tipo di società coinvolta che può essere chiusa aperta (cioè quotate) o con azionariato diffuso.
Per le società chiuse e con azionariato diffuso si applica l’articolo 2341-bis del codice civile che stabilisce:
- patto a tempo determinato: può durare al massimo 5 anni. Se si prevede una durata più lunga il patto avrà comunque la stessa durata massima.
- Patto a tempo indeterminato: in questo caso le parti possono recedere dal patto dando un preavviso di 180 giorni a meno che non abbiano stabilito diversamente.
Per le società quotate l’articolo 122 del testo unico finanziario (T.U.F.) è applicabile e si precisa che non si applicano gli articoli 2341-bis e 2341-ter. I patti parasociali in queste società possono essere:
- patto a tempo determinato: massimo 3 anni con possibilità di rinnovo alla scadenza. Se le parti concordano una durata maggiore questa sarà sempre limitata a tre anni.
- Patto a tempo indeterminato: qui le parti hanno il diritto di recedere con un preavviso di 6 mesi salvo accordi diversi.
Pubblicità dei patti parasociali
Per quanto concerne le società chiuse occorre notare che non esiste un sistema di pubblicità specifico a differenza delle altre due categorie dove invece sono in vigore rigorose normative sulla divulgazione.
Conformemente all’articolo 122 primo comma del T.U.F. nelle società quotate è obbligatorio che i patti vengano comunicati alla consob entro cinque giorni dalla loro stipulazione. Inoltre essi devono essere pubblicati in forma sintetica sulla stampa quotidiana oltre ad essere depositati presso il registro delle imprese nel luogo di residenza legale della società. Infine è essenziale notificare tali patti anche alle società con azioni quotate. L’omissione di tali doveri di trasparenza comporta la nullità dei patti come specificato nel terzo comma dell’articolo 122 del T.U.F.
Per quanto riguarda i patti parasociali stipulati nelle società caratterizzate da un azionariato diffuso si applica la disciplina delineata nell’articolo 2431-ter il quale si riferisce alle “società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio”. Tuttavia è importante sottolineare che questa disposizione non si estende alle società quotate. Le regole che delineano il sistema di pubblicità in tali contesti includono la comunicazione alla società e la dichiarazione da effettuare all’apertura di ciascuna assemblea con conseguente trascrizione in un verbale che dovrà essere successivamente depositato presso il registro delle imprese.
Nel caso in cui la dichiarazione non venga effettuata gli azionisti coinvolti nella stipula del patto non saranno autorizzati a esprimere il loro voto. Qualora abbiano già partecipato alla votazione e il loro voto abbia influenzato la decisione finale questa potrebbe essere impugnata conformemente all’articolo 2377 del codice civile. La trasparenza e la conformità alle norme e leggi vigenti sono fondamentali per garantire l’autenticità e l’affidabilità di tali patti parasociali. Allo stesso modo è cruciale comprendere appieno il sistema di pubblicità associato a ciascun tipo di società per evitare complicazioni legali e conseguenze indesiderate.