
Limiti circolazione delle azioni spa – Art. 2355 bis CC
Il Codice Civile italiano contiene una norma legale nota come Articolo 2355 bis, la quale riguarda specificamente le società per azioni (S.p.A.). Nel quadro del Libro Quinto del Codice Civile, quest’articolo tratta delle società con un approfondimento specifico sulle società per azioni presenti nel Titolo V. La finalità primaria dell’articolo è quella d’includere sia il dovere de conservare gli aspetti cardine nelle aziende a capitale sociale – tra i quali vi è anche quello del libero passaggio della proprietà – ma ancora dando spazio alla possibilità per cui possano predisporre anche informate sanzioni risolutive.
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Significato articolo 2355 bis
Conformemente all’Articolo 2355 bis, lo statuto sociale può stabilire requisiti specifici per il trasferimento delle Azioni Nominative o in caso non vi siano i titoli stessi. Dalle disposizioni statutarie, si evince che le condizioni potranno essere valide fino a un massimo di cinque anni dalla data in cui la società è stata fondata oppure dal momento in cui entra definitivamente in vigore il divieto.
Ciononostante, va tenuto presente in modo essenziale che nel caso in cui i termini dello statuto demandino la decisione sul trasferimento delle azioni esclusivamente agli organi sociali oppure ai restanti soci senza includere una disposizione relativa all’obbligatorio acquisto delle stesse azienda ovvero al diritto dell’azionista a recedere dal contratto qualora decida cedute. La determinazione dell’importo dell’acquisto o della quota di liquidazione deve seguire le regole definite nell’Articolo 2437 ter del Codice Civile.
Clausole limitative per il trasferimento delle azioni.
Le clausole limitative previste dall’Articolo 2355 bis possono assumere diverse forme tra cui:
- È presente una restrizione temporanea sul trasferimento delle azioni della società, che può durare fino a cinque anni dalla sua formazione.
- Ai soci è riconosciuto il diritto di prelazione per l’acquisto delle azioni prima che vengano offerti ad altre persone.
- Affinché la società consideri il trasferimento come valido, ci sono dei requisiti che l’acquirente deve soddisfare.
- Affinché si realizzi un trasferimento, è indispensabile avere l’approvazione dell’organo sociale competente, quali ad esempio l’assemblea o il consiglio di amministrazione.
È da notare che senza specifiche nel regolamento interno, la clausola del mero gradito è inefficace se mancano requisiti sulle modalità dei trasferimenti, come obblighi all’acquisto dalla società o diritto del recedente.
Trasferimento delle partecipazioni azionarie
È necessario che nel titolo azionario siano specificate in modo chiaro le limitazioni al trasferimento delle azioni. Occorre mettere in risalto l’importanza del fatto che queste limitazioni riguardano anche la cessione delle azioni alla morte, se non è prevista ed accordata l’autorizzazione nel titolo.
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Modificazione delle Limitazioni Statutarie
La possibilità di modificare o rimuovere le limitazioni al trasferimento delle azioni è data dalla modifica dello statuto della società. Affinché venga realizzata questa modifica, occorre un’approvazione dalla riunione assembleare straordinaria. È anche possibile che tale approvazione sia chiesta da un socio dissenziente o assente. Nell’ambito di questa situazione, l’art. 2437 del Codice Civile stabilisce le competenze dell’assemblea straordinaria.
Vale la pena sottolineare che, oltre che negli statuti social, è possibile trovare limitazioni al trasferimento di quote anche all’interno degli accordi tra maggioranza o dei patti parasociali.
Clausole Statutarie e Valutazione Patrimoniale
La valutazione patrimoniale delle partecipazioni può subire l’influenza delle clausole statutarie in caso di recesso del socio o prelazione nella circolazioni “mortis causa”. Nella valutazione del patrimonio, è possibile adottare criteri come il “going concern” per considerare l’utilizzo a lungo termine dei beni nell’ottica della sostenibilità aziendale.
Efficacia del Patto di Prelazione
Nel contesto dello statuto della società, la clausola del patto In ogni caso, il socio che asserisce la trasgressione del proprio diritto di prelazione deve provare sia l’esistenza della convenzione sia il fatto che questa infrazione abbia provocato uno svantaggio nel perseguimento dei propri interessi nell’acquisizione delle azioni cedute a terzi.
Conclusioni
Il passaggio dell’azione tra gli individui all’interno della struttura della società viene regolato dall’Articolo 2355 bis del Codice Civile, dove sono evidenziate sia la condizione ove è possibile cedere l’azione stessa sia le clausole limitative concesse. Con queste normative si intende trovare un equilibrio tra la possibilità di trasferire liberamente le azioni e il dovere di salvaguardare gli interessi della società e dei suoi possessori.