Nell’ambito delle società per azioni, il codice civile italiano prevede importanti norme relative alla responsabilità degli alienati e dei acquirenti di titoli non integralmente sottoscritti, come indicato nell’articolo 2356. Situata all’interno del Libro Quinto della legislazione civile italiana, la seguente disposizione trattata l’argomento delle imprese. Nella fattispecie viene inclusa nella sezione dal nome evocatore: “Titolo V – Società Per Azioni “, dentro al capitolo 5 della legge a oggetto di discussione non solo il tema dell’azienda ma anche i suoi aspetti gestionai
Indice della guida
Responsabilità solidale per gli alienanti e acquirenti
Come prescritto dall’articolo 2356 del Codice Civile, le persone che hanno venduto azioni rimaste parzialmente sottopagate sono obbligate in modo solidale insieme agli acquirenti per il saldo dei pagamenti ancora pendenti. Si evidenzia che sia il cedente che il cliente devono assumersi congiuntamente la responsabilità dei pagamenti non eseguiti sulle azioni trasferite. Dal momento in cui viene registrato il trasferimento nel libro dei soci, la responsabilità permane per un periodo di tre anni.
Affinché le società per azioni mantengano una solida base finanziaria, è indispensabile rispettare questo principio e prevenire eventuali inadempienze nei versamenti causate dai trasferimenti delle azioni. Proteggere gli interessi della società e dei suoi creditori è il principale obiettivo del meccanismo di responsabilità in solido.
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Inderogabilità della Responsabilità Solidale
Tra le caratteristiche principali dell’articolo 2356 si annovera l’inattaccabile natura della responsabilità solidale. Questa disposizione implica che le parti interessate non possono evitare legalmente o cambiare la loro responsabilità. Malgrado vi possa essere dissensus tra le parti su quanto stabilito nel contratto, la legge afferma che l’immutabilità della responsabilità solida resta.
Nell’ambito delle società per azioni, questo principio evidenzia come sia fondamentale la responsabilità finanziaria e si impegna affinché i versamenti non vengano ignorati o evitati tramite accordi contrattuali.
Termine Triennale
Dal momento dell’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ha inizio il periodo di tre anni previsto nell’articolo 2356. Indica un periodo cruciale questo termine temporale, poiché le parti coinvolte sono responsabili per i versamenti non effettuati. Nel corso di questi tre anni, è necessario che sia chi vende sia chi compra siano disponibili a prendere una posizione solidale riguardo alle cifre mancanti.
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Richiesta di Pagamento
Nel caso in cui la richiesta al possessore attuale dell’azione non abbia esito positivo, l’articolo 2356 prevede che si possa chiedere il pagamento dei versamenti ancora dovuti all’alienante. Detto in altre parole, se chi attualmente detiene la proprietà non è capace o rifiuta di fare i pagamenti dovuti, anche colui che ha venduto la proprietà diventa corresponsabile e potrebbe essere tenuto a saldare il debito.
Azioni trasmesse in maniera consecutiva
L’articolo 2356 presenta un aspetto molto interessante: nel caso in cui ci siano stati vari trasferimenti di azioni durante un arco temporale di tre anni e la richiesta al possessore attuale risulti fallimentare, è possibile chiedere i versamenti a qualunque precedente possessore alienante. Ciò porta a creare un legame di responsabilità condivisa in cui sono coinvolti tutti coloro che si sono succeduti nella detenzione dell’attività per tre anni.
Buona Fede dell’Acquirente
È fondamentale evidenziare che secondo il pensiero dominante, l’acquirente è obbligato a completare i pagamenti mancanti, anche se non specificati sul titolo e ottenuti legalmente. Questo principio si propone di assicurare che i versamenti non possano essere elusi per via delle informazioni incomplete o dalla buona fede del compratore.
Conclusioni
l’articolo 2356 del Codice Civile costituisce un fondamento solido per la responsabilità finanziaria nelle società per azioni italiane. La responsabilità dei versamenti mancanti spetta congiuntamente agli alienati e agli acquirenti di azioni non liberamente effettuate per un intervallo temporale di tre anni, a seguito siano avventurato ulteriori trasferimenti ed è imprescindibile adempiere all’obbligo di responsabilità solidale al fine di garantire la sicurezza economica delle società e proteggere gli interessi dei creditori. Per di più, secondo la legge è necessario che chi acquista si impegni a fare tutti i pagamenti in modo leale ed eviti situazioni in cui il debitore riesca ad evitarli sfruttando lacune informative. L’articolo 2356 svolge una funzione fondamentale nell’assicurare la corretta gestione finanziaria delle società per azioni italiane.