Avviso bonario: Dai controlli effettuati possono emergere delle discordanze che il contribuente è tenuto a sanare posizioni tra il contribuente e il fisco
Indice della guida
Avviso bonario: L’agenzia delle entrate effettua controlli periodici sulle dichiarazioni dei redditi, inviate dai propri contribuenti, direttamente o, per il tramite dei professionisti abilitati.
Dai controlli effettuati possono emergere delle discordanze che il contribuente è tenuto a sanare nei termini oppure possono risultare posizioni regolari nei rapporti tra il contribuente e il fisco .
Definizione di avviso bonario
L’avviso bonario è una comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate porta a conoscenza il contribuente, che dai controlli da lei effettuati sulla sua dichiarazione dei redditi, risultano delle incongruenze o anomalie, che saranno, opportunamente, evidenziate in un apposito prospetto, allegato alla comunicazione, nel quale saranno indicati eventuali imposte e contributi che non risultano pagati.
In realtà è una semplice comunicazione, nei confronti della quale il soggetto interessato può richiedere l’annullamento o la rettifica, qualora ritenga immotivata la richiesta.
Infatti potrebbe accadere che mentre si compila la propria dichiarazione dei redditi si commettano errori di battitura, durante la digitazione, dalla tastiera del pc, del numero indicante l’anno d’imposta oppure il codice tributo , determinando così una richiesta di imposte che invece il contribuente ha pagato puntualmente.
In questo caso il contribuente avrà trenta giorni di tempo a disposizione per recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e produrre la documentazione (ad esempio, le ricevute di pagamento) dimostrando di aver adempiuto nei termini ai propri obblighi nei confronti del fisco.
Diversamente se risultano imposte effettivamente dovute, quali IRPEF, IRES, IVA, IRAP o altro potrà regolarizzare la propria posizione pagando quanto richiestogli.
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Quando va notificato l’avviso bonario
In caso di irregolarità sulla dichiarazione dei redditi l’avviso bonario va notificato al contribuente prima che l’imposta venga iscritta a ruolo. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11429 del 6 luglio 2012, ha stabilito che
«l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli arti. 36-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, e art. 54-bis. comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, in materia di liquidazione dell’ IVA dovuta in base alle dichiarazioni non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente a meno che dal controllo stesso non si riscontrino la presenza di errori.
Infatti qualora dal controllo emergano irregolarità, vige l’obbligo di comunicare prima l’avviso bonario per consentire di procedere alla corretta liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi».
Quando è un obbligo l’avviso bonario
Dai controlli automatizzati del Fisco emerge che l’avviso bonario non è sempre un obbligo.
Con ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non è obbligata dallo Statuto del contribuente a comunicare sempre l’esito della liquidazione, ma solo quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione.
L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria si concretizza in una serie di procedure cosiddette di “controllo formale” miranti a rettificare le dichiarazioni presentate dai contribuenti senza svolgere attività ispettive particolari, ma attraverso un semplice riscontro del contenuto delle stesse.
La finalità dei controlli formali è quella di correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella redazione delle dichiarazioni.
Tali controlli sono previsti, ai fini delle imposte dirette, dagli articoli 36-bis e 36-ter del D.p.r. 600 del 1973, mentre per l’Iva sono stabiliti dall’articolo 54-bis del D.p.r. 633 del 1972.
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Procedura per controlli automatizzati per l’avviso bonario
Gli articoli 36-bis e 54-bis si avvalgono di procedure automatizzate per i controlli delle dichiarazioni, infatti l’amministrazione finanziaria , entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, procede a liquidare l’imposta dovuta, contributi, premi, rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
Se da tali controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato dal contribuente nella dichiarazione, oppure emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’amministrazione finanziaria provvede a inviare al contribuente o al sostituto d’imposta una comunicazione in cui vengono evidenziate le rettifiche effettuate, le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare, al fine di evitare il perpetrarsi di errori e di porre rimedio offrendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione .
Alla comunicazione viene allegato anche il prospetto con il calcolo delle imposte e il modello F24 precompilato per il versamento.
Il contribuente dopo aver ricevuto la comunicazione ha trenta giorni a disposizione per fornire chiarimenti all’Amministrazione finanziaria se rileva dati non dichiarati o indicati erroneamente.
Procedura per controlli formali dell’avviso bonario
L’articolo 36-ter, invece, stabilisce la procedura per il controllo formale delle dichiarazioni. In questo caso l’Amministrazione finanziaria procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, ad eseguire i controlli sulle dichiarazioni.
Qualora dagli stessi emergano delle differenze, l’ufficio comunica al contribuente le rettifiche operate sugli imponibili, sulle imposte, sulle ritenute alla fonte, sui contributi e sui premi dichiarati mediante la notifica a mezzo posta di avvisi bonari con l’indicazione dei motivi che hanno generato la rettifica.
Ai contribuenti che ricevono gli avvisi bonari è garantita la possibilità di segnalare eventuali dati o elementi non presi in considerazione durante il controllo formale o di versare quanto richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dell’avviso bonario.
Da quanto emerge sopra hai potuto capire che l’Amministrazione finanziaria offre sempre l’opportunità ai contribuenti di potersi difendere con tutti i mezzi a disposizione e nei tempi ragionevoli, prima che il suo debito venga iscritto a ruolo con la conseguenza di ricevere una cartella di pagamento.
Pertanto se il contribuente non si adegua alle precise indicazioni dell’amministrazione finanziaria va incontro a sanzioni.
Infatti qualora il versamento delle imposte dovute risultanti dai controlli automatici avvenga entro il termine indicato comporta l’applicazione della sanzione ridotta a un terzo del 30% di cui all’articolo 13, D.l.gs 471 del 1997.
Nel caso di avvisi bonari notificati a seguito dei controlli formali la sanzione è ridotta a due terzi del 30%.
Hai ricevuto anche tu un avviso bonario e non sai come fare? Contattaci e ti aiuteremo ad esaminare il tuo caso, partendo proprio dalla tua dichiarazione oggetto di avviso bonario
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