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Cessione ramo d’azienda: Ecco come farla

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Pubblicato da Dr. Andrea Raffaele at 21 Febbraio 2021
Come fare la cessione di ramo d’azienda

Come fare la cessione di ramo d’azienda

La cessione ramo d’azienda per il cessionario simboleggia un momento di crescita esterna della propria attività.Ecco come effettuarla

La cessione ramo d’azienda per il cessionario simboleggia un momento di crescita esterna della propria attività. L’imprenditore, in genere, esercita l’attività d’impresa utilizzando beni materiali, quali macchinari, impianti, attrezzature, locali etc., servendosi di beni immateriali quali marchi d’impresa, brevetti, concessioni e di prestazioni di servizi.

Secondo l’art. 2555 del codice civile: “l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. Dunque, secondo questa accezione, l’azienda composta da beni eterogenei è legata da un rapporto di strumentalità e funzionalità all’impresa, intesa come attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore al fine di produrre e scambiare beni o servizi come stabilisce l’art. 2082 del codice civile.

Gli argomenti della Guida Societaria

  • Peculiarità della cessione ramo d’azienda
  • Disciplina civilistica dell’ avviamento
  • Successione nei contratti
  • Contratti a carattere personale
  • Rapporti di lavoro
  • Crediti e debiti relativi all’azienda ceduta
  • Regimi di Tassazione  della Plusvalenza
  • Disciplina fiscale 
  • Tassazione separata
  • Esempio di cessione ramo azienda
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Peculiarità della cessione ramo d’azienda

Elementi eterogenei uniti da un fine comune, ai quali viene anche attribuita una destinazione unitaria all’ interno dell’impresa.  Tale destinazione è una condizione sufficiente a concepire un bene come aziendale, in virtù della sua stretta inerenza e utilità all’ interno dell’impresa. Da ciò deriva che ogni bene giunto, mediante la cessione ramo d’azienda, all’imprenditore, purché sia destinato a servire l’impresa, diventa automaticamente aziendale, a prescindere se l’imprenditore sia proprietario di quel bene.

Oggetto di cessione può essere anche un solo ramo d’azienda, ossia un settore specifico di essa, dotato di sistematicità operativa, in grado di svolgere in piena autonomia la propria attività.

L’imprenditore ricorre alla cessione del ramo di azienda perché è una modalità che gli consente di vedere la sua attività proseguire.

Grazie all’acquisizione del ramo d’azienda da parte di un terzo soggetto, l’imprenditore alienante potrà godere dei vantaggi economici uguali al prezzo realizzato dalla cessione, detto plusvalenza da cessione, incassando così il corrispettivo pari al valore dell’azienda ceduta.

La cessione del ramo aziendale è vista come garanzia di continuità aziendale.

 

continuità aziendale nella cessione ramo di azienda

continuità aziendale nella cessione ramo di azienda

 

Disciplina civilistica dell’ avviamento

L’avviamento è il maggior valore rappresentato da tutti i beni che compongono l’azienda e che sono organizzati dall’imprenditore, rispetto ai singoli beni che hanno un prezzo e a quel prezzo vengono acquistati dall’imprenditore.

L’avviamento si distingue: in oggettivo e fa riferimento ai beni che costituiscono l’azienda e che si trasferiscono automaticamente con l’azienda, e soggettivo, che ha ad oggetto le qualità caratteriale dell’imprenditore, il suo talento, la sua capacità di persuasione e di acquisire clientela.

La clientela però non appartiene all’avviamento, ma ne rappresenta il risultato raggiunto.

Il valore dell’avviamento può essere calcolato dalla differenza tra il valore netto patrimoniale e il prezzo di cessione dell’azienda.

L’avviamento riceve riscontri normativi nell’art.2424 del codice civile che stabilisce il contenuto dello stato patrimoniale e lo colloca nell’Attivo alla voce B) tra le immobilizzazioni immateriali al numero 5); invece l’art. 2426 al comma 6 si preoccupa di dettare i criteri di valutazione, definendo, che l’avviamento può essere iscritto nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, qualora sia previsto,  e che deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni, se sia stato acquisito a titolo oneroso.

Inoltre stabilisce che può essere prevista anche una durata superiore ai cinque anni, a patto che non superi la durata per l’utilizzazione di questo attivo e che ne sia data adeguata motivazione in nota integrativa.  

Successione nei contratti

La norma civile in materia di successione nei contratti con l’art. 2558 dispone che “se non è stabilito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Qualora il trasferimento abbia ad oggetto un ramo di azienda i beni e i rapporti afferenti a tale ramo riconoscibili come strumentali e funzionali  all’esercizio del settore ad essi collegato si trasferiscono in conformità a quanto previsto dall’art 2558 c.c., salvo si tratti di beni personali.

La norma si ispira al principio di conservazione dell’unità aziendale, che prende in considerazione la difficoltà dell’imprenditore alienante ad adempiere ai contratti in corso di esecuzione e dell’interesse dell’acquirente ad acquisire i rapporti in corso con la clientela e ad acquisire il complesso dei beni o servizi funzionali all’azienda, per il quale ormai l’imprenditore non ha più interesse.

Il subingresso dell’ acquirente nei contratti in corso di esecuzione e in tutti i contratti direttamente o indirettamente inerenti all’organizzazione e all’esercizio dell’impresa non aventi carattere personale, non avviene mediante una esplicita manifestazione di volontà, ma si produce ex lege anche se non esiste un patto tra l’imprenditore alienante e l’acquirente.

leggi Anche: Riduzione capitale sociale - Come farla volontariamente, per le perdite e la procedura

Tuttavia però il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa come stabilisce l’art. 2558 c.c. comma 2. Il recesso del terzo comporta l’obbligo di risarcimento del danno a carico del cedente.

Il recesso dell’acquirente opera ex nunc, provocando l’estinzione del rapporto contrattuale.

Voglio segnalare la sentenza  11/10/2016 n°20417 della Cassazione civile, sez. III civile, che riprende la tematica inerente la successione dei contratti nell’ipotesi di cessione ramo d’azienda, disponibile sul seguente link http://www.altalex.com/

Contratti a carattere personale

I contratti che hanno natura personale sono quelli che sono stati stipulati in virtù di un rapporto fiduciario, venutosi a creare tra l’imprenditore e l’altra parte, grazie alle abilità professionali dell’imprenditore, al suo talento, al suo intuito, alla sua identità e alle sue qualità personali,  senza le quali non si sarebbe determinato il consenso dell’altra parte contraente a concludere un affare, esempio nei rapporti intercorrenti con le banche, oppure nei contratti di assicurazione, etc.

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Rapporti di lavoro

Il ramo d’azienda è una unità aziendale autonoma, infatti è organizzato autonomamente, al fine di confluire nell’unico patrimonio dell’imprenditore ma con una propria identità aziendale.

E’ definito come un’articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente o dal cessionario al momento del trasferimento, infatti le parti, al momento della cessione, possono individuare singole fasi o unità del processo produttivo, apportando variazioni alla propria organizzazione aziendale, per esempio affidando alcuni settori del ciclo produttivo a persone esterne all’azienda.

Il ramo di azienda assume rilevanza  nella disciplina del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, infatti  come disciplinato dall’art. 2112 c.c. i rapporti di lavoro preesistenti alla cessione continuano  in capo al nuovo acquirente e al lavoratore sono garantiti tutti i diritti.

La cessione del ramo d’azienda non è causa di licenziamento dei dipendenti , però all’imprenditore è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di recesso secondo la normativa vigente in materia di licenziamenti.

Ai lavoratori che continuano a lavorare per l’ impresa acquirente si applica lo stesso contratto collettivo, stesso trattamento economico e normativo cui erano sottoposti  prima.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 1316 del 19 gennaio 2017, ha recepito quanto previsto dall’art. 2112, infatti dispone che non è sufficiente che la cessione ramo d’azienda comprenda solo beni organizzati e personale per poter parlare di trasferimento di azienda,  ma deve trattarsi di un settore distinto idoneo a svolgere l’attività in modo autonomo.

Crediti e debiti relativi all’azienda ceduta

I crediti inerenti all’azienda ceduta si trasferiscono in capo al nuovo acquirente, infatti il creditore può decidere di cedere il suo credito o a titolo oneroso oppure gratuito, ad esclusone di quelli che hanno carattere personale, anche senza averlo prima notificato al debitore, o in mancanza di sua accettazione, così come stabilisce l’art.1260 c.c. in materia di cedibilità dei crediti.

La cessione dei crediti ha effetto tra le parti quando il trasferimento dell’azienda viene iscritto nel registro delle imprese come prevede l’art. 2559 c.c.

Inoltre, il debitore ceduto non è più obbligato nei confronti dell’imprenditore alienante qualora dimostri di aver pagato in buona fede.

Per quanto riguarda i debiti relativi all’azienda ceduta, anteriori alla cessione,  l’art. 2560 c.c. prevede che l’imprenditore alienante e l’acquirente siano responsabili in solidi nei confronti dei creditori che hanno concesso credito all’imprenditore alienante nella convinzione che potessero successivamente soddisfarsi sul suo patrimonio, ma che, evidentemente  in seguito alla cessione ramo azienda, potrebbe aver subito delle modifiche.

Qualora il trasferimento di azienda abbia ad oggetto un’azienda commerciale e i debiti sono evidenti dai documenti contabili obbligatori,  sono tenuti entrambi a soddisfare le pretese dei loro creditori.

I creditori di un’azienda commerciale potranno rivalersi sia sull’imprenditore alienante che sull’acquirente. Diversamente, in caso di trasferimento di azienda non commerciale, i creditori potranno rivalersi solo sull’imprenditore alienante.

Qualora, però i creditori hanno espresso il loro consenso al trasferimento dell’ azienda, l’imprenditore alienante è liberato dai debiti. Questo significa che non è ammesso il cambiamento della persona del debitore se non con il consenso del creditore.

Inoltre, per tutelare l’acquirente, l’imprenditore alienante risponde dei soli debiti aziendali che risultano iscritti nella contabilità al momento della cessione, perché l’acquirente  di questi ne aveva conoscenza al momento in cui gli è stata trasferita l’azienda.

leggi Anche: Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

Per i debiti di lavoro sia l’imprenditore alienante che l’acquirente sono responsabili in solido, tuttavia il lavoratore può liberarli a prescindere dai risultati contabili o dalla conoscenza dell’acquirente, secondo le modalità previste dagli artt. 410, 411, c.p.c.

È uno schema sintetico delle due procedure previste dagli articoli summenzionati.

segue l’articolo 410 c.p.c  integrale  che prevede il Tentativo di conciliazione  e l’articolo 411 c.p.c integrale che prevede il Processo Verbale di Conciliazione

Regimi di Tassazione  della Plusvalenza

A seconda del soggetto cedente e del periodo di possesso dell’azienda la normativa prevede diversi regimi di tassazione della plusvalenza da cessione ramo di azienda. Per possesso si intende il giorno in cui si è costituita l’impresa, a prescindere da quando sono stati acquistati i beni che costituiscono l’azienda.

Periodo di possesso dell’azienda Imprenditore individuale Società
Unica Azienda Una tra le più aziende
Più di 5 anni –         regime normale

–         regime di tassazione separata

–         regime normale

–         regime normale-rateazione

–         regime di tassazione separata

-regime normale;

-regime normale-rateazione

Meno di 5 anni e almeno 3 anni –         regime normale -regime normale

-regime normale-rateazione

–  regime normale

– regime normale-rateazione

Meno di 3 anni regime normale obbligatorio regime normale obbligatorio regime normale obbligatorio

Disciplina fiscale 

Ai fini dell’imposizione diretta, la disciplina ordinaria della cessione d’azienda è fissata dall’articolo 86,  DPR n. 917/86 del T.U.I.R. che stabilisce che le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, concorrono a formare il reddito se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso.

La plusvalenza realizzata mediante la cessione ramo d’azienda un complesso aziendale rientra tra i componenti positivi di reddito di impresa e concorre per l’intero ammontare realizzato a formare il reddito di impresa del periodo di competenza. Possono essere tassate ai fini delle imposte sui redditi, o con l’aliquota Ires o con le aliquote progressive Irpef, a seconda della natura del soggetto cedente, in ogni caso la plusvalenza da cessione è esclusa dalla base imponibile IRAP.

L’art. 109  DPR n°917/86 del TUIR al comma 2 stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti alla data di stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà.

Se l’azienda ceduta risulta posseduta da almeno 3 anni, il cedente può scegliere di assoggettare a tassazione la plusvalenza realizzata su più periodi di imposta, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Infatti, il contribuente deve effettuare la scelta nella propria dichiarazione dei redditi, se questa scelta non è effettuata, allora la plusvalenza concorre a formare il reddito ed è tassata  per l’intero ammontare nell’esercizio stesso in cui è stata realizzata.

Tassazione separata

L’art. 58 c.1 e l’art. 17 c. 1 lett. g) e c.2 DPR 917/86 prevedono un regime di tassazione separata della plusvalenza quando l’imprenditore possiede l’azienda da più di 5 anni. In questo caso la plusvalenza non concorre a formare il reddito complessivo del periodo e viene tassata separatamente, secondo le regole proprie di tale regime.

Esempio di cessione ramo azienda

Prima di procedere alla cessione è necessario redigere un bilancio, denominato situazione patrimoniale di cessione , il quale deve riportare, nello specifico:

  • Il prezzo di cessione del complesso aziendale;
  • Le attività e le passività cedute;
  • Il valore di avviamento dell’azienda ceduta;

Questo bilancio straordinario è redatto a valori correnti e si compone solo dello Stato Patrimoniale; è sottoposto all’approvazione dell’assemblea, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 2343-bis, c.c. ovvero: acquisto da socio, fondatore di beni o amministratore per un valore almeno pari al 10% del capitale sociale, nei due anni successivi alla costituzione di una società di capitali.

L’atto di cessione riporta, in un solo documento, il trasferimento di proprietà di un complesso di beni; affinché sia valido è necessario adottare sempre la forma scritta, o un atto pubblico oppure una scrittura privata autenticata, perché l’atto di cessione dovrà essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula.

E’ fatto divieto all’imprenditore alienante, per un periodo di cinque anni, di intraprendere una nuova attività d’ impresa  qualora quest’ultima si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta, per oggetto, ubicazione o altre circostanze e sia idonea a sviare la clientela  dell’azienda ceduta, così come stabilisce l’art. 2557 c.c. in materia di divieto di concorrenza  onde evitare un indebito sviamento della clientela.

Da un lato la norma cerca di salvaguardare l’acquirente dell’azienda che ha diritto a trattenere la clientela dell’impresa e a godere anche dell’avviamento soggettivo di cui si è tenuto conto in sede di pattuizione del prezzo di cessione.

Dall’altro si tutela l’imprenditore alienante che non può essere limitato nella sua libertà di iniziativa economica oltre un determinato lasso di tempo necessario a consentire all’acquirente di consolidare la propria clientela, perché potrebbe accadere che la nuova attività dell’imprenditore alienante sia potenzialmente lesiva e diretta a sottrarre clientela all’azienda ceduta.

Si consideri l’azienda A, il cui bilancio di verifica al 31.12 è il seguente:

Cassa

Immobilizzazioni materiali

Crediti verso clienti

Rimanenze iniziali di merci

Acquisto merci

Spese di impianto

3.000

1.000

5.000

1.500

1.200

400

200

Risconti attivi

Fondo ammortamento Imm.

Debiti v/fornitori

Patrimonio netto

700

7.300

4.300

 

12.300

TOTALE 12.300

Al 31.01, ossia un mese dopo il bilancio di chiusura, l’imprenditore decide di vendere l’azienda.

Per prima cosa deve determinare i valori correnti degli elementi dello Stato Patrimoniale, del valore di cessione e, quindi, dell’avviamento. Per la determinazione di tale ultima componente si rileva che il prezzo stabilito dalle parti è di € 10.500. Pertanto si avrà la seguente situazione patrimoniale di cessione.

BILANCIO DI CESSIONE

Attività Passività
Immobilizzazioni materiali nette

Crediti v/clienti

400

4.500

Debiti v/fornitori

Valore di cessione

7.300

10.500

Magazzino merci

Avviamento

Totale pareggio

4.900

8.000

17.800

 

Totale pareggio

 

17.800

Da cui deriva un avviamento di 8.000. Quindi, è possibile determinare la plusvalenza derivante dalla differenza tra il valore contabile di attività e passività trasferite e prezzo di cessione riconosciuto dall’acquirente, ovvero dalla differenza fra il patrimonio netto contabile risultante dalla contabilità del cedente e il prezzo effettivamente pagato dal cessionario.:

Valori contabili Valori di Cessione Differenze
Immobilizzazioni

materiali

284 400 +116
Crediti verso clienti 5.000 4.500 -500
Magazzino merci 2.700 4.900 +2.200
Avviamento 8.000 +8.000
Debiti v/fornitori 7.300 7.300
TOTALE 684 10.500 9.816
Plusvalenza   9.816

L’ art. 2426 c.c.  stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali il cui utilizzo è limitato nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità di utilizzo.

Nel nostro caso abbiamo assunto un’aliquota al  20%, abbiamo calcolato il 20% su 1.000/12=16  abbiamo sottratto dal valore dell’immobilizzazione materiale pari a 1.000 il fondo ammortamento pari a 700 + 16 e abbiamo ottenuto il valore contabile della immobilizzazione materiale pari a 284.

Con specifico riguardo alle immobilizzazioni materiali, il valore di 284 è stato così determinato:

valore contabile

Fondo ammortamento

Ammortamento primo mese

TOTALE

1.000

700

200/12=16

716

Per cui, al 31.01 il conto economico dell’alienante sarà così strutturato:

CONTO ECONOMICO
A)Valore della produzione
1)     Ricavi merci cessione azienda 2.700
2)   Variazione di rimanenze -1.500
Totale 1.200
B) Costi di produzione
     6) per merci 1.200
    7) per servizi 400
   10) ammortamenti 16
Totale 1.616
Differenza tra valore e costi di produzione -416
Proventi e oneri straordinari (Plusvalenza civilistica) 8.816
Utile prima delle imposte 8.400

La gestione caratteristica tiene conto del valore di costo delle merci. Il plusvalore di questo componente è incluso nel totale complessivo della plusvalenza inerente all’azienda ceduta.

In conclusione la plusvalenza è l’aumento di valore di un complesso aziendale, ossia è il prezzo maggiore che l’imprenditore alienante riesce ad ottenere dalla cessione del ramo aziendale, rispetto al suo costo originario. Si ha plusvalenza tutte le volte in cui il prezzo di vendita di un bene  è superiore al suo costo di acquisto.

Per completezza possiamo dire che le plusvalenze da cessione d’azienda sono imponibili secondo il principio di cassa e non di competenza tipico dei redditi di impresa. Infatti, qualora il soggetto che cede l’azienda non eserciti attività di impresa, la plusvalenza realizzata è assoggettata a tassazione tra i redditi diversi.

Secondo l’art. 67 , comma 1, del DPR n. 917/86, le plusvalenze da cessione d’azienda sono imponibili come redditi diversi e concorrono a formare il reddito dell’ alienante con l’effettivo incasso del corrispettivo pattuito.

In un nostro precedente articolo abbiamo trattato il contratto di affitto ramo d’azienda

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Dr. Andrea Raffaele
Dr. Andrea Raffaele
Consulente Societario, di Direzione e Giurista d'impresa. Svolgo attività di supporto legate al controllo di gestione, ad operazione di M&A ordinarie e straordinarie, revisione, consulenza fiscale e finanziaria su bilanci individuali e consolidati. Scopri di più o parlane con noi!

2 Comments

  1. Mario Nezza ha detto:
    14 Ottobre 2019 alle 13:15

    Buongiorno
    Per poter identificare e definire all’interno della mia srl un ramo d’azienda (che si configura come attività autonoma, per beni strumentali, personale e contratti) da scorporare in una newco, si deve procedere con un atto pubblico formale oppure solo come da voi indicato da una “situazione patrimoniale di cessione”?

    Grazie

    Rispondi
    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      14 Novembre 2019 alle 11:15

      Gentilissimo Mario,
      la ringrazio per la sua richiesta di contatto.
      Mi scriva tutto dalla richiesta di contatto o via email (a.raffaele@societaria.it) inviandomi la documentazione a supporto così appena ci vediamo per la consulenza le do direttamente la soluzione più plausibile.
      In attesa di sue notizie, porgo
      Cordiali Saluti
      AR

      Rispondi

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