I soci possono decidere di disciplinare, in modo derogatorio rispetto al modello standard previsto dal legislatore per il “tipo” sociale prescelto, i diritti, obblighi, poteri e le competenze degli organi sociali con l’inserimento di clausole nello statuto e nell’atto costitutivo. Quando l’autonomia statutaria si esprime con clausole statutarie, queste previsioni, salvo che siano nulle per contrarietà con principi di ordine pubblico societario o con norme inderogabili, assumono pieno valore ed efficacia nel delineare l’assetto organizzativo e la ripartizione dei poteri nelle società, venendo a configurarsi come parametri di validità dell’agire degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo, nonché […]