I soci che non partecipano all’amm hanno diritto di avere da loro notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, aiutati da professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amm. C’è chi ritiene che si tratti di potere troppo vasto e non giustificato nella srl dove, a differenza di quanto accade nelle società di persone, ai soci non è ascrivibile la resp illimitata rispetto alla gestione sociale. Il controllo non spetta solo ai soci che non partecipano alla amministrazione, ma anche ai soci amministratori. Per questi ultimi, è un potere/dovere, attesa la loro resp diretta in caso di operazioni dannose per la società. Non spetta invece il diritto di controllo al socio receduto o escluso. L’ex socio non ha la legittimazione, in quanto dal recesso ha perso la qualità di socio, che solo giustifica l’esercizio del diritto. Riguarda sia notizie su singoli affari passati, sia su affari in corso o prospettici. Il limite è la circostanza che le domande siano specifiche e circostanziate e non generiche. Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla amministrazione concretizza un’esplicazione del controllo diretto dal socio, che può esaminare qualsiasi documento. È esclusa l’ispezione su beni o su luoghi o l’interrogazione dei dipendenti. Al socio non sono opponibili limiti intrinseci astratti, quali riservatezza aziendale o privacy di terzi, ferma restando la necessità della dovuta riservatezza dal socio. È ferma la buona fede di entrambe le parti. Secondo alcuni il diritto di consultazione non comprenderebbe il diritto di estrarre le copie, mentre sarebbe consentito prendere appunti. Altri sostengono che sarebbe consentita l’estrazione di copia e gli appunti, purché il socio rimborsi le spese. Non è ammessa la richiesta di trasmissione a domicilio delle copie. Il socio cui sia rifiutato il diritto informazione e consultazione può agire in giudizio per ottenere un provvedimento di urgenza. Il periculum in mora è in re ipsa, in quanto al socio è impedito di esercitare consapevolmente i diritti sociali. La tesi maggioritaria si fonda su: la protezione (indiretta) degli interessi dei terzi; la circostanza che il diritto in esame è strumentale rispetto ad altri diritti inderogabili spettanti al socio; il venir meno della possibilità di denunziare all’autorità giudiziaria il fondato sospetto di gravi irregolarità. La tesi positiva si fonda sulla circostanza che non è espressamente previsto alcun divieto alla limitazione del diritto; e la legge delega è improntata alla libertà di autorganizzazione. Per l’esercizio del diritto, il socio può farsi aiutare da un professionista. Il potere di controllo del socio di srl c’è anche se c’è l’organo di controllo. Il socio che abusa del diritto di info e consultazione è passibile di risarcimento del danno arrecato alla società. È abuso del diritto di info e consultazione esercitarlo intralciando l’attività sociale. La società deve consentire l’accesso del socio che vuole fare il controllo in ogni momento, compatibilmente con l’attività d’impresa.
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