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Potere di controllo del socio – Diritto, limiti e abuso

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  • Potere di controllo del socio – Diritto, limiti e abuso
Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 25 Ottobre 2025

Potere di controllo del socio – I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere da loro notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, aiutati da professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amm.

Indice della guida

  • Critiche sul potere di controllo del socio nella srl
  • Chi può esercitare il controllo
  • Limiti e dettagli del diritto di controllo
  • Privacy e riservatezza
  • Diritto di consultazione e copie
  • Azione giudiziaria e diritti inderogabili
  • Professionisti e controllo del socio
  • Abuso del diritto e responsabilità

Critiche sul potere di controllo del socio nella srl

C’è chi ritiene che si tratti di potere di controllo del socio troppo vasto e non giustificato nella srl dove, a differenza di quanto accade nelle società di persone, ai soci non è ascrivibile la responsabilità illimitata rispetto alla gestione sociale.

Chi può esercitare il controllo

Il controllo non spetta solo ai soci che non partecipano alla amministrazione, ma anche ai soci amministratori. Per questi ultimi, è un potere di controllo del socio/dovere, attesa la loro responsabilità diretta in caso di operazioni dannose per la società. Non spetta invece il diritto di controllo al socio receduto o escluso.

Limiti e dettagli del diritto di controllo

L’ex socio non ha la legittimazione, in quanto dal recesso ha perso la qualità di socio, che solo giustifica l’esercizio del diritto. Riguarda sia notizie su singoli affari passati, sia su affari in corso o prospettici. Il limite è la circostanza che le domande siano specifiche e circostanziate e non generiche. Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla amministrazione concretizza un’esplicazione del controllo diretto dal socio, che può esaminare qualsiasi documento. È esclusa l’ispezione su beni o su luoghi o l’interrogazione dei dipendenti.

Privacy e riservatezza

Al socio non sono opponibili limiti intrinseci astratti, quali riservatezza aziendale o privacy di terzi, ferma restando la necessità della dovuta riservatezza dal socio. È ferma la buona fede di entrambe le parti.

Diritto di consultazione e copie

Secondo alcuni il diritto di consultazione non comprenderebbe il diritto di estrarre le copie, mentre sarebbe consentito prendere appunti. Altri sostengono che sarebbe consentita l’estrazione di copia e gli appunti, purché il socio rimborsi le spese. Non è ammessa la richiesta di trasmissione a domicilio delle copie.

Azione giudiziaria e diritti inderogabili

Il socio cui sia rifiutato il diritto informazione e consultazione può agire in giudizio per ottenere un provvedimento di urgenza. Il periculum in mora è in re ipsa, in quanto al socio è impedito di esercitare consapevolmente i diritti sociali. La tesi maggioritaria si fonda su: la protezione (indiretta) degli interessi dei terzi; la circostanza che il diritto in esame è strumentale rispetto ad altri diritti inderogabili spettanti al socio; il venir meno della possibilità di denunziare all’autorità giudiziaria il fondato sospetto di gravi irregolarità. La tesi positiva si fonda sulla circostanza che non è espressamente previsto alcun divieto alla limitazione del diritto; e la legge delega è improntata alla libertà di autorganizzazione.

Professionisti e controllo del socio

Per l’esercizio del diritto, il socio può farsi aiutare da un professionista. Il potere di controllo del socio di srl c’è anche se c’è l’organo di controllo.

Abuso del diritto e responsabilità

Il socio che abusa del diritto di info e consultazione è passibile di risarcimento del danno arrecato alla società. È abuso del diritto di info e consultazione esercitarlo intralciando l’attività sociale. La società deve consentire l’accesso del socio che vuole fare il controllo in ogni momento, compatibilmente con l’attività d’impresa.

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