La Fusione per incorporazione è un atto con il quale più società vengono unite in un’ unica società che soddisfa sia prerogative economiche che giuridiche.
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La Fusione per incorporazione è un atto con il quale più società vengono unite in un’ unica società che soddisfa sia prerogative economiche che giuridiche. Dalla fusione si originano due fenomeni: da un lato la concentrazione di imprese societarie che consente di ampliarne la competitività sul mercato e la dimensione; dall’altro la nascita di un unico complesso sociale sorto dalla sostituzione di una molteplicità di società che ha come conseguenza la modifica di tutti gli atti costitutivi della società partecipata. In entrambi i casi si deve redigere un puntuale progetto di fusione.
Fusione per incorporazione – Codice civile
Secondo quanto previsto dall’articolo 2501 c.c. è possibile che si verifichi:
- una fusione in senso stretto mediante la costituzione di una nuova società con la formazione di un nuovo soggetto di diritto e l’estinzione automatica e di diritto delle società fuse.
- una fusione per incorporazione si verifica quando in una società vengono incorporate una o più società. Una delle società partecipanti conserva la propria individualità e autonomia, invece le altre vengono assorbite.
La fusione può avvenire fra società dello stesso tipo e in questo caso si parla di fusione omogenea, oppure avviene tra enti di tipo diverso, trattandosi in quest’ultimo caso di fusione eterogenea. In relazione alle società di tipo diverso rispetto a quello della società incorporante o di quella risultante dalla fusione, si determinerà una fattispecie di trasformazione. E’ esclusa la fusione tra società ed impresa individuale, o associazione oppure comunione.
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Casi di esclusione di fusione per incorporazione
Non possono partecipare ad operazioni di fusione le società in liquidazione che abbiano iniziato a distribuire l’attivo, a meno che alla fusione partecipino solo società il cui capitale non sia rappresentato da azioni.
Tuttavia se queste società intendono comunque partecipare alla fusione debbono procedere alla revoca preventiva dello stato di liquidazione e porre in essere le operazioni per ricostituire il capitale.
Viene meno il divieto di partecipazione alla fusione previsto dall’art. 2501 del c.c. che esclude le società sottoposte a procedure concorsuali.
Leveraged buy out ammesso alla fusione per incorporazione
Questa fattispecie particolare di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento si verifica quando la fusione avviene tra società nelle quali una abbia contratto debiti per acquisire l’altra.
Facciamo un esempio pratico:
supponiamo che alcuni soggetti vogliano acquisire il controllo di una determinata società e per farlo costituiscono una specifica società per azione con un modico capitale sociale e richiedono un finanziamento alla banca per acquistare le azioni della società che intendono controllare, definita società bersaglio o target.
Dopo aver acquisito il controllo sulla stessa procedono alla fusione per incorporazione della stessa nella società acquirente, e il finanziamento verrà rimborsato con gli utili della società obiettivo o con la vendita di alcune attività di quest’ultima.
Secondo l’art. 2501-bis al fine di garantire trasparenza, correttezza dell’operazione e tutela dei soci della società bersaglio il progetto di fusione e la relazione degli amministratori deve fornire notizie utili e informazioni su come la società acquirente intenda utilizzare le risorse finanziarie per soddisfare le obbligazioni che graveranno sulla società risultante dalla fusione.
In particolare il progetto di fusione, deve indicare le risorse finanziarie, la relazione redatta dall’organo amministrativo, come stabilisce l’art.2501-quinquies del c.c. invece, oltre ad indicare le motivazioni che giustifichino il progetto di fusione, deve contenere un piano finanziario dal quale sia evidente l’esposizione delle fonti delle risorse e deve contenere la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.
Al progetto di fusione deve essere allegata una relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società bersaglio o di quella acquirente secondo quanto previsto dall’art. 2501-sexies, la relazione degli esperti deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.
Al seguente link è possibile leggere i contenuti e la modalità di redazione della relazione summenzionata.
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Progetto di fusione per incorporazione
Il procedimento di fusione si articola in tre fasi:
- progetto
- delibera
- atto di fusione
Il progetto di fusione viene redatto dall’organo amministrativo delle società che partecipano alla fusione secondo le modalità previste dall’art. 2501ter c.c. e deve indicare le seguenti notizie:Esempio di progetto di fusione per incorporazione
- le caratteristiche, la denominazione sociale, la sede delle società che partecipano alla fusione;
- l’atto costitutivo della società incorporante risultante dalla fusione;
- il criterio in base al quale verranno assegnate ai soci degli enti che si estinguono le azioni o le quote della nuova società o di quella incorporante, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
- la data a partire dalla quale decorrono gli effetti della fusione;
- il trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azione;
- i vantaggi particolari proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione;
Iscrizione di fusione per incorporazione
Il progetto di fusione deve essere iscritto nel registro delle imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti alla fusione secondo quanto dispone l’art. 2501ter, 3° comma. Tra la data stabilita per la delibera della fusione e l’iscrizione nel registro delle imprese devono trascorrere almeno trenta giorni a meno che i soci di comune accordo vi rinuncino.
Il procedimento di fusione è composto oltre che dal progetto di fusione, anche dalla:
- situazione patrimoniale,
- relazione degli amministratori,
- relazione degli esperti
L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società.
Deve redigere una relazione nella quale illustra il progetto di fusione, giustifica il rapporto di cambio e stabilisce i criteri di determinazione secondo quanto stabilito dall’art.2501 quinquies.
Inoltre il progetto di fusione deve contenere una relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio, e dei metodi seguiti per la sua determinazione ed un parere sulla adeguatezza, secondo quanto disposto dall’ art. 2501sexies c.c.
Le ultime due relazioni in merito al rapporto di cambio hanno la finalità di scoraggiare e di evitare trattamenti ingiustificati e di tutelare gli interessi patrimoniali dei soci delle società partecipanti alla fusione.
Il D.Lgs. 13-10-2009, n. 147 (attuazione della direttiva 2007/63/CE) ha abolito l’obbligo di redigere la relazione prevista all’art.2501 sexies infatti gli azionisti possono anche decidere che non sia necessaria a tutelare i propri interessi individuali una relazione di un esperto indipendente.
Al seguente link viene riportata la disciplina normativa che ha abolito di fatto l’obbligo della relazione nella fusione o scissione di S.p.A.
la Delibera di fusione per incorporazione
Ciascuna società che partecipa alla fusione deve approvare il progetto di fusione. Affinché venga approvato il progetto di fusione è necessario raggiungere delle maggioranze che si differenziano a seconda della tipologia di società.
Secondo l’art. 2502 c.c. nelle società di persone è richiesta la maggioranza dei soci stabilita in proporzione alla partecipazione di ciascuno agli utili; per le società di capitali invece le maggioranze vengono stabilite secondo le norme previste per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto.
Le società partecipanti alla fusione possono anche stabilire maggioranze diverse nello statuto o atto costitutivo, rispetto a quelli imposti dalla legge.
La delibera di fusione nel progetto di fusione va depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese con i documenti visti precedentemente secondo quanto dispone l’art. 2501 septies, con esclusione della relazione degli esperti qualora vi abbiano rinunciato la totalità dei soci.
L’atto e adempimenti fusione per incorporazione
La stipula dell’atto di fusione chiude il procedimento di fusione.
La fusione deve essere fatta per atto pubblico e deve essere depositato per l’iscrizione entro trenta giorni nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi in cui sono poste le sedi di tutte le società partecipanti alla fusione, secondo quanto disposto dall’art. 2504 c.c.
La fusione potrebbe arrecare un pregiudizio ai creditori perché in seguito alla compenetrazione trai vari patrimoni sociali, potrebbero subire il concorso dei creditori di altre società partecipanti sull’unico patrimonio che si è venuto a formare.
Di conseguenza la fusione si può concretizzare solo se sono decorsi sessanta giorni dall’iscrizione nel registro delle deliberazioni di fusione, e i creditori non abbiano presentato opposizione.
Tuttavia il termine dei 60 giorni non necessario se:
- i creditori prima dell’iscrizione dell’atto di fusione hanno manifestato il loro consenso alla conclusione dell’operazione;
- se sono stati pagati tutti i creditori dissenzienti;
- se sono state depositate presso una banca tutte le somme necessarie al pagamento dei creditori.
Qualora venga presentata un’opposizione il Tribunale può disporre che essa abbia luogo egualmente, previa prestazione di idonea garanzia da parte della società.
In seguito alla fusione la società incorporante o quella che risulta dalla fusione assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione.
Voglio invitarvi a leggere al seguente link http://www.gruppomol.it/
un progetto di fusione per incorporazione, un caso concreto che riassume tutti i punti della normativa trattati in precedenza, inoltre al progetto sono allegati lo Statuto per incorporazione post Fusione; la relazione del Collegio Sindacale secondo l’art. 2501bis c.c.; i prospetti quantitativi del piano economico, patrimoniale e finanziario della società risultante dalla fusione.
In conclusione possiamo dire che la normativa ha previsto ipotesi di semplificazione in tema di fusione per incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al 90% secondo gli art.2505 e 2505 bis c.c.
La novità di rilievo è che la delibera di fusione possa essere adottata dagli organi amministrativi delle singole società, mentre i soci della società incorporante che rappresentano il 5% del capitale sociale possono richiedere che la delibera sia adottata secondo le forme ordinarie.
Ulteriori semplificazioni sono previste per le società che partecipano alla fusione il cui capitale non è rappresentato da azioni, per queste società non valgono le disposizioni normative contenute negli art.2501 c.c. 2°comma, 2501ter 4°comma; e i termini previsti dall’art. 2501-septies, 1°comma, art. 25031° comma, sono ridotti alla metà.
Stai pensando insieme ai tuoi soci o ad altre società di fare una fusione per incorporazione e hai bisogno del nostro aiuto?
Bene! Non esitare a contattarci ti daremo una mano in tutti gli step visti in precedenza.
Se qualcosa sulla normativa non ti è chiaro scrivi il tuo quesito, i tuoi dubbi o le tue domande nei commenti, ti risponderemo in tempi brevi, oppure contattaci direttamente!
4 Comments
chiaro essenziale esauriente anche per i non addetti ai lavori , ma di vantaggio ed interesse anche per gli specialisti
Grazie Marco,
ad maiora
Andrea
Buongiorno, sarei interessato ad un preventivo di fusione di 2 srl che alla fine sono riconducibili alla stessa proprietà. Ambedue hanno stesso statuto ed atto costitutivo. Una di queste è praticamente inattiva mentre l’altra è operativa.
Avrei piacere di essere contattato.
Ciao
Fabio
Gentilissimo Fabio,
Ci invii la richiesta al seguente link così che possiamo gestire meglio la sua richiesta di fusione.
Consulenza societaria
un caro saluto
Andrea