Scegli tra le nostre Categorie di consigli sulle società sulla società di persone per la sas
I consigli sulle società presenti in questa categoria forniscono informazioni utili sulle società per le società di persone sulle sas. Se hai bisogno di consigli pratici questa sezione sarà uno strumento davvero utile per chiarire tutti i tuoi dubbi.
La SAS (società in accomandita semplice) è caratterizzata dalla presenza di due categorie di azionisti:
Soci accomandatari, che sono i soli responsabili dell’amministrazione e della gestione della società. Hanno una responsabilità illimitata e congiunta per l’adempimento degli obblighi sociali e, pertanto, si trovano in una situazione simile a quella di S.n.c.
Soci accomandanti, che non sono responsabili dell’amministrazione, che sono responsabili degli obblighi sociali entro i limiti della quota conferita, ad eccezione di alcune eccezioni regolate dalla legge.
La ragione sociale deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari e un’indicazione che si tratta di un Sas. Se il socio accomandante accetta che il suo nome sia incluso nel nome della società, risponde a terzi in modo illimitato e congiuntamente con i soci accomandatari per gli obblighi sociali.
Amministrazione e rappresentanza
I soci accomandanti non possono svolgere azioni amministrative, né negoziare o concludere affari per conto dell’azienda, se non con una procura speciale per le singole imprese. Il socio accomandatario che viola questo divieto si assume la responsabilità illimitata e congiunta nei confronti di terzi per tutti gli obblighi sociali e può essere escluso dalla società.
I soci accomandanti possono svolgere il loro lavoro sotto la direzione degli amministratori e, se consentito dalla legge, possono rilasciare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni ed eseguire ispezioni e sorveglianza. Hanno anche il diritto di avere bilanci annuali e di verificarne l’accuratezza, hanno il diritto di consultare i libri dell’azienda e altri documenti dell’azienda.
Si precisa che, salvo diversamente disposto dallo statuto, è richiesto il consenso dei soci accomandatari per la nomina degli amministratori e per la loro revoca (nel caso in cui l’amministratore non sia stato designato con il contratto sociale). l’approvazione di numerosi soci accomandanti che rappresentano la maggior parte del capitale da essi sottoscritto. Pertanto, l’unanimità non è necessaria.
La quota di partecipazione del socio accomandante è trasferibile a causa della morte. Salvo disposizione contraria dello statuto, la partecipazione della società in accomandita può essere trasferita, con effetto alla società, con il consenso degli azionisti che rappresentano la maggioranza del capitale, anche qui senza l’unanimità.
Scioglimento sas
E’ causa di scioglimento della società in accomandita semplice la mancanza di soci accomandatari e accomandanti. La legge prevede sei mesi per ricostituire la pluralità di categorie di membri.
Anche nella fase di liquidazione, i soci accomandanti mantengono la limitazione di responsabilità per obblighi sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti della liquidazione della società possono far valere i propri diritti nei confronti di soci accomandanti limitati alla commissione di liquidazione percepita.