Sas: La Società in accomandita semplice prevede la presenza di due diverse categorie di soci: i soci sas accomandanti e i soci accomandatari. Breve Guida
Indice della guida
La Società in accomandita semplice prevede la presenza di due diverse categorie di soci sas: i soci accomandanti e i soci accomandatari.
Socio sas accomandante
Coloro che partecipano alla costituzione di una Sas in qualità di soci accomandanti rispondono, per le obbligazioni della società, limitatamente alla quota conferita al momento della sottoscrizione dell’atto costituente.
Pertanto i soci sas accomandanti sono responsabili dei debiti contratti dalla Sas di cui fanno parte, ma devono assumersi l’onere di tali passivi esclusivamente in proporzione alla quota di loro proprietà che partecipa alla formazione del capitale sociale.
Il socio sas accomandante possiede meno responsabilità, sotto ogni punto di vista, e per questo motivo è in possesso di minori poteri decisionali rispetto al socio accomandatario.
Il ruolo imputato al socio sas accomandante è quello di finanziatore e sorvegliante dell’attività societaria; egli deve contribuire, con i suoi conferimenti, all’avvio e al mantenimento dell’ente.
Quando si parla di soci accomandanti si fa riferimento al concetto di autonomia patrimoniale perfetta, pur trattandosi di un concetto che generalmente viene associato alle società di capitali.
Soci sas accomandatari
I soci accomandatari risponde solidalmente e illimitatamente per i debiti contratti dalla Sas di cui fanno parte. In sostanza, questa categoria di soci è responsabile dei passivi della società e risponde sia con la quota di capitale conferita sia con il proprio capitale.
Quella del socio sas accomandatario è una responsabilità patrimoniale imperfetta, perché non prevede alcuna distinzione tra il capitale del soggetto giuridico e quello della persona fisica.
Il ruolo imputato al socio sas accomandatario di una Sas è quello di garante nei confronti dei creditori della società.
Poteri dei soci sas
Il socio accomandante, secondo quanto stabilito dall’articolo 2320 del Codice Civile, non può assumere decisioni oppure concludere affari in nome della Sas si cui fa parte.
Qualora dovesse verificarsi una circostanza del genere, ovvero di un socio sas che sconfina oltre le proprie responsabilità, egli dovrà rispondere illimitatamente e solidalmente verso i terzi per i debiti della Società in accomandita semplice di cui è socio, fermo restando la possibilità degli altri soci di votare per la sua esclusione dalla sas.
La legge ha posto il cosiddetto divieto di ingerenza per il socio accomandante, in sostanza egli non può assumere alcuna decisione di carattere amministrativo a nome della società, in caso contrario è previsto l’obbligo di assumersi tutte le responsabilità di cui normalmente un socio sas accomandante non è investito.
I soci accomandati possono lavorare per la sas e, se l’atto costitutivo lo prevede, possono compiere atti di ispezione e sorveglianza.
Il socio accomandatario, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 2318 cc, è l’amministratore e il rappresentante dell’ente a cui a preso parte. Pertanto solo ed esclusivamente i soci accomandatari possono assumere decisioni inerenti alla gestione dell’attività svolta dalla Sas.
Nomina soci sas
La Sas è una società di persone che deve essere costituita per atto scritto nel quale devono essere indicati i nomi delle due categorie di soci che fanno parte dell’assetto dell’ente.
Il motivo per il quale i nomi dei soci accomandanti e dei accomandatari devono essere facilmente individuabili, serve a tutelare gli eventuali creditori che possono così sapere con certezza quali sono i soggetti della sas sui quali rivalersi.
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile, purchè l’atto costituito non preveda diverse disposizioni, per la nomina di entrambe le categorie di soci occorre il consenso di tutti i soci accomandatari e l’approvazione del soci accomandanti in numero tale da rappresentare la maggioranza del capitale sociale da essi conferito.
In sostanza per nominiate un nuovo socio in una Società in accomandita semplice non è prevista l’unananimità dei votanti.
Revoca dei soci sas
La revoca del socio, che non è stato nominato al momento della sottoscrizione del atto costituente, avviene con le stesse modalità con le quali si esegue la nomina: con l’approvazione dei soci accomandatari e il consenso dei soci accomandanti in numero tale da rappresentare la maggioranza del capitale sociale da loro conferito.
Per concludere: i soci di una sas appartengono a due categorie e si distinguono per poteri e responsabilità precise, pertanto se sei alla ricerca di una consulenza professionale per una sas, contattaci!
