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Scissione societaria: Effetti, efficacia e adempimenti

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 26 Gennaio 2026

La scissione societaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 22/1991 ed è disciplinata dagli articoli 2506 del Codice Civile

Indice della guida

  • Tipologie di scissione societaria
  • Esclusione dalla scissione
  • Effetti scissione societaria sui soci
  • Effetti scissione societaria sui creditori
  • Procedura e adempimenti scissione societaria
  • Efficacia scissione societaria

La Scissione Societaria è stata introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 22/1991 ed è disciplinata dagli articoli 2506 del Codice Civile  e seguenti. L’Istituto della scissione opera in maniera inversa rispetto all’Istituto della fusione, in quanto con la scissione la società scissa assegna il suo patrimonio o per intero o parte di esso ad una o più società già esistenti o che si stanno costituendo, al fine di soddisfare le proprie esigenze di riorganizzazione aziendale e di ristrutturazione. La società scissa, in alcuni casi può continuare ad esercitare la sua attività senza attivare la procedura di liquidazione. Vediamo insieme le tipologie di scissioni esistenti e i suoi effetti.

Tipologie di scissione societaria

La Scissione vera e propria si attua mediante il trasferimento della totalità del patrimonio appartenente alla società che si estingue  a due o più società preesistenti o di nuova costituzione, le cui azioni o quote vengono assegnate ai soci della società scissa, i quali non saranno più soci della società originaria per divenire soci delle società assegnatarie.

La Scissione per scorporazione  si realizza quando la società trasferisce una parte del suo patrimonio ad un’altra società o più società preesistenti o di nuova costituzione, pur continuando la sua attività economica. Anche i soci continuano ad essere soci della società originaria, pur divenendo anche soci delle società beneficiarie.

Esclusione dalla scissione

Solo alle società in liquidazione che hanno iniziato a distribuire l’attivo è preclusa la partecipazione alla scissione come dispose l’art. 2506 4°comma.

Effetti scissione societaria sui soci

Per quanto riguardai i rapporti con i soci nei criteri di assegnazione delle partecipazioni nelle società beneficiarie è stata prevista la possibilità di un conguaglio in denaro che non deve essere superiore al 10% del valore nominale delle partecipazioni assegnate.

Inoltre, nel caso di scissione parziale è possibile prevedere con il consenso unanime  di tutti i soci che ad alcuni di essi vengano assegnate partecipazioni non delle società beneficiarie, ma esclusivamente della società scissa.

In questo modo si favorisce non solo la separazione del patrimonio, ma anche del gruppo sociale e di raggiungere il risultato senza ulteriori scambi di partecipazioni che richiederebbero un successivo consenso delle parti.

Effetti scissione societaria sui creditori

L’art. 2503 del c.c. attribuisce ai soci il diritto di opporsi alla scissione nei termini e secondo le modalità  previste per l’Istituto della fusione.

Inoltre l’art. 2506 quater, 3°comma, riconosce una responsabilità in solido di ciascuna società una, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, per i debiti della società scissa che non risultino  e risponde anche dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a carico della quale sono stati posti  con l’atto di scissione.

Procedura e adempimenti scissione societaria

Per la scissione il legislatore ha previsto le stesse modalità stabilite per la fusione, ossia il progetto di  scissione a cui fanno da supporto la situazione patrimoniale, la relazione illustrativa degli amministratori e la relazione degli esperti.

Anche qui viene meno l’obbligatorietà della relazione di stima da parte degli esperti qualora prevale il consenso unanime dei soci alla sua rinuncia, introdotto dal D.Lgs. 147/2009, come stabilito anche dall’art.2501 sexies 8°comma e come dispone anche l’art. 2506 ter 3° e 4°comma

effetti scissione creditori

effetti scissione creditori

Il Progetto di scissione deve contenere tutti gli elementi già previsti dall’art.2501 ter per la fusione:

  • Tipo, denominazione o ragione sociale, la sede  delle società partecipanti alla scissione;
  • L’atto costitutivo della nuova società risultante dalla scissione o di quella incorporante;
  • Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro;
  • Le modalità di assegnazione delle quote o delle azioni della società che risulta dalla scissione o di quella incorporante;
  • La data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
  • La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla scissione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla scissione o di quella incorporante;
  • Il trattamento riservato a particolari categorie di soci;
  • I vantaggi particolari proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla scissione.

Nonché deve contenere tutti gli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società e dell’eventuale conguaglio in danaro secondo quanto dispone l’art. 2506-bis a proposito di progetto di scissione.

Il progetti di scissione, redatto dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione, deve essere iscritto nel registro delle impese dei luoghi in cui hanno sede le società.

Efficacia scissione societaria

La scissione diventa efficace quando produce i suoi effetti  a partire dalla data in cui è stata eseguita l’ultima iscrizione dell’atto di scissione nel registro delle imprese  in cui sono iscritte le società beneficiarie secondo l’art. 2506-quater.

Una volta iscritto l’atto di scissione nel registro delle imprese non è possibile pronunciarne l’invalidità, il Legislatore, infatti applica alla scissione  le  stesse disposizioni previste  per l’invalidità della fusione secondo il contenuto  normativo previsto  dall’ 2504-quater.

Concludiamo dicendo che per le successive fasi del procedimento di scissione, quali delibera di scissione, pubblicità delle delibere, opposizione dei creditori e stipula dell’atto di scissione,  il legislatore ha rimandato alle norme vigenti in materia di fusione.

Come abbiamo avuto modo di notare il nostro ordinamento giuridico non richiama espressamente i contenuti del progetto di scissione nel suo apposito articolo 2506-bis, ma rimanda all’art.2501-ter in merito al progetto di fusione pensiamo che il Legislatore abbia voluto optare per una scelta  di semplificazione.

Suggerisco di leggere alcuni esempi di scissione societaria al seguente corso:

  1. http://www00.unibg.it/

segnalo un interessante ed esaustivo progetto di scissione parziale proporzionale mediante trasferimento di ramo d’azienda e di una partecipazione alle società beneficiarie.

  1. http://www.dea.univr.it/

e la seguente procedura di scissione presso l’ordine dei dottori commercialisti di Lecco

  1. http://www.odcec.lecco.it/

Hai una società e non sai a quale esperto rivolgerti in materia di scissione societaria?

Contattaci per una consulenza e se preferisci poni il tuo quesito nei commenti risponderemo al più presto.

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2 Comments

  1. Alberto ha detto:
    1 Ottobre 2018 alle 16:56

    il progetto di scissione può redigerlo un revisore legale?

    • Dr. Andrea Raffaele ha detto:
      1 Ottobre 2018 alle 17:07

      Ciao,
      Grazie mille per il tuo feedback sulla scissione societaria.
      Contattami dalla richiesta di contatto e richiedi una prima consulenza.
      Continua a seguirci e speriamo di poterti aiutare di nuovo!

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