Un elemento chiave nel quadro delle società in accomandita semplice (Sas) è rappresentato dall’Articolo 2318 del Codice Civile italiano. All’interno di queste società la disposizione normativa stabilisce i diritti e gli obblighi dei socio accompagnatori. Approfondiremo dettagliatamente le conseguenze giuridiche e le diverse interpretazioni concernenti l’Articolo 2318.
Indice della guida
Tra i principi che sottendono all’Articolo 2318 rileva in particolare il concetto di corrispondenza tra potere e rischio. Ai soli soci accomandatari possono essere attribuiti i poteri di gestione e amministrazione come sottolineato da questo principio. Inoltre l’articolo stabilisce che i soci accomandatari sono soggetti a una responsabilità illimitata e condivisa per le obbligazioni sociali. Questa condizione impone ai soci accomandatari la titolarità dei poteri di amministrazione e delle responsabilità per le obbligazioni aziendali.
Analisi dell’Articolo 2318 del Codice Civile
Ai sensi dell’articolo 2318 ai soci accomandatari vengono attribuiti dei diritti e degli obblighi speciali nell’ambito delle associazioni a responsabilità limitata. I diritti includono la capacità di partecipare all’amministrazione della società ma allo stesso tempo portano con sé una responsabilità personale e senza limiti nei confronti delle obbligazioni sociali. Ai Soci Accomandatari è conferito il diritto di governare la Società con l’onere della responsabilità illimitata dei debiti da essa contratti.
Soltanto i soci accomandatari hanno il diritto di ricevere l’amministrazione della società come stabilito dall’articolo 2318. Esclusivamente i suddetti soci possono assumersi la responsabilità dell’amministrazione della società e prendere le decisioni operative. Gli altri associati noti come partecipanti passivi o accomandatari non possiedono queste competenze gestionali e neanche rispondono senza limitazione ai debiti dell’azienda.
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Basi giurisprudenziali
L’applicazione dell’Articolo 2318 del Codice Civile si basa su specifiche massime giurisprudenziali che forniscono indicazioni sulle modalità di compimento da parte dei soggetti coinvolti.
È stato confermato dalla giurisprudenza italiana che l’esclusione di un socio accomandatario da una società in accomandita semplice comporta l’automatica cessazione del suo ruolo come amministratore. La perdita della carica di amministratore è un risultato automatico dell’uscita del socio accomandatario dalla società e non richiede ulteriori procedimenti legali.
Secondo quanto stabilito nell’Articolo 2287 del Codice Civile le azioni legali volte a ottenere l’esclusione di un socio nelle società associazioni devono essere presentate solo se ci sono esattamente due partner coinvolti. In caso contrario l’esclusione può essere deliberata senza considerare la presenza di gruppi di interesse omogenei all’interno della società. La presenza di questa disposizione assume un ruolo cruciale nella definizione delle procedure legali necessarie all’esclusione dei soci dalle società di persone.
La responsabilità dei soci accomandanti nei confronti delle obbligazioni contratte dalla società non ha limiti ed estende oltre le somme conferite durante la liquidazione. Persino con l’estinzione della società i compiti finanziari persistono e vengono passati ai membri del gruppo. Il comprendere la portata della responsabilità dei soci accomandatari nelle Sas necessita di un principio fondamentale.
In una Società in Accomandita Semplice l’approvazione del bilancio rappresenta un passo fondamentale per rendere conto ai soci dei profitti o delle perdite realizzate nel corso dell’esercizio.
L’approvazione del bilancio nelle società in accomandita semplice viene affidata esclusivamente ai soci accompagnatori come atto ufficiale. Questo vuol dire che tocca a loro prendere la decisione sul bilancio della società. Anche nel caso in cui esista soltanto un socio accomandatario l’approvazione del bilancio viene effettuata al momento della sua presentazione.
Una peculiarità che contraddistingue le società in accomandita semplice è il fatto che la presentazione e l’approvazione del bilancio avvengono contemporaneamente. Grazie a questo aspetto il processo decisionale diventa più agevole ma al contempo richiede una maggior responsabilità da parte dei soci accomandatari nel valutare e approvare il bilancio annuale della loro azienda.
Rappresentare legalmente l’azienda come amministratore in una Sas
La figura dell’amministratore nella una società in nome collettivo ha l’autorità per rappresentare la società in tutti gli aspetti relativi all’oggetto sociale. Questa estensione deve rispettare le limitazioni impostate dall’atto costitutivo e dalla procura. Gli atti compresi nel campo d’applicazione aziendale sono quelli essenziali per svolgere l’attività imprenditoriale stabilita dalla società con intenti economicamente vantaggiosi.
La determinazione dell’ambito del potere di rappresentanza dell’amministratore è un punto cruciale che si basa sulla distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. È possibile svolgere i compiti di ordinaria gestione senza alcuna restrizione tuttavia per i compiti che rientrano nell’amministrazione straordinario ci potrebbero essere delle limitazioni oppure addirittura l’esclusione in base allo statuto dell’ente o alla delega conferita. L’affermarsi di questa distinzione si basa sull’esame delle conseguenze che l’atto ha sugli aspetti fondamentali del business e sulla sua possibile influenza nella perpetuazione stessa della società.
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Potere di amministrazione spetta ai soci accomandatari
Il conferimento del potere di amministrazione a tutti i soci accomandatari non è imposto dal L’Articolo 2318 del Codice Civile. Nel documento costitutivo si può stabilire che alcune persone associate in qualità di accomandatari non abbiano il diritto di amministrare. La possibilità di adattare la struttura decisionale dell’azienda in base alle necessità individuali e agli accordi tra i soci viene garantita da questa flessibilità.
Qualora un socio accomandatario decida di lasciare il ruolo di amministratore ciò non comporta necessariamente la sua uscita dalla società. Si prevede che queste circostanze possano portare al rallentamento delle attività aziendali tuttavia questo problema può trovare soluzione grazie all’inserimento in azienda di un nuovo membro societario non illimitatamente responsabile oppure rivedendo le disposizioni statutarie per convertire uno dei membri da illimitatamente responsabile a parzialmente responsabile. Nell’ambito delle Sas è fondamentale distinguere tra il ruolo dell’amministratore e lo status del socio accomandante per cogliere appieno le dinamiche interne.
Conclusioni
I diritti gli obblighi e la responsabilità dei soci accompagnatori sono oggetto di regolazione da parte dell’Artico Garantendo l’equilibrio tra potere e rischio questo articolo stabilisce che coloro incaricati dell’amministrazione sociale devono essere consapevoli dei loro doveri.
Il ruolo centrale che l’Articolo 2318 del Codice Civile ricopre all’interno delle società in accomandita semplice si basa sulla sua funzione essenziale di garantire una corretta divisione tra la responsabilità dei socio accompagnatori e lo potere direttivo da loro esercitato. Ulteriori interpretazioni e linee guida relative a questo articolo sono fornite dalla giurisprudenza italiana contribuendo così a definire il quadro legale delle Sas. Coloro che sono coinvolti in queste tipologie aziendali o manifestano un interesse specifico nell’aspetto legale delle stesse devono assolutamente comprendere il contenuto di questo articolo.