Art. 2473 c.c.: spetta all’atto costitutivo determinare quando il socio possa recedere dal modello societario srl e le relative modalità. A differenza che nelle spa la legge, qui, non evoca la necessità che il mutamento sia “significativo”. Secondo alcuni il silenzio normativo, preso atto che la srl si connoterebbe per la ristrettezza della base sociale e la maggior sensibilità dei suoi componenti alle vicende che riguardino l’attività imprenditoriale, testimonierebbe la scelta del Legislatore di concedere il diritto di exit ai soci di srl per qualsiasi cambiamento dell’oggetto sociale.
Indice della guida
Cambiamento dell’oggetto sociale
Il cambiamento dell’oggetto sociale da diritto di recedere solo quando è significativo. A differenza che nella spa, nella srl tali operazioni straordinarie sono autonome cause di recesso socio srl. Nella srl pare da tutelare, oltre che alle condizioni economiche ed i rischi dell’investimento, anche l’interesse ad evitare che, tramite operazioni societarie, venga alterata la composizione soggettiva della base sociale. La dottrina non è concorde nell’individuare il momento in cui tale diritto possa essere esercitato. Il trasferimento della sede sociale all’estero è considerato come un significativo mutamento delle condizioni di rischio dell’investimento atteso che l’ente verrebbe ad essere assoggettato ad un regime giuridico diverso dal nazionale e quindi da sempre diritto di recesso socio srl.
Track record delle operazioni
Vuoi sapere come decine di imprenditori hanno diminuito i costi e aumentando le performance e gli utili?
Scarica subito il track record delle operazioni
Operazioni e modifiche
Il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo. Bisogna tutelare il socio da qualsivoglia radicale mutamento dell’oggetto sociale a prescindere dalle modalità con le quali venga attuato. La norma fa riferimento alle operazioni che pur non traducendosi in una modifica formale dell’oggetto statutario abbiano come effetto quello di incidere sulle attività contemplate dal medesimo. C’è la possibilità di riconoscere il diritto di exit nel caso in cui gli amministratori abbiano illegittimamente compiuto l’operazione o manchi la decisione sociale di supporto. Il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468 quarto comma. Tale causa di recesso socio srl può sussistere solo ove sia espressamente prevista, ex art. 24684 c.c., la modificabilità a maggioranza dei particolari diritti.
Legittimazione al recesso socio srl
Legittimati all’esercizio del diritto di recesso socio srl sono: titolare dei diritti particolari; gli altri componenti della compagine sociale per i quali potrebbe rivestire importanza la conservazione dell’originario assetto afferente la divisione dei diritti nell’ente associativo; La sussistenza di una clausola che preveda limiti alla trasferibilità o la intrasferibilità della partecipazione sociale agli eredi del socio defunto. La finalità che l’art. 2469 c.c. persegue è di evitare che il socio non riesca a disinvestire, rimanendo prigioniero della società. La legittimazione dei soci che non hanno prestato il consenso alla delibera. Il diritto di exit è concesso, nell’ipotesi in cui l’esercizio del medesimo si fondi sull’assunzione di decisioni sociali ai soci che non abbiano prestato il proprio consenso alla decisione sociale che legittima il recesso socio srl.
La legittimazione a recedere è concessa ai soci contrari alla decisione assunta. La legittimazione dei soci che non hanno concorso alla delibera. Il diritto di exit è concesso, nell’ipotesi in cui l’esercizio del medesimo si fondi sull’assunzione di decisioni sociali, ai soci che non abbiano concorso all’adozione della decisione sociale che legittima il recesso socio srl. In altri termini la legittimazione a recedere è concessa ai soci assenti nel momento in cui si decise o a quelli che si siano astenuti. Oltre alle ipotesi sin ora considerate il socio è legittimato a recedere quando: venga introdotta o soppressa una clausola compromissoria; venga deliberato un aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione; la società di cui fa parte è soggetta a direzione e coordinamento di altra società.
Cosa manca alla tua azienda per prosperare?
Scopri subito attraverso il nostro veloce test cosa realmente manca a te e alla tua organizzazione per prosperare ed essere finalmente felici. Clicca sul pulsante inizia ora
Determinazione del valore di partecipazione
La determinazione del valore della partecipazione sociale da liquidare. La riforma ha introdotto novità in merito alle regole che presiedono la quantificazione della quota del socio recedente. Il Legislatore vuole affidare più ampi margini alla contrattazione tra privati in un modello societario che è destinato ad assolvere alle esigenze imprenditoriali di gruppi ristretti di privati. Il principio che informa il quadro normativo in esame è quello dell’equa valorizzazione della partecipazione del socio recedente.
Diritti dei soci recedenti
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso socio srl; in caso di disaccordo la determinazione e computer tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale su istanza della parte più diligente.
Considerazioni delle regole statutarie
Prima del 2003 la liquidazione della quota del recedente doveva avvenire al valore di bilancio, dopo al valore di mercato. Non essendoci un mercato regolamentato delle partecipazioni sociali in esame occorre, per la loro valutazione, ipotizzare una valutazione degli assets aziendali (compresi l’avviamento e le prospettive reddituali della società) che serva le esigenze della cessione per poi rapportarla, in %, alla partecipazione di cui il socio recedente è titolare.
- non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente sia rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso socio srl (sono illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al suo valore nominale o che prendano in considerazione solo i valori contabili);
- è possibile prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione (sono illecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti);
- data l’incertezza di risultato del procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente sembra possibile, per il socio recedente, condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso socio srl all’ottenimento di una valutazione minima. La liquidazione in esame deve avvenire entro 180 gg dalla comunicazione della dichiarazione di recesso socio srl o, se è recesso con preavviso, dallo spirare di detto termine. I soggetti che sono incaricati di effettuare tale valutazioni sono gli amministratori. La valutazione non possa essere delegata a terzi. Se sorge dissidio sulla quantificazione della quota occorrerà l’intervento dell’autorità giudiziaria anche per il tramite di suoi “ausiliari”.
Il termine per l’espletamento della liquidazione è inderogabile.