C’è il dovere di fedeltà che l’amministratore deve avere nei confronti della società. Il conflitto di interessi si ha quando l’amm, in relazione ad un’operazione, ha un interesse confliggente, incompatibile con quello della società. L’atto in conflitto non è realizzato in violazione di specifici doveri di legge o dell’atto costitutivo, ma è dettato da un interesse privato che prevale rispetto a quello sociale.
Indice della guida
Tipi di conflitto
Si possono realizzare due tipi di conflitto:
– per conto proprio, se l’interesse dell’amministratore è in conflitto con quello della società;
– per conto altrui, se l’interesse di un terzo, indirettamente riconducibile all’amm, è in conflitto con quello della società.
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La disciplina del conflitto di interessi
La disciplina del conflitto di interessi non è applicabile a tutti gli atti in cui l’amministratore può avere un interesse, poiché l’elemento essenziale è il conflitto tra l’interesse dell’amministratore e quello della società. L’atto potrebbe essere dettato da interesse proprio o altrui ma non per questo in conflitto con la società, e si distinguono: atti neutri per la società; atti in cui vi sia coincidenza di interessi non sarà sanzionata (interesse dell’amministratore coincide con quello della società), in quanto non risulterà incompatibile con la Società (atto neutro), o sarà coerente con quello della società (coincidenza di interessi).
Contratti e decisioni in conflitto
L’elemento essenziale per configurare la patologia è l’incompatibilità dell’interesse sotteso all’atto dall’amministratore con quello della società. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal CdA con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 gg dagli amministratori. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
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Atti compiuti dall’amministratore
Gli atti compiuti dall’amministratore unico, dall’amministratore delegato o da un amministratore in caso di amministratore disgiuntiva non devono essere preceduti da alcuna delibera. Per l’annullabilità dell’atto, la norma richiede la conoscenza e conoscibilità, con l’ordinaria diligenza, del conflitto dell’amministrazione da parte del terzo, a prescindere dall’esistenza di un danno per la società. La sanzione dell’annullabilità dell’atto funge solo da deterrente per la prevenzione di eventuali danni.
Annullamento dell’atto
Può essere annullato solo un atto già posto in essere e, prima dell’annullamento, l’atto può anche aver prodotto già danni. Anche in caso di mancato annullamento, se l’atto è produttivo di danno, l’amministratore in conflitto dovrà risarcire.
Decisioni del CdA
Se le decisioni sono adottate dal CdA, non è annullabile l’atto compiuto, ma la delibera del C.d.A. assunta col voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi. Per poter essere annullabile la delibera è necessario che: sia stata assunta col voto determinante dell’amministratore in conflitto; vi sia un danno; termine per l’impugnazione di 90 giorni; la legittimazione ad impugnare è riconosciuta agli altri amministratori (non in conflitto), e, ove esistente, al collegio sindacale.
Delibera del c.d.a. e conseguenze
La delibera del c.d.a. assunta col voto determinate dell’amministratore in conflitto di interessi, anche se causa un danno, resta valida ed efficace se non viene annullata. L’impugnazione della delibera non comporta anche l’impugnazione dell’atto compiuto verso il terzo. L’atto esecutivo della delibera impugnata resta stabile. L’annullamento della delibera non influirà sull’atto. Se l’atto, pur formalmente valido ed efficace, produce un danno, sarà fonte di responsabilità risarcitoria. Il Legislatore fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Le delibere assunte dal cda con voto decisivo di un amministratore in conflitto di interessi sono valide ma non efficaci, anche se produttive di danni. L’atto, produttivo di danni, assunto dall’amministratore in esecuzione di delibera assunta col voto decisivo di amministratore in conflitto, è valido e efficace.