C’è il dovere di fedeltà che l’amministratore deve avere nei confronti della società. Il conflitto di interessi si ha quando l’amm, in relazione ad un’operazione, ha un interesse confliggente, incompatibile con quello della società. L’atto in conflitto non è realizzato in violazione di specifici doveri di legge o dell’atto costitutivo, ma è dettato da un interesse privato che prevale rispetto a quello sociale. Si possono realizzare due tipi di conflitto:
La disciplina del conflitto di interessi non è applicabile a tutti gli atti in cui l’amm può avere un interesse, poiché l’elemento essenziale è il conflitto tra l’interesse dell’amm e quello della società. L’atto potrebbe essere dettato da interesse proprio o altrui ma non per questo in conflitto con la società, e si distinguono: atti neutri per la società; atti in cui vi sia coincidenza di interessi non sarà sanzionata (interesse dell’amm coincide con quello della società), in quanto non risulterà incompatibile con la Società (atto neutro), o sarà coerente con quello della società (coincidenza di interessi). L’elemento essenziale per configurare la patologia è l’incompatibilità dell’interesse sotteso all’atto dall’amm con quello della società. I contratti conclusi dagli amm che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal CdA con il voto determinante di un amm in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 gg dagli amm. Sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
-Gli atti compiuti dall’amm unico, dall’amm delegato o da un amm in caso di amm disgiuntiva non devonoessereprecedutidaalcunadelibera.Perl’annullabilitàdell’atto,lanormarichiedelaconoscenzaeconoscibilità,conl’ordinariadiligenza,delconflittodell’ammdapartedelterzo,aprescinderedall’esistenzadi un danno per la società. La sanzione dell’annullabilità dell’atto funge solo da deterrente per la prevenzione di eventuali danni. Può essere annullato solo un atto già posto in essere e, prima dell’annullamento, l’atto può anche aver prodotto già danni. Anche in caso di mancato annullamento, se l’atto è produttivo di danno, l’amministratore in conflitto dovrà risarcire.
La delibera del c.d.a. assunta col voto determinate dell’amm in conflitto di interessi, anche se causa un danno, resta valida ed efficace se non viene annullata. L’impugnazione della delibera non comporta anche l’impugnazione dell’atto compiuto verso il terzo. L’atto esecutivo della delibera impugnata resta stabile. L’annullamento della delibera non influirà sull’atto. Se l’atto, pur formalmente valido ed efficace, produce un danno, sarà fonte di responsabilità risarcitoria. Il Legislatore fa salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Le delibere assunte dal cda con voto decisivo di un amm in conflitto di interessi sono valide ma non efficaci, anche se produttive di danni. L’atto, produttivo di danni, assunto dall’amm in esecuzione di delibera assunta col voto decisivo di amm in conflitto, è valido e efficace.
Vorresti sapere come ridurre i costi, Impostare una strategia commerciale e ottimizzare le performance aziendali?
Scarica subito tutti i nostri segreti racchiusi in 3 Ebook di Azienda Formula – CLICCA QUI