Il tema della sostituzione e degli amministratori nel corso del loro mandato non trova espressa disciplina legislativa nelle srl. Nel silenzio legislativo, l’atto costitutivo può disciplinare la materia. Se vengono meno tutti gli amministratori, i soci devono attivarsi subito, con impulso dato anche da uno solo di loro o dall’organo di controllo, per ricostituire l’organo amministrativo, non essendo ipotizzabile che la società ne sia priva. Nelle srl non c’è alcun richiamo dell’art. 2386 c.c. in tema di spa. Si dubita dell’applicazione dei principi di “cooptazione”; “simul stabunt simul cadent”; cessazione dell’amministratore unico o dell’intero consiglio. È dubbio se, nel caso in cui venga meno la maggioranza degli amministrati, l’organo resti in piedi anche con un solo amministratore e che non vi sia l’onere di cooptazione, né di convocazione della decisione dei soci per reintegrala.
Indice della guida
L’atto costitutivo può disciplinare
- se c’è CdA con poteri collegiali;
- se c’è amministrazione “disgiuntiva”;
- se c’è amministrazione “congiuntiva”.
Vi è libertà statutaria tra modelli capitalistici (l’amministratore unico; il C.d.A) e personalistici (l’amministrazione congiuntiva; l’amministrazione disgiuntiva) tra cui scegliere quello più adatto alla singola società. Nella srl, se vengono a mancare uno o più amministratori, senza diversa disposizione, restano in carica gli altri.
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Il modello capitalistico si applica in mancanza di diversa previsione dell’atto costitutivo
Il sistema capitalistico si distingue in due tipi di amministrazioni: affidata ad un amministratore unico o ad un “CdA”, necessario quando vi sono più amministratori. E’ esclusa per questo modello di amministrazione la frammentazione individuale di poteri. Nel caso di pluralità di amministratori vi è la formazione collegiale della volontà, che si concretizza col procedimento di adozione della delibera. Il procedimento può essere semplificato, con l’assunzione di decisioni scritte anziché collegiali, purché avvengano in piena consapevolezza e sia assicurata la partecipazione alla decisione. I modelli capitalistici alternativi, dualistico e monistico, hanno problemi di applicazione alle srl, attesa l’esistenza nell’ordinamento delle srl di norme di legge incompatibili col funzionamento di questi modelli alternativi. Del sistema dualistico difetterebbe il potere del consiglio di sorveglianza di approvare il bilancio e di nominare gli amministratori, competenze inderogabili proprie dei soci di srl (art. 2479 c.c.). Allora, o si ritiene che la competenza dei soci di approvare il bilancio e di nominare gli amministratori venga implicitamente derogata quando si sceglie un sistema di amministrazione dualistico, o si ritiene che il consiglio di sorveglianza sia privo di questi poteri, risultando per un organo “monco” e inutile, oppure si ritiene inammissibile la previsione del consiglio di sorveglianza nelle srl Del sistema monistico, difetterebbe la possibilità di attuarlo quando si superano le soglie per la nomina obbligatoria di un organo sindacale o di controllo esterno. L’atto costitutivo può scegliere detti modelli personalistici, ma non può modificarli.
L’amministrazione congiuntiva
è un modello rigido, è necessaria l’unanimità degli amministratori su ogni decisione. Non sembra possibile derogare a tale principio dall’atto costitutivo: in caso contrario si avrebbe collegialità e sistema di CdA. Se si decide per questo sistema, non può che applicarsi il criterio della unanimità, altrimenti si potrà scegliere il sistema capitalistico del CdA.
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L’amministrazione disgiuntiva
è un sistema più flessibile e si vuole attribuire il potere individuale a ciascun amministratore, salvo garantire la possibilità di veto di uno o più altri. Il veto innesca una decisione pluripersonale. Quindi ciascun amministratore può compiere gli atti, salvo il veto degli altri. Il CdA può esser formato da almeno 3 membri e dispari. L’amministratore unico può compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo che non sia disposto diversamente.