La società è una fattispecie associativa: unione di più imprenditori che intendono svolgere insieme l’attività e che hanno responsabilità limitata, che è lo strumento con cui si cerca di un n. più elevato possibile di soci. Vi è piena compatibilità tra l’unipersonalità e l’esistenza di un’organizzazione. Le regole di organizzazione assicurano che si decida secondo meccanismi individuati e conosciuti dagli associati o dai terzi. Le decisioni non possono formarsi ed essere attuate semplicisticamente nella mente dell’unico socio. Le regole di organizzazione assicurano che si controlli l’operato di chi agisce; questo consente ai terzi e ai controinteressati di vagliare il comportamento dell’azionista o del socio unico, di assoggettare il socio unico a regole verificabili e sanzionabili. Tema diverso è se le regole fissate in generale per quando vi sono più soci tengano anche quando il socio sia uno solo. L’unipersonalità ha il suo presidio nell’inderogabilità delle regole organizzative delle società di capitali. Una società senza pluralità di soci può esistere.
Indice della guida
In base all’art. 2462
In base all’art. 2462, l’area coperta dalla regola della responsabilità illimitata è solo quella delle obbligazioni che siano insorte quando tutte le quote della società siano appartenute a un’unica persona (fisica o giuridica). Non è rilevante che vi sia un’unicità di partecipazione nel senso che tutte le quote siano assegnate a un unico centro di imputazione monopersonale. Nel caso di quota in comunione ad es non scatta la disciplina del socio unipersonale perché è un fenomeno a sua volta plurisoggettivo. L’“appartenenza” determina problemi interpretativi perché il legislatore utilizza un’espressione neutra, che non ha un significato univoco dal punto di vista giuridico.
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È appartenenza la titolarità piena
È appartenenza la titolarità piena, la proprietà piena. Vi sono situazioni più sfumate, come la titolarità assistita del curatore o tutore, dove il titolare non è pienamente titolare anche di tutte le prerogative. Nel caso dell’usufrutto potrebbero appartenere all’usufruttuario alcuni diritti come il diritto di voto, come in caso di pegno. Situazione simile è quella del creditore pignoratizio al quale, salvo diversa previsione, spetta il diritto di voto. Nel caso del pegno e l’usufrutto la risposta dovrà essere data a seconda della concreta organizzazione delle regole sulla costituzione del pegno e dell’usufrutto, perché ad es il pegno potrebbe esser costituito lasciando al socio l’integrale sfera delle prerogative societarie e, in tal caso, può parlarsi di unipersonalità.
Le regole di organizzazione
Le regole di organizzazione assicurano che si decida secondo meccanismi individuati. L’unipersonalità determina problemi di compatibilità con l’assemblea.