I titoli di debito emessi dalle srl sono idonei alla circolazione, dopo la sottoscrizione. Il soggetto che li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società emittente. Sul mercato secondario i titoli di debito possono essere ceduti ad altri investitori professionali, ai soci o ad investitori non professionali. Nel caso in cui vengano ceduti ai primi non si pongono problemi in quanto i profili di rischio non mutano, sostituendosi ad un gruppo creditorio “qualificato” altro gruppo con analoghe competenze e esperienza.
Indice della guida
Cessione dei titoli ai soci
Nell’ipotesi di trasferimento dei titoli di debito ai soci della società emittente, non ci dovrebbero essere esigenze di tutela da assecondare. Questo soggetto, facendo parte dell’ente che ha deciso l’emissione dei titoli di debito, può dirsi informato sui rischi che assume divenendo creditore della società. Anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministrare nella società, ha poteri di ispezione ed info che gli consentono di valutare la convenienza dell’operazione. I soci, nel caso in cui acquistino tali titoli saranno esclusi dalla copertura della garanzia della solvenza atteso che l’investitore professionale che li venda loro cesserà di rispondere.
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Limitazione della responsabilità dell’investitore professionale
È possibile ritenere la responsabilità ascrivibile solo all’investitore professionale che per primo ebbe a sottoscrivere i titoli di debito posto che tale soggetto dà il via al rapporto di finanziamento ed è quello nella migliore posizione per effettuare la valutazione afferente al rischio.
Clausole per escludere/limitare la responsabilità
Per escludere/limitare la predetta responsabilità si potrebbe immaginare di porre convenzionalmente un divieto di circolazione dei titoli di debito. Tale soluzione vincola il primo sottoscrittore professionale ad essere creditore della società sino all’estinzione del rapporto creditizio assumendo su di sé il rischio dell’insolvenza dell’ente. Parrebbe più praticabile se fosse relativa, ossia limitasse la possibilità di cedere i titoli di debito solo ad altri investitori professionali, evitando alterazioni sulla responsabilità per l’insolvenza senza, e limitando le facoltà di disinvestimento del primo sottoscrittore.
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Esenzione dalla responsabilità per cessione a investitori professionali
Per escludere/limitare la predetta responsabilità si potrebbe immaginare di esentare da responsabilità il primo investitore professionale in caso di successiva cessione del titolo di debito sottoscritto, questo è ammissibile. Una clausola di esenzione totale dalla responsabilità sarebbe contraria alla legge e quindi nulla. Sarebbe ammissibile una clausola che escludesse tale responsabilità nel caso di successiva cessione ad investitori professionali, rimanendo ferma quella scaturita dal trasferimento dei medesimi ad investitori non professionali.
Responsabilità dell’investitore professionale e dell’emittente
Bisogna prevedere, accanto alla responsabilità dell’ente divenuto insolvente, un regime di responsabilità anche per l’investitore professionale che abbia sottoscritto titoli di debito e poi li abbia collocati nel mercato secondario a soggetti che non sono investitori professionali. La responsabilità dell’emittente e quella del sottoscrittore professionale sono solidali. La responsabilità del sottoscrittore professionale, per il caso di futura circolazione dei titoli di debito, ha caratterizzazione oggettiva: non c’è alcun legame tra il dissesto finanziario dell’ente e l’insorgere di tale regime di responsabilità; non rileva l’elemento soggettivo in capo all’investitore professionale non potendosi valutare il grado di consapevolezza che lo stesso aveva in ordine alla situazione della società di cui si determinò a sottoscrivere i titoli di debito.
Sottoscrizione dei titoli di debito da parte dei soci
La sottoscrizione dei titoli di debito emessi dalla società sono sottoscrivibili solo da investitori professionali. Se, in spregio a siffatto obbligo, provvedano a sottoscrivere i medesimi i soci, la dottrina evoca la categoria concettuale della nullità atteso che l’operazione di finanziamento verrebbe a concludersi contra legem. Quindi se i titoli di debito vengono sottoscritti, subito dopo l’emissione, dai soci, l’operazione è nulla.
Declaratoria di nullità e responsabilità
L’erogazione di denaro nei confronti della società, potrebbe conservare validità, in omaggio al principio generale di conservazione del contratto, se si riqualificasse come spontaneo “finanziamento soci”. La declaratoria di nullità: impone obblighi restitutori alla società, aventi ad oggetto le somme sborsate, verso i sottoscrittori; impone a questi di restituire i titoli di debito ottenuti alla società che provvederà ad annullarli. Il divieto relativo di circolazione dei titoli di debito è ammissibile. Se il socio acquista dal primo sottoscrittore, i titoli di debito emessi dalla srl non sono garantiti dal primo sottoscrittore per l’insolvenza della società, e il rimborso al primo sottoscrittore sarà posposto rispetto a quello degli altri creditori solo ove ricorrano i requisiti. La società emittente risponde solidalmente col garante che verrà coinvolto se la principale non ha adempiuto. Nel caso di più cessioni di titoli di debito, la responsabilità in garanzia riguarda solo il primo sottoscrittore professionale.