La responsabilità del socio
Sono solidalmente responsabilità con gli amm, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Nelle srl i confini tra competenze dei soci e degli amministratori sono più flessibili, lasciandosi ampia autonomia statutaria in materia, non c’è il principio che la gestione dell’impresa spetta solo agli amministratori come nelle spa. Alla possibilità di attribuire poteri più o meno ampi di gestione al socio, si deve accompagnare anche la previsione di una responsabilità del socio laddove eserciti tali poteri in pregiudizio della società. La responsabilità del socio di srl, al pari di quella degli amm, è una responsabilità risarcitoria da illecito, non una responsabilità patrimoniale. Il socio è chiamato a risarcire gli eventuali danni che siano conseguenza immediata e diretta delle proprie condotte illecite, ma non risponde di tutti i debiti sociali (a differenza di quanto previsto per i soci di società di persone). La responsabilità del socio rimane comunque distinta rispetto a quella dell’amm, ovvero del soggetto che si ingerisca in modo stabile e continuativo nella gestione sociale, compiendo atti di amministrazione. Sotto il profilo delle resp, è equiparata la posizione di amministratore a quella di chi svolge di fatto in forma continuativa la gestione. Affinché vi sia responsabilità, dev’esserci una decisione o autorizzazione al compimento dell’atto, e solo chi ha votato favorevolmente alla decisione o alla delibera può essere ritenuto responsabile, non già chi è assente, o chi si è astenuto. Si discute se sia necessaria un’«autorizzazione formale» o se sia sufficiente un’indicazione-istruzione informale. E’ necessario che la condotta dannosa sia “intenzionale”. Vi è una sostanziale differenza tra il grado dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma per quanto la configurabilità in capo agli amministratori di responsabilità e quello richiesto dalla norma in esame per aversi responsabilità dei soci. Nel primo caso gli amministratori rispondono per «dolo» o «colpa»; in questo caso, invece, si richiede una più pregnante intenzionalità della condotta. C’è responsabilità quando la condotta degli amministratori è preceduta da una autorizzazione/decisione dei soci. Per gli amministratori è sempre possibile rifiutarsi di eseguire una decisione che cagioni danni. C’è sempre responsabilità per gli amministratori che hanno agito in solido con i soci. Il danno può essere per la società, per i soci o per i terzi. Serve il nesso di causalità. Il danno deve sempre essere conseguenza della condotta illecita e deve sussistere sempre il nesso di causalità tra la decisione, o la autorizzazione e l’evento dannoso. C’è la responsabilità anche se vi è l’intervento del terzo, o dell’amministratore, in quanto trattasi di responsabilità solidale. Quando si verifica un danno alla società, la legittimazione ad agire spetta a lei o, in caso di fallimento di questa, al curatore fallimentare se ci sono i presupposti di legge e con autorizzazione del giudice delegato. Quando il danno è agli altri soci o a terzi, la legittimazione ad agire spetta a questi. I soci sono tutelati contro il rischio di impresa fino a quando non si ingeriscono nell’amministrazione cagionando volontariamente un danno. Alla responsabilità «limitata» si aggiunge quella «illimitata» degli amministratori. C’è responsabilità del socio quando c’è intenzionalità della condotta dannosa e non anche quando c’è solo colpa. La tesi secondo cui è possibili limitare l’es del diritto di info sulla srl si fonda sul fatto che non c’è un divieto in tal senso. La tesi secondo cui non è possibile limitarla, si fonda sul venir meno della possibilità di denunciare all’autorità giudiziaria il sospetto di gravi irregolarità. Prima del 1991 la srl doveva avere un organo di controllo solo se supera certi limiti di capitalizzazione. Dal 91 al 2003 doveva averlo se superava quelle soglie minima prevista per le spa o se superasse i limiti dell’art 2345.