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Responsabilità illimitata – Insolvenza e socio nella società unipersonale

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 25 Settembre 2025

Per l’operare della regola “eccezionale” della responsabilità illimitata dell’unico socio nella società unipersonale è l’appartenenza di tutte le quote ad un solo socio, che dev’esser titolare dell’intero capitale sociale (titolarità formale); più sfumata è invece la risposta quando vi è una titolarità “assistita” (curatore o tutore), o quando alla titolarità formale non corrisponde l’appartenenza sostanziale, come nell’intestazione fiduciaria delle quote. Si dice che la responsabilità illimitata sussista anche quando le quote siano ripartite tra il socio ed il suo fiduciario, computandosi anche le quote del fiduciario tra quelle che “appartengono” al socio. Quindi se le quote sono ripartite tra il socio reale e suo fiduciario, si applica la disciplina della soc unipersonale. Altro tema controverso è la possibilità di estendere la responsabilità illimitata anche al “socio tiranno”, titolare di una quota dominante del capitale sociale(es: 99%); qui si affermerebbe la responsabilità illimitata al socio tiranno, atteso che non vi è reale differenza tra chi è titolare del 100% o 99%; ma la giurisprudenza tende a non consentire queste estensioni dell’area della responsabilità illimitata.

Indice della guida

  • Insolvenza della società
  • Socio unico assume responsabilità illimitata
  • La mancata pubblicità

Insolvenza della società

IL SECONDO PRESUPPOSTO è l’insolvenza della società. Non basta esser stato socio unico e che siano sorte delle obbligazioni quando il soggetto è stato socio unico. L’insolvenza è non aver pagato, il mancato pagamento del debito seguito dall’infruttuoso esito della procedura di recupero. La responsabilità illimitata non è una sanzione al fallimento, è una regola organizzativa che amministra l’incidenza dell’azione sociale sui patrimoni coinvolti, operando anche al di fuori delle procedure concorsuali. Indipendentemente che si sia arrivati a una gradazione di gravità tale da portare la società all’apertura della procedura concorsuale, se all’obbligazione nata sotto il potere gestionale del socio unico la società non fa fronte con mezzi normali, è corretto coinvolgere nella responsabilità illimitata colui che ha fatto assumere alla società l’obbligazione.

Socio unico assume responsabilità illimitata

Anche se la società fosse insolvente e se vi fosse un socio unico, questi non risponde di tutte le obbligazioni esistenti in quel momento in capo alla società, ma solo di quelle sorte quando le partecipazioni sono appartenute solo a quel socio. Il terzo presupposto è che il socio unico assume responsabilità illimitata quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464. “Effettuare” un conferimento non è “eseguire”. Effettuare si riferisce al momento costitutivo del conferimento; diverso è se poi il socio non abbia eseguito il conferimento effettuato. La norma vuole sanzionare la mancata osservanza dalla società con unico socio delle regole imperative sulla formazione del capitale sociale, senza che rilevi, per l’assunzione della responsabilità illimitata, che poi il socio in concreto non abbia ancora eseguito, la responsabilità illimitata scatti non solo quando vi è un inadempimento dal socio unico ad alcuni obblighi del proprio conferire, cioè all’esecuzione dei propri conferimenti, ma solo laddove il meccanismo previsto dalla legge perché si possa pervenire a una valida sottoscrizione del conferimento sia stato violato. Se, invece, dovessimo dar credito alle opposte teorie, allora la responsabilità illimitata sussisterebbe perché non sia stato completato il percorso che assicura effettività al capitale e cioè la sua liberazione. Se il socio effettua il conferimento non assume responsabilità illimitata.

Nelle società unipersonali per il conferimento in danaro c’è un obbligo di esecuzione integrale alla sottoscrizione dal socio unico (non solo 25%). Anche il conferimento in natura deve essere integralmente liberato (eseguito) alla sottoscrizione; questa è una regola che vale sempre, anche con pluralità di soci. Più difficile è provare l’integrale esecuzione del conferimento di opera, perché il socio d’opera difficilmente esegue il suo conferimento lo stesso giorno che conferisce, impegnandosi ad eseguire la prestazione anche in futuro. Il socio d’opera che non ha ancora liberato il proprio obbligo e che non ha eseguito integralmente l’opera è esposto a una responsabilità illimitata finchè non ha finito l’esecuzione. La responsabilità illimitata si applica quando non è dato corso ai conferimenti nel rispetto delle regole di legge in sede di costituzione e di successivo aumento del capitale.

La mancata pubblicità

La responsabilità illimitata sussiste “fin quando” non sia stata data attuazione alla pubblicità prevista dall’art. 2470 (pubblicazione nel registro delle imprese della situazione di unipersonalità e di cessazione della situazione di unipersonalità). È una regola di opponibilità al mercato della situazione di unipersonalità, che se violata espone a responsabilità illimitata il socio che aveva doveva mettere il mercato a conoscenza della situazione. La disciplina cessa quando si fa la pubblicità.

Se ci sono i presupposti, la responsabilità illimitata ha ad oggetto le sole obbligazioni sorte quando la società è unipersonale (ogni obbligazione che ha la sua fonte in fatti o atti precedenti, ma che sorge nel periodo in cui è unipersonale come una sentenza di condanna) così come, all’opposto, l’obbligazione che è sorta dopo al venir meno della responsabilità illimitata ma che discende da atti gestionali compiuti sotto il governo del socio unico.

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