Srls a capitale ridotto
I conferimenti: – devono avere per oggetto solo denaro (per semplificazione atteso che i conferimenti diversi dal denaro richiedono procedure di valutazione lunghe e dispendiose); – devono essere versati dagli amministratori (dal 2013 anche per la s.r.l. ordinaria per facilitare le procedure di costituzione sulla scorta del presupposto dell’esiguità della somma conferita la quale deve rispettare la disciplina antiriciclaggio.
I conferimenti devono essere integralmente liberati alla sottoscrizione. Mal si raccorda con l’art. 2464 che, per la s.r.l. ordinaria, ammette il versamento, in sede costitutiva, del solo 25% del capitale sociale sottoscritto. Tale rilievo scoraggia la capitalizzazione iniziale della s.r.l.s. che difficilmente supererà la soglia dei 2.500 Euro.
Il capitale sociale nella s.r.l.s. è: – un capitale nominale (minimo 1 Euro); – un dato fisso (contemplato dall’atto costitutivo e potendo variare solo in esito a decisione dei soci). La s.r.l.s. non è una società senza capitale minimo, ma con una dotazione di capitale che può essere esigua. Tre considerazioni:
È inapplicabile la regola giusta la quale l’aumento del capitale sociale a pagamento può essere riservato a terzi, posto che tale opzione necessita di apposita copertura statutaria. È possibile fissare un sovrapprezzo e prevedere che l’inoptato possa essere sottoscritto dai soci sottoscrittori o da terzi purché non persone giuridiche o enti. Il divieto di conferimenti in natura è ancorato alla fase genetica dell’ente e può essere superato lungo la vita del medesimo, posto che tale limitazione risponde ad un’esigenza di semplificazione e speditezza che non pare connotare le fasi successive a quella costitutiva della società. I conferimenti in denaro conseguenti alla sottoscrizione di un aumento oneroso del capitale sociale vanno integralmente versati non potendosi applicare l’art. 2481 bis, comma 4°, c.c. Rimane preclusa la possibilità di effettuare il conferimento di opera e di servizi in sede di aumento del capitale sociale a pagamento. L’operazione può assumere la veste di aumento scindibile o inscindibile. Non si può innalzare il capitale sociale oltra la soglia dei 10.000 Euro, dovendosi, in caso contrario, discorrere di conversione automatica in s.r.l. ordinaria.
Inapplicabilità alla s.r.l.s. dell’art. 2482 c.c. Parte delle sostanze patrimoniali risultano vincolate all’espletamento dell’attività sociale sino al raggiungimento della soglia di capitalizzazione di 10.000 Euro. Tale scelta normativa deve condurre a negare che l’operazione di riduzione volontaria del capitale sociale sia compatibile con lo sviluppo della s.r.l.s. L’art. 2482 esclude che le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 Euro possano ridurre volontariamente il loro capitale, in quanto esso è sempre inferiore al limite previsto di 10.000 Euro. Secondo altri, invece, è possibile formulare una diversa interpretazione ove si tenga presente che il riferimento all’importo di cui al “n. 4) dell’art. 2463 c.c.” è un riferimento all’importo minimo legale sancito per le s.r.l. ordinarie, ossia quelle disciplinate dal Legislatore prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 76/2013, per le quali il minimo legale era pari a 10.000 Euro. Dopo le modifiche introdotte col D.L.76/2013, per le società con capitale < 10.000 Euro, l’art. 2463, comma 4°, c.c. stabilisce che l’importo minimo legale del capitale è di 1 Euro. Si può ipotizzare che, poiché l’art. 2482 c.c. consente la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale e poiché il minimo legale delle s.r.l. è di 1 Euro, la disciplina dell’art. 2482 c.c. sarebbe applicabile nella misura in cui la riduzione abbia luogo non più entro il limite dei 10.000 Euro previsto dal n. 4) dell’art. 2463 c.c. – che era il vecchio minimo legale per le società con capitale pari o superiore a tale limite – ma entro il limite di 1 Euro previsto dall’art. 2463 comma 4° c.c. Le società con capitale < 10.000 Euro si differenziano solo per essere soggette a due regole peculiari in tema di composizione del capitale sociale e formazione della riserva legale. Il Legislatore non impone né un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l’ammontare di diecimila Euro, né l’obbligo di imputare a capitale l’ammontare della riserva legale una volta che questa abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge. Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione mezzi patrimoniali, non ha l’obbligo di imputarli a capitale e che può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999 Euro. Non sembrerebbe possibile negare ad una s.r.l. la facoltà di fissare liberamente il proprio capitale in un importo compreso tra 1 e 9.999 Euro non solo in sede di costituzione, ma anche dopo, ricorrendo alla riduzione volontaria del capitale, purché essa avvenga nel rispetto delle cautele imposte dall’art. 2482 c.c. che stabilisce che “la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita solo dopo 90g dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”.
La dottrina, preso atto dell’applicabilità delle regole sulla tutela del capitale sociale nella s.r.l. tradizionale alle s.r.l.s., non dubita che anche a queste ultime siano estendibili gli artt. 2482 bis e ter c.c. benché occorra adeguare le conclusioni al fatto che il capitale sociale minino è di 1 Euro. Due ipotesi: