I conferimenti devono avere per oggetto solo denaro (per semplificazione atteso che i conferimenti diversi dal denaro richiedono procedure di valutazione lunghe e dispendiose); – devono essere versati dagli amministratori (dal 2013 anche per la srl ordinaria per facilitare le procedure di costituzione sulla scorta del presupposto dell’esiguità della somma conferita la quale deve rispettare la disciplina antiriciclaggio.
Indice della guida
Versamento dei conferimenti
I conferimenti devono essere integralmente liberati alla sottoscrizione. Mal si raccorda con l’art. 2464 che, per la srl ordinaria, ammette il versamento, in sede costitutiva, del solo 25% del capitale sociale sottoscritto. Tale rilievo scoraggia la capitalizzazione iniziale della srls che difficilmente supererà la soglia dei 2.500 Euro.
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Capitale nella srls
Il capitale sociale nella srls è: – un capitale nominale (minimo 1 Euro); – un dato fisso (contemplato dall’atto costitutivo e potendo variare solo in esito a decisione dei soci). La srls non è una società senza capitale minimo, ma con una dotazione di capitale che può essere esigua. Tre considerazioni:
il capitale nella srls non assolve ad una diretta funzione di garanzia nei riguardi dei creditori della società;
il capitale sociale non pare poter svolgere alla funzione produttiva che invece svolge in altri modelli capitalistici posto che il suo ammontare può essere inferiore alla cifra richiesta per la costituzione dell’ente. Per evitare lo stato di scioglimento immediato è bene dotare la società delle risorse minime per fare fronte alle spese di costituzione: fissando entro tale soglia il capitale sociale; imponendo il versamento, per intero, di un sovrapprezzo; facendo provvedere i soci al pagamento delle spese in commento;
permane la funzione organizzativa sottesa alla dotazione di capitale minima di tal che si possano estendere le norme poste a tutela del capitale sociale nelle srl ordinarie.
Limitazioni sui conferimenti nella srls
È inapplicabile la regola giusta la quale l’aumento del capitale sociale a pagamento può essere riservato a terzi, posto che tale opzione necessita di apposita copertura statutaria. È possibile fissare un sovrapprezzo e prevedere che l’inoptato possa essere sottoscritto dai soci sottoscrittori o da terzi purché non persone giuridiche o enti. Il divieto di conferimenti in natura è ancorato alla fase genetica dell’ente e può essere superato lungo la vita del medesimo, posto che tale limitazione risponde ad un’esigenza di semplificazione e speditezza che non pare connotare le fasi successive a quella costitutiva della società. I conferimenti in denaro conseguenti alla sottoscrizione di un aumento oneroso del capitale sociale vanno integralmente versati non potendosi applicare l’art. 2481 bis, comma 4°, c.c. Rimane preclusa la possibilità di effettuare il conferimento di opera e di servizi in sede di aumento del capitale sociale a pagamento. L’operazione può assumere la veste di aumento scindibile o inscindibile. Non si può innalzare il capitale sociale oltra la soglia dei 10.000 Euro, dovendosi, in caso contrario, discorrere di conversione automatica in srl ordinaria.
Inapplicabilità dell’art. 2482 c.c. alla srls
Inapplicabilità alla srls dell’art. 2482 c.c. Parte delle sostanze patrimoniali risultano vincolate all’espletamento dell’attività sociale sino al raggiungimento della soglia di capitalizzazione di 10.000 Euro. Tale scelta normativa deve condurre a negare che l’operazione di riduzione volontaria del capitale sociale sia compatibile con lo sviluppo della srls L’art. 2482 esclude che le srl con capitale inferiore a 10.000 Euro possano ridurre volontariamente il loro capitale, in quanto esso è sempre inferiore al limite previsto di 10.000 Euro.
Secondo altri, invece, è possibile formulare una diversa interpretazione ove si tenga presente che il riferimento all’importo di cui al “n. 4) dell’art. 2463 c.c.” è un riferimento all’importo minimo legale sancito per le srl ordinarie, ossia quelle disciplinate dal Legislatore prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 76/2013, per le quali il minimo legale era pari a 10.000 Euro. Dopo le modifiche introdotte col D.L.76/2013, per le società con capitale < 10.000 Euro, l’art. 2463, comma 4°, c.c. stabilisce che l’importo minimo legale del capitale è di 1 Euro.
Si può ipotizzare che, poiché l’art. 2482 c.c. consente la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale e poiché il minimo legale delle srl è di 1 Euro, la disciplina dell’art. 2482 c.c. sarebbe applicabile nella misura in cui la riduzione abbia luogo non più entro il limite dei 10.000 Euro previsto dal n. 4) dell’art. 2463 c.c. – che era il vecchio minimo legale per le società con capitale pari o superiore a tale limite – ma entro il limite di 1 Euro previsto dall’art. 2463 comma 4° c.c. Le società con capitale < 10.000 Euro si differenziano solo per essere soggette a due regole peculiari in tema di composizione del capitale sociale e formazione della riserva legale.
Il Legislatore non impone né un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l’ammontare di diecimila Euro, né l’obbligo di imputare a capitale l’ammontare della riserva legale una volta che questa abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge. Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione mezzi patrimoniali, non ha l’obbligo di imputarli a capitale e che può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999 Euro. Non sembrerebbe possibile negare ad una srl la facoltà di fissare liberamente il proprio capitale in un importo compreso tra 1 e 9.999 Euro non solo in sede di costituzione, ma anche dopo, ricorrendo alla riduzione volontaria del capitale, purché essa avvenga nel rispetto delle cautele imposte dall’art. 2482 c.c. che stabilisce che “la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita solo dopo 90g dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione”.
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Applicabilità degli artt. 2482 bis e ter c.c.
La dottrina, preso atto dell’applicabilità delle regole sulla tutela del capitale sociale nella srl tradizionale alle srls, non dubita che anche a queste ultime siano estendibili gli artt. 2482 bis e ter c.c. benché occorra adeguare le conclusioni al fatto che il capitale sociale minino è di 1 Euro. Due ipotesi:
srls con capitale sociale>1Euro che, per perdite rilevanti, vede la propria dotazione di capitale erosa senza però che si scenda al disotto della soglia fissata dalla legge. Qui trova applicazione l’art. 2482 bis c.c. che prevede: “in caso di perdite > 1/3 del capitale, gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la perdita non è diminuita a meno di un terzo, dev’esser convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite;
srls con capitale sociale>1Euro che, per perdite rilevanti, vede la propria dotazione di capitale erosa oltre la soglia fissata dalla legge. Qui trova applicazione l’art. 2482 ter c.c. che stabilisce: “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo (1Euro). Si può deliberare la trasformazione della società”
Se, con le condizioni di cui sopra, i soci non adottano alcuna decisione alla società, trovandosi in stato di scioglimento, saranno applicabili le norme che governano tale fase.
Il passaggio da srls a srl
La srls appartiene al tipo sociale della srl. Il passaggio da srls ad ordinaria necessita, comportando una modifica dello statuto, di decisione dei soci; non costituisce una trasformazione; non attribuisce ai soci che non abbiano preso parte alla decisione il diritto di recedere; deve essere accompagnata da una decisione di aumento del capitale sociale per adeguarlo al limite minimo fissato dalla legge per le srl ordinarie (10.000 Euro).
Il passaggio da srl ordinaria a srls
Alcuni, muovendo dall’assenza di un divieto espresso e dalla praticabilità concreta dell’operazione, hanno sostenuto la tesi favorevole in presenza di tutti i requisiti necessari affinché si possa discorrere di srls Altri, osservando che quella della semplificata è una disciplina che attiene alla fase costitutiva della società, ha sostenuto che tali regole non sarebbero replicabili rispetto ad un soggetto già esistente. Per la società semplificata, la funzione limitata all’avvio di una “nuova impresa” pare desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, sì che laddove la variante srls funga da modello di approdo l’operazione non godrà delle agevolazioni previste dal D.L. 1/2012 per la fase genetica.
Il passaggio da srl a capitale inferiore a 10.000 Euro a srls
Tale operazione è tecnicamente ammissibile, integrando una modifica statutaria retta dall’art. 2480 c.c., purché sussistano tutti i requisiti affinché si possa discorrere di srls (non sarebbe necessario qui intervenire sull’ammontare del capitale sociale posto che la sua consistenza è congrua rispetto all’operazione divisata).