La s.r.l. semplificata deriva dalla fusione concettuale tra il sottotipo originario della società semplificata e quello della società a capitale ridotto. La dottrina rinviene nel dettato dell’art. 2463 bis c.c. tratti tipologici di entrambe i modelli societari.
emanato entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che avrebbe “tipizzato lo statuto standard della società” e individuato “i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci”. Per quanto non espressamente previsto nell’art. 2463, la norma rinviava alla disciplina delle s.r.l. In sede di conversione del D.L. 1/2012, ad opera della L. 2012, n. 27, la disciplina della srl semplificata venneriscritta, con la previsione della necessità della forma pubblica per l’atto costitutivo, da redigersi in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, col Ministro eco-fin e col Ministro dello sviluppo eco, da emanarsi entro 60 gg dalla legge di conversione. In questa “seconda versione” della s.r.l.s. permane il presupposto indefettibile che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla costituzione; il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi. Gli amm devono essere scelti fra i soci. L’ammontare del CS deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro previsto per la s.r.l., e deve esser sottoscritto e versato alla costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amm. Vengono previste la non debenza degli onorari notarili ed altre agevolazioni. «il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dai notai e pubblica ogni anno i dati sul proprio sito istituzionale». Anche qui la completa attuazione della previsione normativa era rinviata alla definizione del modello standard dal Decreto Ministeriale.
Le ragioni dell’introduzione dei nuovi sottotipi per: – consentire all’Italia di risalire dal 77° posto in cui si collocava nell’annuale rapporto della Banca Mondiale “Doing Business”; – incentivare il rinnovamento nell’imprenditoria italiana consentendo ai giovani di avvicinarsi, senza grandi investimenti, al mondo degli affari; – abbattere i costi di start up per incentivare l’attività imprenditoriale giovanile e creazione di una piattaforma normativa sulla quale ricavare la disciplina delle start up innovative; – svincolare il regime di responsabilità limitata dalla capitalizzazione dell’ente.
L’art. 2463 bis c.c. differenzi la srls dalla srl “tradizionale”, per queste caratteristiche:
Non costituiscono più elementi caratterizzanti ed esclusivi della s.r.l. semplificata né l’importo del capitale sociale (< 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro), né il regime dei conferimenti, che sono oggi previsti anche per le s.r.l. diverse da quelle semplificate per le modifiche apportate agli artt. 2463 e 2464 c.c. La s.r.l.s. come sottotipo della s.r.l. In dottrina è sorto il dubbio se tale assetto societario fosse o meno idoneo a delineare un tipo autonomo di società di capitali. La dottrina maggioritaria ha riscontrato l’inidoneità ad assurgere a tipo societario autonomo, riconducendolo entro l’alveo della s.r.l. e qualificandolo come “sottotipo” della
s.r.l. tradizionale.
COSTITUZIONE SRLS
La disciplina della s.r.l.s. è contenuta nell’art. 2463 bis c.c., che stabilisce che quando i soci sono tutti persone fisiche, essi possono costituire s.r.l. con capitale < 10.000 euro, ma > a 1, con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia. Il modello standard tipizzato indica: cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l’indicazione di srls e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; il CS pari almeno ad 1 euro e <10.000, sottoscritto e interamente versato alla costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; luogo e data di sottoscrizione. Mancano molte precisazioni utili per una compiuta regolamentazione dell’ente come la previsione della durata della società o le regole sulla decorrenza dell’esercizio sociale.
In presenza dei presupposti richiesti dall’art. 2463 bis (soci persone fisiche, capitale <10.000, atto costitutivo redatto con un modello standard tipizzato con regolamento ministeriale e denominazione comprendente l’aggettivo “semplificata”), il 3° comma dell’art. 3 del D.L. 1/2012 prevede che “l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili”. Sia l’esenzione da diritto di bollo e di segreteria sia la gratuità dell’intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva di ridurre la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità col ricorso ad un modulo.
“La denominazione di srls, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”. La ratio della disposizione è di rendere noto ai terzi quali siano i tratti tipologici della società con la quale entreranno in contatto. Tale regime pubblicitario coadiuva e non sostituisce quello ordinario di tal che dovranno, comunque, essere indicati anche il n. di iscrizione nel Registro delle imprese l’eventuale stato di liquidazione e l’eventuale presenza del socio unico.
L’introduzione dal D.L. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463 bis , c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l’atto costitutivo della srls possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463 bis al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale. Si potrebbe ipotizzare una diversa interpretazione, in base alla quale la previsione dell’inderogabilità riguardasse le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse possibile l’inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati dalle clausole standard. Ma tale considerazione pare prestare il fianco a critiche sul piano sistematico di tal che la dottrina maggioritaria non apre dubitare che la norma in commento debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa si riferisce.
La base sociale può essere solo costituita da persone fisiche, non rilevando più che età anagrafica abbiano. Non possono prendere parte a tale società le persone giuridiche e gli enti posto che la finalità della norma è di consentire ai privati di fruire di uno strumento agile ed economico per svolgere attività di impresa e non per fare risparmiare soggetti già organizzati a tal fine.
L’eventuale trasferimento a persona non fisica della partecipazione societaria deve ritenersi privo di efficacia in àmbito societario. Il divieto si estende a tutte le modalità con le quali una quota possa entrare nella titolarità una persona giuridica o di un ente come le operazioni sul capitale o le operazioni straordinarie. L’art. 8 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che “L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amm unico o dal presidente del consiglio di amm”. La disposizione esprime quattro normativi:
Per il resto troveranno applicazione le regole che informano, nel modello s.r.l. “tradizionale”, la materia delle decisioni dei soci.
L’assemblea va convocata ex art. 2479 bis; si riunisce presso la sede sociale; i quorum assembleari sono quelli previsti dall’art. 2479 bis; ai soci competono solo le decisioni di cui all’art. 2479; non trova applicazione l’art. 2479, comma 2°, n. 5 c.c.; trovano applicazione i commi 1° e 4° dell’art. 2479 c.c.; è ammessa la possibilità per i soci di farsi rappresentare in assemblea; è consentito l’assetto totalitario dell’adunanza.
L’art. 5 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che “l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci” e dovrà essere da loro accettato l’incarico. Il divieto di integrazione di tale modello comporta che non possano esser adottate clausole idonee a predisporre un sistema di amministrazione diverso da quello fissato dalla legge ossia quello a struttura unisoggettiva o quello a struttura plusisoggettiva organizzato nella forma collegiale. L’art. 7 del modello standard prevede che “all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società”. La disposizione ha criticità nel caso in cui l’amministrazione spetti ad un consiglio all’uopo nominato in quanto non è chiaro se il potere rappresentativo spetti all’organo nel suo insieme o disgiuntamente ad ogni amministratore. Dubbia è la possibilità di concentrare il potere rappresentativo in capo ad amm delegati o al PdC di amm. L’amm pluripersonale disgiuntiva nella srls non è mai ammissibile. Il potere rappresentativo è generale e compete a tutti gli amm disgiuntamente tra loro.
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