La srl semplificata deriva dalla fusione concettuale tra il sottotipo originario della società semplificata e quello della società a capitale ridotto. La dottrina rinviene nel dettato dell’art. 2463 bis c.c. tratti tipologici di entrambe i modelli societari.
Indice della guida
Dettagli sulla srl semplificata
La “srl semplificata”. D.L. 2012 n. 1, poteva essere costituita da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età con scrittura privata che doveva indicare il capitale minimo di un euro, da conferirsi in denaro, sottoscritto e versato alla costituzione. Laddove il socio perdesse il requisito anagrafico, veniva escluso di diritto salvo che l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberasse la trasformazione della società; allo stesso modo la perdita da tutti i soci del requisito anagrafico era causa di scioglimento della società. L’attuazione della previsione normativa era collegata ad un decreto ministeriale che doveva essere emanato entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che avrebbe “tipizzato lo statuto standard della società” e individuato “i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci”. Per quanto non espressamente previsto nell’art. 2463, la norma rinviava alla disciplina delle srl In sede di conversione del D.L. 1/2012, ad opera della L. 2012, n. 27, la disciplina della srl semplificata venne riscritta, con la previsione della necessità della forma pubblica per l’atto costitutivo, da redigersi in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, col Ministro eco-fin e col Ministro dello sviluppo eco, da emanarsi entro 60 gg dalla legge di conversione. In questa “seconda versione” della srls permane il presupposto indefettibile che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla costituzione; il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci. L’ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro previsto per la srl, e deve esser sottoscritto e versato alla costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo. Vengono previste la non debenza degli onorari notarili ed altre agevolazioni. «il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni dai notai e pubblica ogni anno i dati sul proprio sito istituzionale». Anche qui la completa attuazione della previsione normativa era rinviata alla definizione del modello standard dal Decreto Ministeriale.
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Caratteristiche della srl a capitale ridotto
La “srl a capitale ridotto”. Nelle srl che derogano al requisito del capitale minino di 10.000 euro, con l’obiettivo di estendere tale possibilità anche ad altri soggetti, alla disciplina della srls se ne affianca un’altra. Anziché introdurre modifiche alla disciplina della srls, il Legislatore preferisce intervenire al di fuori del cc. Che si trattasse di una disciplina diversa emergeva dalla previsione per cui restava “Fermo quanto previsto dall’articolo 2463 bis”. Disciplina diversa e con destinatari diversi: la srls era riservata a persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della sua costituzione; laddove la srl a capitale ridotto era riservata, nel testo originario, a persone fisiche che avessero compiuto i 35 anni di età alla costituzione, sebbene tale requisito anagrafico non fosse ribadito per le vicende circolatorie. In sede di conversione, con la legge 2012, n. 134, venne introdotta la previsione per cui “per favorire l’accesso al credito dei giovani imprenditori, il Min Ecofin promuove un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età <35 anni che intraprendono attività imprenditoriale con una srl a capitale ridotto”. Disposizione che consentiva di ritenere possibile il ricorso alla società a capitale ridotto anche per le persone fisiche infra-trentacinquenni. Quanto all’atto costitutivo, l’art. 44 prevedeva il ricorso all’atto pubblico, senza riferirsi a un modello standard tipizzato che invece connota la srls, pur richiamando di questa alcuni elementi contenutistici. Della srls, la srl a capitale ridotto mutuava la regola per cui il capitale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore a 10.000 euro come capitale minimo per una srl ordinaria; nonché quella per cui il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo (e non alla banca come per la srl ordinaria). A differenza della srls, gli amministratori non dovevano essere necessariamente soci e potevano essere scelti tra soggetti estranei alla società. Doveva escludersi che per le srl a capitale ridotto “l ‘atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili”. Né era previsto che il Consiglio nazionale del notariato avesse uno specifico compito di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione della nuova disciplina.
Ragioni dell’introduzione dei nuovi sottotipi
Le ragioni dell’introduzione dei nuovi sottotipi per: – consentire all’Italia di risalire dal 77° posto in cui si collocava nell’annuale rapporto della Banca Mondiale “Doing Business”; – incentivare il rinnovamento nell’imprenditoria italiana consentendo ai giovani di avvicinarsi, senza grandi investimenti, al mondo degli affari; – abbattere i costi di start up per incentivare l’attività imprenditoriale giovanile e creazione di una piattaforma normativa sulla quale ricavare la disciplina delle start up innovative; – svincolare il regime di responsabilità limitata dalla capitalizzazione dell’ente.
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Differenze con la srl tradizionale
L’art. 2463 bis c.c. differenzi la srls dalla srl “tradizionale”, per queste caratteristiche:
- i soci devono essere tutte persone fisiche;
- l’atto costitutivo deve uniformarsi, senza possibilità di deroghe o modifiche, al contenuto del modello Ministeriale;
- si applicano le comuni regole previste per le srl;
- capitale sociale tra 1 e 9.999 Euro;
- abbattimento dei costi di costituzione;
- denominazione di srl “semplificata”.
Non costituiscono più elementi caratterizzanti ed esclusivi della srl semplificata né l’importo del capitale sociale (< 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro), né il regime dei conferimenti, che sono oggi previsti anche per le srl diverse da quelle semplificate per le modifiche apportate agli artt. 2463 e 2464 c.c. La srls come sottotipo della srl In dottrina è sorto il dubbio se tale assetto societario fosse o meno idoneo a delineare un tipo autonomo di società di capitali. La dottrina maggioritaria ha riscontrato l’inidoneità ad assurgere a tipo societario autonomo, riconducendolo entro l’alveo della srl e qualificandolo come “sottotipo” della srl tradizionale.
Costituzione srls
La disciplina della srls è contenuta nell’art. 2463 bis c.c., che stabilisce che quando i soci sono tutti persone fisiche, essi possono costituire srl con capitale < 10.000 euro, ma > a 1, con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia. Il modello standard tipizzato indica: cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza di ciascun socio; la denominazione sociale contenente l’indicazione di srls e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; il capitale sociale pari almeno ad 1 euro e <10.000, sottoscritto e interamente versato alla costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo; luogo e data di sottoscrizione. Mancano molte precisazioni utili per una compiuta regolamentazione dell’ente come la previsione della durata della società o le regole sulla decorrenza dell’esercizio sociale.
In presenza dei presupposti richiesti dall’art. 2463 bis (soci persone fisiche, capitale <10.000, atto costitutivo redatto con un modello standard tipizzato con regolamento ministeriale e denominazione comprendente l’aggettivo “semplificata”), il 3° comma dell’art. 3 del D.L. 1/2012 prevede che “l’atto costitutivo e l’iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili”. Sia l’esenzione da diritto di bollo e di segreteria sia la gratuità dell’intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva di ridurre la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità col ricorso ad un modulo.
“La denominazione di srls, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico”. La ratio della disposizione è di rendere noto ai terzi quali siano i tratti tipologici della società con la quale entreranno in contatto. Tale regime pubblicitario coadiuva e non sostituisce quello ordinario di tal che dovranno, comunque, essere indicati anche il n. di iscrizione nel Registro delle imprese l’eventuale stato di liquidazione e l’eventuale presenza del socio unico.
Peculiarità della srls
L’introduzione dal D.L. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463 bis , c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l’atto costitutivo della srls possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall’art. 2463 bis al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale. Si potrebbe ipotizzare una diversa interpretazione, in base alla quale la previsione dell’inderogabilità riguardasse le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse possibile l’inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati dalle clausole standard. Ma tale considerazione pare prestare il fianco a critiche sul piano sistematico di tal che la dottrina maggioritaria non apre dubitare che la norma in commento debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa si riferisce.
Base sociale e composizione
La base sociale può essere solo costituita da persone fisiche, non rilevando più che età anagrafica abbiano. Non possono prendere parte a tale società le persone giuridiche e gli enti posto che la finalità della norma è di consentire ai privati di fruire di uno strumento agile ed economico per svolgere attività di impresa e non per fare risparmiare soggetti già organizzati a tal fine.
L’eventuale trasferimento a persona non fisica della partecipazione societaria deve ritenersi privo di efficacia in àmbito societario. Il divieto si estende a tutte le modalità con le quali una quota possa entrare nella titolarità una persona giuridica o di un ente come le operazioni sul capitale o le operazioni straordinarie. L’art. 8 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che “L’assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del consiglio di amm”. La disposizione esprime quattro normativi:
- il sistema previsto per l’adozione delle decisioni dei soci è quello assembleare;
- ove tale sistema non sia richiesto per l’assunzione della decisione dei soci, questi possono esprimersi;
- il sistema assembleare non può essere oggetto di deroga convenzionale;
- l’assemblea è presieduta dall’amministratore unico o dal presidente del cda.
Decisioni dei soci
Per il resto troveranno applicazione le regole che informano, nel modello srl “tradizionale”, la materia delle decisioni dei soci.
L’assemblea va convocata ex art. 2479 bis; si riunisce presso la sede sociale; i quorum assembleari sono quelli previsti dall’art. 2479 bis; ai soci competono solo le decisioni di cui all’art. 2479; non trova applicazione l’art. 2479, comma 2°, n. 5 c.c.; trovano applicazione i commi 1° e 4° dell’art. 2479 c.c.; è ammessa la possibilità per i soci di farsi rappresentare in assemblea; è consentito l’assetto totalitario dell’adunanza.
Amministrazione e rappresentanza
L’art. 5 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che “l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci” e dovrà essere da loro accettato l’incarico. Il divieto di integrazione di tale modello comporta che non possano esser adottate clausole idonee a predisporre un sistema di amministrazione diverso da quello fissato dalla legge ossia quello a struttura unisoggettiva o quello a struttura plurisoggettiva organizzato nella forma collegiale. L’art. 7 del modello standard prevede che “all’organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società”. La disposizione ha criticità nel caso in cui l’amministrazione spetti ad un consiglio all’uopo nominato in quanto non è chiaro se il potere rappresentativo spetti all’organo nel suo insieme o disgiuntamente ad ogni amministratore. Dubbia è la possibilità di concentrare il potere rappresentativo in capo ad amministratori delegati o al Presidente del consiglio di amministrazione. L’amministrazione pluripersonale disgiuntiva nella srls non è mai ammissibile. Il potere rappresentativo è generale e compete a tutti gli amministratori disgiuntamente tra loro.