La riforma del 2003 ha eliminato per le spa e le srl il requisito dell’esuberanza del capitale sociale rispetto all’oggetto sociale. Può però esser reintrodotto convenzionalmente nello statuto. L’interesse maggiormente tutelato in materia è quello dei creditori. Il pregresso requisito dell’esuberanza, a causa della sua genericità, aveva generato incertezza in dottrina e in giurisprudenza, rendendo evidente la sua inidoneità a disciplinare in maniera sicura e soddisfacente gli interessi sottesi all’operazione in esame. La dottrina riteneva che la norma mirasse a proteggere gli interessi delle minoranze sociali contro gli abusi della maggioranza e che fosse orientata a proteggere il livello di investimento posto in essere da ciascun socio nel rispetto del principio di parità di trattamento; la giurisprudenza invece riteneva che la norma tutelasse un interesse generale, volendo evitare che si restituissero ai soci beni destinati all’attività sociale prima che fossero soddisfatti i creditori della società. La tutela del ceto creditorio ora è tutelata solo in sede di opposizione: la soppressione del requisito dell’esuberanza sprigiona i propri effetti solo entro i confini della società attagliandosi alle istanze di tutela di cui sono portatrici le minoranze sociali. La maggioranza ha ampio margine di manovra nell’adozione di una delibera di riduzione capitale sociale reale del capitale sociale ; non c’è più alcun limite esterno che circoscriva l’operazione tenuto conto dell’ampiezza dell’oggetto sociale.
Indice della guida
Il sorteggio e la parità di trattamento
Il sorteggio si regge su un principio generale: parità di trattamento. L’equa ripartizione del rischio di soppressione della partecipazione sociale sottesa al sorteggio è idonea a soddisfare il principio testé evocato posto che è in grado di appianare, sotto il profilo dell’incidenza probabilistica di uscita dalla società, la posizione dei soci di maggioranza e di minoranza. Il sorteggio è ammissibile nella srl.
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Fasi esecutive e riduzione del capitale
- Il rimborso ai soci delle quote pagate per la riduzione capitale sociale reale del capitale sociale . Si situa nella fase esecutiva dell’operazione, a valle della decisione avente ad oggetto la prospettata riduzione capitale sociale. Sarà l’unica modalità adottabile nel caso in cui il capitale sia stato interamente versato. Ad essa si provvederà con la restituzione ai soci di denaro, ma nulla esclude che vi si provveda con la consegna di beni in natura.
- La liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti per la riduzione capitale sociale reale del capitale sociale : remissione, parziale o totale, del debito attuato dalla società nei riguardi dei soci con riferimento all’obbligo da conferimento. Anch’essa si situa nella fase esecutiva dell’operazione, a valle della decisione avente ad oggetto la prospettata riduzione.
Assegnazione di beni in natura
La questione della riduzione capitale sociale con l’assegnazione di beni in natura. Occorre prendere partito circa la possibilità di provvedere al rimborso dei soci, conseguente all’adozione della decisione di riduzione capitale sociale reale del capitale sociale non opposta dai creditori, con beni di proprietà della società. Parte della dottrina ha negato tale modalità attuativa della riduzione reale precisando che l’autonomia privata non sarebbe in grado di veicolarla in quanto non conforme ai principi informatori del sistema societario italiano. Altra parte della dottrina, maggioritaria, sostiene che nulla osti a declinare in tale modo l’autonomia privata, anche a maggioranza, purché: tutti i soci abbiano diritto ad ottenere lo stesso bene, anche in comunione, o gli stessi beni; e venga garantito al debitore ceduto l’adempimento del credito oggetto di rimborso al socio.
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Competenza deliberativa e opposizione dei creditori
La competenza alla delibera di riduzione del capitale sociale è dei soci e la modalità con la quale potranno assumerla è assembleare. Non può essere delegata all’organo amministrativo. Il quorum, determinando una modificazione dell’atto costitutivo, prevede che la decisione di riduzione capitale sociale volontaria dovrà essere assunta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale . La decisione in esame determina una modificazione dell’atto costitutivo e andrà quindi iscritta nel registro delle imprese. Opposizione dei creditori alla decisione di aumento. La selezione dei soggetti a cui spetta la tutela sopra indicata è effettuata sulla scorta della risultanza di tale Registro posto che potranno opporsi alla decisone solo i creditori “anteriori”, che vantano ragioni di credito temporalmente più remote rispetto alla decisone che depotenzi l’impianto di garanzie sul quale costoro fecero affidamento allorché si determinarono ad interfacciarsi con la società. Potranno proporre opposizione, impedendo che la decisione produca effetto, i creditori che: vantino una ragione di credito anteriore all’iscrizione della decisione presso il competente Registro delle imprese; dimostrino di avere subito un pregiudizio da tale decisone ossia che sia stato alterato il regime di garanzia che costoro poterono valutare al tempo in cui il credito sorse. L’autorità giudiziaria potrà, ove riscontri l’insussistenza del pregiudizio o la presenza di idonea garanzia, disporre che l’esecuzione della decisione abbia luogo anche dopo l’opposizione.
Clausole statutarie
La clausola ripristinatoria dell’esuberanza ed il divieto statutario di riduzione capitale sociale volontaria.
Riduzione volontaria e società in liquidazione: determina un effetto che viene colto come contraddittorio rispetto allo scopo di liquidazione in quanto: mentre lo scopo di liquidazione è di conservare il patrimonio esistente per pagare tutti i debiti e ripartire l’attivo tra i soci, la riduzione capitale sociale reale ha come scopo “travasare”, in via immediata e diretta, ricchezza dalla società ai soci.
- teoria negativa: l’opinione di costoro si radica su varie argomentazioni: poiché la riduzione capitale sociale per esuberanza poteva aversi solo dopo una valutazione dell’effettiva esuberanza del capitale rispetto all’oggetto della società, questa valutazione sarebbe impossibile rispetto ad una società che versasse in uno stato di liquidazione, perché l’oggetto di quella società non è più perseguibile. Una società in liquidazione non ha più lo scopo di perseguire l’oggetto sociale, quanto quello di liquidare le attività, pagare le passività e ripartire l’eventuale saldo attivo tra i soci; poi la riduzione reale del capitale comporta un anticipato rimborso ai soci delle somme, mentre le regole sulla liquidazione della società impongono che il pagamento di somme ai soci avvenga solo dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione e dopo il soddisfacimento integrale dei creditori; poi ci sarebbe un’incompatibilità assoluta con la riduzione reale del capitale, anche sotto il profilo della competenza decisoria, perché la decisione in merito alla riduzione è di competenza dell’assemblea; la decisione sul riparto tra i soci dell’attivo è di competenza dei liquidatori; se l’assemblea volesse assumere le due delibere di scioglimento della società e riduzione reale del capitale finirebbe con l’assumere, nello stesso momento, delibere dalle finalità contrapposte in quanto quella di riduzione reale distribuirebbe ricchezza ai soci; e quella di liquidazione invece cristallizzerebbe il capitale sociale fino al termine della liquidazione, al cui compimento sarebbe possibile distribuire ricchezza ai soci;
- teoria intermedia: si ammette la possibilità della riduzione capitale sociale reale del capitale anche da società in liquidazione, ma a condizione che la somma non sia subito assegnata ai soci, ma sia appostata a riserva.
- opinione positiva (preferibile): viene ammessa tale decisione purché rispetti i termini e le condizioni di cui all’art. 2491 c.c. sugli acconti che i liquidatori possono versare ai soci. Se l’art. consente ai liquidatori di distribuire acconti ai soci sul risultato finale della liquidazione, questo risultato deve poter essere raggiunto anche con la riduzione capitale sociale volontaria del capitale. Con la riduzione capitale sociale reale del capitale si potrebbe conseguire quel risparmio di costi nella fase di liquidazione che è funzionale all’interesse della società (perché rimarrebbe più ricchezza da distribuire ai soci), ma anche dei creditori sociali, perché ci sarebbe maggiore possibilità di ricevere l’integrale pagamento di quanto dovuto.
Teorie in merito alla delibera
La delibera non può essere “eseguita” se non decorsi 90 giorni:
- teoria della distinzione tra efficacia della delibera e sua eseguibilità: sarebbero da distinguere efficacia della delibera (immediata); eseguibilità, differita di 90 giorni (in assenza di opposizione ad opera dei creditori della società). Essendo la delibera immediatamente efficace, ai fini dell’iscrizione dello statuto aggiornato nel Registro delle imprese, si potrebbe procedere già all’iscrizione con l’indicazione del capitale nella misura ridotta. Il concreto trasferimento della ricchezza dalla società ai soci (col pagamento ai soci di quello che deve essere loro rimborsato o con la liberazione dei soci dall’obbligo di versare i decimi ancora dovuti) sarebbe differito di 90 giorni rispetto alla predetta iscrizione. La ricchezza che si deve trasferire ai soci, che non è più capitale, viene medio tempore appostato a riserva, la quale è indisponibile e vincolata fino a quando non siano decorsi i 90 giorni;
- tesi 2 (preferibile): teoria dell’assoluta inefficacia nelle more dei termini per l’opposizione dei creditori: la delibera di riduzione capitale sociale sarebbe inefficacie fino al decorso dei 90 giorni. Il capitale non può dirsi ridotto e lo statuto aggiornato con l’indicazione della minor somma del capitale non può essere depositato prima del decorso dei 90 giorni.
Revoca della delibera e riduzione capitale sociale reale
Se la revoca della delibera di riduzione del capitale sociale si riconnette all’efficacia della delibera, sarà revocabile: sino al 90° giorno dall’iscrizione nel Registro delle Imprese se non è stata opposta; sino al conseguimento dell’efficacia ai sensi di legge se è stata opposta.
Se la revoca della delibera di riduzione del capitale sociale si riconnette all’esecuzione della medesima si avranno risultati differenti. Avremmo una riduzione capitale sociale attuata secondo modalità restitutorie (il limite alla revoca sarà l’inizio di tali attività); o riduzione capitale sociale attuata secondo modalità liberatorie (non essendoci un’attività esecutiva dell’organo amministrativo la delibera sarà revocabile sino al decorso dei 90 gironi dall’iscrizione nel Registro delle imprese e sempre che non vi sia stata opposizione).
La riduzione reale del capitale sociale va fatta con modalità collegiali. La riduzione reale del capitale sociale legittima l’opposizione dei creditori dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione.