Per le srl è difficile individuare la fonte della disciplina. Non esiste un unico corpus normativo ma esiste una pluralità di fonti (5): norme dettate per tutte le società (trasformazione, fusione e scissione, scioglimento, liquidazione); norme per tutte le società di capitali; norme dettate specificamente per le srl; norme dettate per le Spa ed applicabili alle srl; regole dettate dai singoli statuti societari. Per rinvenire la regola applicabile alle srl, si deve verificare in quali di questi settori essa si trova, e poi procedere all’interpretazione.
Indice della guida
Il rinvio della srl alla spa
Il rinvio della srl alla spa non è un rinvio dalla norma “ancillare” alla norma “madre”, ma è un rinvio “tra pari”; applicarle alla srl alcune regole valide per la spa. E’ una regola di recepimento della norma della Spa, facendola diventare identica norma per la srl Rinvii che operano in quanto compatibili:
- Nella costituzione della società, col richiamo al deposito dell’atto costitutivo della società, gli effetti dell’iscrizione della società, la disciplina della nullità della società e le norme in tema di benefici riservati ai soci fondatori. Queste norme si spiegano sulla base del comune denominatore: l’elemento capitalistico e la piena autonomia patrimoniale della società rispetto al socio.
- Nel tema di bilancio (strumento universale di contabilità di impresa)
- Nel tema di invalidità delle deliberazioni dell’assemblea dei soci dove le norme di Spa si applicano “in quanto compatibili”. L’applicazione in questo caso non è immediata, diretta ed integrale, ma richiede dall’interprete una valutazione di compatibilità delle norme da richiamare.
- Nella sospensione in via cautelare delle deliberazioni invalide e sanatoria delle nullità: art. 2378 c.c. e 2379 c.c., ma non opera per l’art. 2379 c.c. per le cause di nullità, perché è l’art. 2479 ter a stabilire quando una deliberazione dei soci di srl è nulla.
- Nel tema di invalidità della delibera di approvazione del bilancio: richiamo all’art. 2434 bis c.c.
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L’incompatibilità di una norma richiamata dall’altra
L’incompatibilità di una norma richiamata dall’altra col modello a cui deve essere applicata è difficile da individuare. Il richiamo delle norme dalla spa si applica alla srl se compatibile. La srl è un ordinamento autonomo e sufficiente, a metà strada tra la società personale e di capitali. Della società personale trae la massima accentuazione dei poteri di soci e della società di capitali l’autonomia patrimoniale del patrimonio del socio rispetto a quello della società.
L’art. 2249 dc.c. in materia di società in generale
L’art. 2249 dc.c. in materia di società in generale pone la regola dell’inderogabilità dei tipi societari. Il diritto societario prevede delle regole che possono essere scelte o meno, ma non consente all’operatore di dotarsi di modelli societari diversi da quelli offerti in generale, che possono articolarsi in modelli diversi ma non in un modello completamente costruito ex novo. Si può scegliere uno dei modelli delle società personali o di capitali o cooperative, ma non si può optare per qualcosa di completamente nuovo. L’autonomia statutaria dei privati non può comunque snaturare gli elementi caratteristici del tipo societario. La disciplina della srl ha comunque lacune, da colpare con l’interpretazione.