La disciplina del regime di svolgimento dell’assemblea dei soci è rimessa quasi interamente all’autonomia privata, all’atto costitutivo fatto salvo il principio, insuperabile, della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.
Indice della guida
Il modello srl, dovendo soddisfare le esigenze imprenditoriali di più modeste dimensioni non avrebbe necessitato di regole complesse per la gestione del fenomeno assemblea dei soci posto che le compagini sociali di riferimento raramente sarebbero state numerose.
Queste considerazioni, se per un verso risultano utili a dare conto dei presumibili obiettivi perseguiti dal Legislatore riformista, rendono arduo il ricorso all’analogia con i modelli azionari onde colmare eventuali lacune di disciplina.
Procedimento analogico e ruoli
Il procedimento analogico, lungi dall’affermarsi in via automatica, pare dovere superare il vaglio di compatibilità con la srl ove non è nemmeno più ribadita, dopo la riforma, la distinzione tra assemblea dei soci ordinaria e straordinaria (che c’era prima del 2003), risolvendosi in una differente articolazione dei quorum deliberativi. L’atto costitutivo è la fonte primaria della distribuzione dei ruoli tra amministratori e soci. I soci, nel definirne la portata, si vedono riconosciuta dalla legge ampia autonomia.
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Convocazione e dottrina
Fuori dai compiti prima indicati, ai soci viene rimessa la decisione in ordine alla complessità del procedimento di formazione della volontà sociale: gli spetta l’ultima parola sulla necessaria adozione collegiale di decisioni aventi ad oggetto un gran numero di materie. La convocazione la legge non prevede nulla. Da ciò consegue l’opportunità che la legittimazione alla convocazione e le modalità con le quali attuarla trovino disciplina nell’atto costitutivo. La dottrina si è interrogata sulle conseguenze della mancata previsione convenzionale degli elementi sopra indicati. In assenza di regole convenzionali sul punto, l’assemblea dei soci risulterà convocabile su impulso degli amministratori; della minoranza qualificata dei soci indicata dalla legge. La convocazione deve assicurare una compiuta informazione ai soci sulle materie da trattare e indicare tempo e luogo di svolgimento dell’adunanza.
Ordine del giorno e deliberazione
Le materie all’ordine del giorno dovranno essere indicate con chiarezza e univocità onde fornire ai soci un quadro completo degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione è spedito a mezzo raccomandata ai soci, ma l’atto costitutivo può prevedere forme di avviso più snelle e rapide (e-mail). In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. La disposizione, nel fare salva la validità dell’assemblea dei soci totalitaria, nulla dispone in merito alla possibilità di differire l’adunanza in analogia a quanto accade ai sensi dell’art. 2374 c.c. in materia di Spa In assenza di uno specifico regolamento convenzionale sul punto, la dottrina dubita dell’applicabilità analogica della disposizione alle srl
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Posizione dell’assemblea e presidente
L’assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale che risulta dal Registro delle imprese. I soci, in omaggio all’autonomia statutaria di cui sono titolari, possono prevedere nell’atto costitutivo che: l’adunanza si tenga in un luogo diverso dalla sede sociale; che sia il soggetto che ha convocato l’assemblea a stabilire dove debba tenersi; i soci possano prendere parte all’assemblea con mezzi di audio/video comunicazione. L’assemblea dei soci è presieduta dal soggetto indicato nell’atto costitutivo o eletto, a maggioranza, dagli intervenuti in assemblea. Al Presidente dell’assemblea dei soci competono poteri di accertamento della regolare convocazione e della valida costituzione dell’assemblea; di regolamentazione dei lavori assembleari; di verifica delle votazioni.
Quorum e rappresentanza
Si distingue:
quorum costitutivo
salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’assemblea dei soci si riunisce presso la sede sociale (e non nel Comune ove è posta la sede della società, come nella Spa) ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale . In dottrina è discusso se nel computo di tale quorum occorra contemplare i soci in conflitto di interessi e quelli in mora nell’esecuzione dei conferimenti o la cui garanzia fideiussoria sia scaduta o divenuta inefficace;
quorum deliberativo
Poiché è fatta salva la diversa disposizione dell’atto costitutivo, secondo la dottrina sarebbe possibile prevedere quorum più alti o più bassi, e anche l’unanimità statutaria. La riforma del 2003 ha chiarito che la unanimità non è incompatibile col metodo collegiale, come dimostra la previsione legale dell’unanimità per la modifica di diritti particolari del socio. Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea dei soci. La dottrina, preso atto del nuovo testo normativo, non ritiene più automaticamente applicabili al modello srlle regole fissate dall’art 2372 c.c. per le Spa, ma ritiene necessaria una valutazione puntuale della compatibilità col tipo sociale a responsabilità limitata delle singole regole che si intendono esportare da tale disciplina.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Diritto insopprimibile del socio a prendere parte all’assemblea dei soci; diritto di votare in tale contesto; impossibilità di adottare il voto per teste. L’art. 2479 bis c.c. nulla dispone in merito al voto a distanza o per corrispondenza. È ammesso quello a distanza, essendo una forma di partecipazione diretta alla vita dell’ente, mentre ci sono dubbi su quello per corrispondenza da taluni ritenuto incompatibile col meccanismo collegiale.
Verbale e impugnazione
Il verbale deve essere redatto in forma analitica e non sintetica per consentire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della decisione; non deve essere redatto in maniera contestuale allo svolgimento dell’adunanza; non è necessaria la presenza di un segretario; l’art. 2375 c.c. pare dover trovare applicazione analogica salvo che l’atto costitutivo non fissi regole più stringenti sul punto; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci atteso che da tale incombente la legge fissa la decorrenza dei termini per impugnare la decisione.
Legittimazione alla convocazione e giurisprudenza
La dottrina non ha raggiunto visioni univoche sulla possibilità di riconoscere la legittimazione alla convocazione dell’assemblea al singolo socio senza una specifica previsione dell’atto costitutivo. Alcuni dicono che la legittimazione spetti ad una minoranza qualificata di almeno 1/3 del capitale sociale . Altri ammettono in capo al singolo socio tale potere a condizione che possa stimolare la trattazione assembleare di taluni argomenti. Nel caso di inerzia degli amm, è inammissibile nella srl la convocazione giudiziale dell’art. 23672 c.c. Per fare fronte alla situazione in commento, la dottrina ha proposto il ricorso alla tutela cautelare atipica onde addivenire, comunque, alla convocazione dell’assemblea. La giurisprudenza di merito ha preferito una soluzione “surrogatoria” generale che passa per l’estensione della regola fissata dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ossia per il riconoscimento ad una minoranza qualificata di soci (almeno 1/3 del capitale sociale ) di farsi promotori della convocazione.
Unanimità e decisioni
L’unanimità può essere assunta, a livello convenzionale, quale regola di deliberazione nella srl? I soci possono fissare statutariamente il consenso necessario e sufficiente per l’adozione delle loro decisioni: siano esse prese in sede assembleare o extra-assembleare. All’interno di tali confini vi è posto tanto per l’introduzione del principio di unanimità, quanto per la fissazione di quorum superiori o inferiori a quelli dettati in via suppletiva dalla legge.
Contro il ricorso all’unanimità, non valgono le tradizionali obiezioni
dell’essere ciò di ostacolo all’operatività della società
il Legislatore non si preoccupa di assicurare l’operatività e il mantenimento in vita della srl a dispetto di una diversa volontà di alcuni soci e degli accordi formalizzati nell’atto costitutivo, come invece avviene nella Spa: solo qui si impone un quorum inderogabile per l’assunzione delle decisioni “vitali”;
dell’essere il principio di maggioranza
connaturato alla natura collegiale delle decisioni il principio di maggioranza è un elemento naturale, non essenziale, dei procedimenti collegiali, come dimostra la previsione legale di delibere unanimi per la modifica di diritti particolari del socio; poi l’obiezione potrebbe valere solo per le decisioni collegiali e non in quelle adottate per consultazione scritta e per consenso espresso per iscritto; poi è nota l’assoluta prevalenza di srl composte da due/tre soci la cui interna maggioranza, o per necessità (due soci al 50%) o per scelta di quorum ad hoc, è tale solo in apparenza, ma richiede di fatto l’unanimità.
Conclusioni
La riunione dei soci deve tenersi nel luogo indicato dall’atto costitutivo. Le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci nella srl sono rimesse alla determinazione dei soci. Nella srl l’unanimità come regola decisoria è una possibile declinazione dell’autonomia privata affidata all’atto costitutivo.