L’assemblea dei soci
La disciplina del regime di svolgimento dell’assemblea è rimessa quasi interamente all’autonomia privata, all’atto costitutivo fatto salvo il principio, insuperabile, della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Il modello srl, dovendo soddisfare le esigenze imprenditoriali di più modeste dimensioni non avrebbe necessitato di regole complesse per la gestione del fenomeno assembleare posto che le compagini sociali di riferimento raramente sarebbero state numerose. Queste considerazioni, se per un verso risultano utili a dare conto dei presumibili obiettivi perseguiti dal Legislatore riformista, rendono arduo il ricorso all’analogia con i modelli azionari onde colmare eventuali lacune di disciplina. Il procedimento analogico, lungi dall’affermarsi in via automatica, pare dovere superare il vaglio di compatibilità con la s.r.l. ove non è nemmeno più ribadita, dopo la riforma, la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria (che c’era prima del 2003), risolvendosi in una differente articolazione dei quorum deliberativi. L’atto costitutivo è la fonte primaria della distribuzione dei ruoli tra amministratori e soci. I soci, nel definirne la portata, si vedono riconosciuta dalla legge ampia autonomia.
Fuori dai compiti prima indicati, ai soci viene rimessa la decisione in ordine alla complessità del procedimento di formazione della volontà sociale: gli spetta l’ultima parola sulla necessaria adozione collegiale di decisioni aventi ad oggetto un gran numero di materie. La convocazione la legge non prevede nulla. Da ciò consegue l’opportunità che la legittimazione alla convocazione e le modalità con le quali attuarla trovino disciplina nell’atto costitutivo. La dottrina si è interrogata sulle conseguenze della mancata previsione convenzionale degli elementi sopra indicati. In assenza di regole convenzionali sul punto, l’assemblea risulterà convocabile su impulso degli amministratori; della minoranza qualificata dei soci indicata dalla legge. La convocazione deve assicurare una compiuta informazione ai soci sulle materie da trattare e indicare tempo e luogo di svolgimento dell’adunanza. Le materie all’ordine del giorno dovranno essere indicate con chiarezza e univocità onde fornire ai soci un quadro completo degli argomenti da trattare. L’avviso di convocazione è spedito a mezzo raccomandata ai soci, ma l’atto costitutivo può prevedere forme di avviso più snelle e rapide (e-mail). In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento. La disposizione, nel fare salva la validità dell’assemblea totalitaria, nulla dispone in merito alla possibilità di differire l’adunanza in analogia a quanto accade ai sensi dell’art. 2374 c.c. in materia di s.p.a. In assenza di uno specifico regolamento convenzionale sul punto, la dottrina dubita dell’applicabilità analogica della disposizione alle s.r.l.
L’assemblea si riunisce presso la sede sociale che risulta dal Registro delle imprese. I soci, in omaggio all’autonomia statutaria di cui sono titolari, possono prevedere nell’atto costitutivo che: l’adunanza si tenga in un luogo diverso dalla sede sociale; che sia il soggetto che ha convocato l’assemblea a stabilire dove debba tenersi; i soci possano prendere parte all’assemblea con mezzi di audio/video comunicazione. L’assemblea è presieduta dal soggetto indicato nell’atto costitutivo o eletto, a maggioranza, dagli intervenuti in assemblea. Al Presidente dell’assemblea competono poteri di accertamento della regolare convocazione e della valida costituzione dell’assemblea; di regolamentazione dei lavori assembleari; di verifica delle votazioni.
Si distingue:
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Diritto insopprimibile del socio a prendere parte all’assemblea; diritto di votare in tale contesto; impossibilità di adottare il voto per teste. L’art. 2479 bis c.c. nulla dispone in merito al voto a distanza o per corrispondenza. È ammesso quello a distanza, essendo una forma di partecipazione diretta alla vita dell’ente, mentre ci sono dubbi su quello per corrispondenza da taluni ritenuto incompatibile col meccanismo collegiale.
Il verbale deve essere redatto in forma analitica e non sintetica per consentire l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della decisione; non deve essere redatto in maniera contestuale allo svolgimento dell’adunanza; non è necessaria la presenza di un segretario; l’art. 2375 c.c. pare dover trovare applicazione analogica salvo che l’atto costitutivo non fissi regole più stringenti sul punto; il verbale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci atteso che da tale incombente la legge fissa la decorrenza dei termini per impugnare la decisione.
La dottrina non ha raggiunto visioni univoche sulla possibilità di riconoscere la legittimazione alla convocazione dell’assemblea al singolo socio senza una specifica previsione dell’atto costitutivo. Alcuni dicono che la legittimazione spetti ad una minoranza qualificata di almeno 1/3 del capitale sociale . Altri ammettono in capo al singolo socio tale potere a condizione che possa stimolare la trattazione assembleare di taluni argomenti. Nel caso di inerzia degli amm, è inammissibile nella srl la convocazione giudiziale dell’art. 23672 c.c. Per fare fronte alla situazione in commento, la dottrina ha proposto il ricorso alla tutela cautelare atipica onde addivenire, comunque, alla convocazione dell’assemblea. La giurisprudenza di merito ha preferito una soluzione “surrogatoria” generale che passa per l’estensione della regola fissata dall’art. 2479, comma 1°, c.c. ossia per il riconoscimento ad una minoranza qualificata di soci (almeno 1/3 del capitale sociale ) di farsi promotori della convocazione.
L’unanimità può essere assunta, a livello convenzionale, quale regola di deliberazione nella s.r.l.? I soci possono fissare statutariamente il consenso necessario e sufficiente per l’adozione delle loro decisioni: siano esse prese in sede assembleare o extra-assembleare. All’interno di tali confini vi è posto tanto per l’introduzione del principio di unanimità, quanto per la fissazione di quorum superiori o inferiori a quelli dettati in via suppletiva dalla legge. Contro il ricorso all’unanimità, non valgono le tradizionali obiezioni:
La riunione dei soci deve tenersi nel luogo indicato dall’atto costitutivo. Le modalità di convocazione dell’assemblea nella srl sono rimesse alla determinazione dei soci. Nella srl l’unanimità come regola decisoria è una possibile declinazione dell’autonomia privata affidata all’atto costitutivo.