Patti parasociali nella srl
Nelle s.r.l., a differenza delle s.p.a., il legislatore non disciplina espressamente i patti parasociali. Si ripropone la problematica della “meritevolezza” e “validità” dei patti parasociali, quali contratti atipici. La disciplina posta non intende escludere la possibilità che patti analoghi a quelli regolati per le s.p.a. riguardino altre forme di società. Il legislatore ha attribuito autonomia ai soci nel delineare l’assetto organizzativo della s.r.l., così che sarebbe contraddittorio se poi questa autonomia non potesse essere esercitata anche con pattuizioni parasociali. Nella srl i patti parasociali non sono espressamente previsti e sono meritevoli di tutela. Anche la giurisprudenza ritiene ammissibili i patti parasociali nelle s.r.l., avendo statuito che “È valido l’accordo negoziale stipulato tra soci e terzi avente ad oggetto la ricapitalizzazione di una srl e la sua trasformazione in spa anche se la delibera societaria possa ritenersi viziata perché assunta sulla base di una situazione patrimoniale non corrispondente a quella reale. I patti parasociali, in quanto destinati a disciplinare convenzionalmente l’esercizio di diritti e facoltà dei soci, non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti solo tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, sono illegittimi quando il contenuto dell’accordo è in contrasto con norme imperative o esclude norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili ma non quando è destinato a realizzare un risultato consentito dall’ordinamento. Vi è una generale ammissibilità dei patti parasociali, fermo restando la necessità di verificare poi il contenuto e la coerenza ai principi generali inderogabili dell’ordinamento. L’autonomia statutaria concessa ai soci nelle s.r.l. consente oggi alle parti di inserire molte delle previsioni tradizionalmente destinate ai patti parasociali direttamente nell’atto costitutivo. E’ necessario verificare quali siano le possibili ragioni che depongono le parti ad inserire le pattuizioni nell’atto costitutivo o nei patti parasociali. L’autonomia statutaria nella srl opera sia con riferimento alla componente sociale che parasociale.
Vantaggi di inserire le pattuizioni nell’atto costitutivo sono, ovvero le previsioni statutarie: gli atti societari che violino previsioni statutarie sono invalidi e impugnabili; opponibilità a chiunque tramite la pubblicità dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese; estensione automatica al nuovo socio in caso di cessione; ogni socio che entra nella compagine sociale è automaticamente vincolato alle previsioni statutarie.
Svantaggi nell’inserire le pattuizioni nell’atto costitutivo: le previsioni diventano note a tutti, così da non essere utilizzabili nel caso di “patti segreti”; vincolano tutti i soci, anche di minoranza, quindi anche se contenenti pattuizioni a loro favore; fanno scattare una disciplina che non scatterebbe in caso di patto meramente parasociale.
L’autonomia assunta dalla srl rispetto alla spa preclude la possibilità di un’applicazione analogica della normativa dettata per quest’ultima. Manca il presupposto del “caso analogo” che solo consente l’applicazione analogica: la giustapposizione del “parasociale”, regolato in quel modo, a quell’ordinamento “sociale” è la risultante del complesso equilibrio tra inderogabilità/autonomia di quel tipo ed irripetibili per un tipo in cui autonomia/inderogabilità operano in tutt’altro modo. Vi è un caso in cui il legislatore prevede l’applicazione diretta (e non analogica) alle srl della disciplina dei patti parasociali posta per le spa, quando i patti parasociali riguardano una s.r.l. che controlla una spa. La ratio di tale applicazione è quella assicurare alla s.p.a. controllata un equilibrato ordinamento, cui sfuggirebbero altrimenti i comportamenti relativi al piano della controllante; in quanto anche quelli relativi alla controllante sono patti parasociali della controllata. Sono inapplicabili alle srl le norme in tema di pubblicità dei patti parasociali nelle spa. Non è applicabile il limite temporale quinquinnale, con ammissibilità di patti ultraquinquennali e non conversione in 5 anni delle durate eventualmente maggiori. Nel caso di patti di durata indeterminata, sarà esercitabile un diritto di recesso ad nutum da ciascuna parte, senza l’onere di preavviso semestrale. Possono essere stipulati: atti relativi ai programmi di finanziamento; patti relativi a futuri conferimenti; patti relativi all’apporto di opere o servizi; patti che garantiscano remunerazione al socio d’opera in caso di mancata distribuzione di dividendi o di mancata chiusura in utile del bilancio; patti relativi all’utilizzo della proprietà industriale/segni distintivi; patti accessori a rapporti commerciali instauratisi tra i soci; patti relativi alla individuazione dei soggetti da nominare alle cariche sociali. Il contenuto dei patti parasociali nelle srl è rimesso all’autonomia delle parti. La disciplina dei patti parasociali prevista per le spa non si applica alle srl.