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Perizia di stima – Nomina, modello, normativa della relazione

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 28 Settembre 2025

Il principio generale è che il capitale non può essere fissato in una somma superiore all’ammontare complessivo dei conferimenti. In omaggio al principio di effettività del capitale sociale, occorre essere certi di quale sia tale ammontare. Se i conferimenti hanno ad oggetto denaro nulla quaestio, ma quando hanno ad oggetto entità diverse occorre che qualcuno certifichi il loro reale valore. Se si conferiscono beni in natura o crediti occorrerà una perizia di stima necessaria per i conferimenti di beni di entità diversa dal denaro, che dovrà essere redatta da un esperto. Il supporto peritale serve a bilanciare gli interessi coinvolti nella vicenda costitutiva ovvero quelli del conferente, degli altri componenti della compagine sociale e della società. La funzione svolta da tale documento ed il servizio che essa svolge con riferimento al principio dell’effettività del capitale sociale ha funzione organizzativa e informativa, e lo sottrae all’autonomia privata in guisa che il procedimento di stima risulti inderogabile, non potendosi applicare, in materia di srl, le semplificazioni procedimentali introdotte nel 2008 dal Legislatore in materia di Spa

Indice della guida

  • Nomina dell'esperto
  • Perizia di stima
  • Relazione di stima
  • Modello Spa e srl
  • Evitare le stime nei conferimenti
  • Acquisti pericolosi per la normativa

Nomina dell’esperto

La nomina dell’esperto che dovrà provvedere alla redazione del documento peritale, dopo la legge di riforma del 2003 spetta al conferente (a differenza di quanto accade nelle Spa ove alla designazione provvede l’autorità giudiziaria). Il conferente potrà nominare solo un soggetto che sia “un revisore legale” o “una società di revisione legale” iscritto nell’apposito registro. L’espunzione dell’autorità giudiziaria dal procedimento di nomina viene controbilanciata dalla previsione di criteri di professionalità e competenza tecnica dell’esperto certificati dall’iscrizione in un albo professionale. Il regime di responsabilità a cui l’esperto, nominato dal conferente, è sottoposto per l’espletamento del proprio incarico è tarato sull’art. 64 c.p.c. Lo stesso sarà trattato come un consulente tecnico d’ufficio, rimanendo solo incerta la sua collocazione per la responsabilità contrattuale. L’esperto deve essere indipendente ed imparziale onde evitare che la stima risulti non attendibile. Non deve aver collaborato e prestato attività di consulenza alla società.

Perizia di stima

La perizia, che deve essere preventiva o coeva alla costituzione della società deve: descrivere i beni conferiti; individuare i criteri di valutazione utilizzati (di regola, per gli immobili, sono quelli di estimo); l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo. La norma si rivolge ai soci che, a fronte di questo conferimento, non possono attribuire al conferente una partecipazione in società superiore al valore indicato nella perizia di stima; essere asseverata con giuramento, fatto presso la cancelleria del Tribunale o presso il notaio; essere allegata, obbligatoriamente, all’atto costitutivo in originale. La relazione di stima si inserisce nella costituzione della srl Abbandonata dopo il 2003 la tesi della nullità del conferimento sprovvisto della stima, la dottrina ha preferito concentrare gli effetti dell’eventuale mancanza della perizia sulla responsabilità dell’organo amministrativo e, ove esista, di controllo dell’ente che affiancheranno quella del socio conferente.

Relazione di stima

La relazione di stima, oltre ad essere obbligatoria, è discrezionale: la scelta dei criteri di valutazione da applicare, nel caso concreto, è rimessa alla competenza dell’esperto nominato. Al perito è richiesto di accertare il “valore reale” del conferimento in guisa che spesso si farà riferimento al valore di scambio del medesimo onde valutarne l’entità. L’esperto non potrà, in ossequio al principio di effettività del capitale sociale, effettuare una valutazione “in eccesso” rispetto al valore reale del conferimento, mentre potrà svolgere una valutazione “in difetto”. In quest’ultimo caso occorre evitare la formazione di riserve occulte e, in omaggio al principio di verità e chiarezza del bilancio, sarà necessario provvedere all’iscrizione del conferimento in bilancio al valore effettivo corretto dall’iscrizione di una riserva indisponibile parificata a quella da sovrapprezzo. La relazione di stima dei conferimenti è sottoposta a controlli. Rientra tra i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2329 c.c. Il notaio dovrà fare un controllo di legalità formale e sostanziale, ma non potrà valutare la congruità della perizia di stima, salvo che la medesima non si presenti irrazionale rispetto ai criteri di valutazione assunti per la sua predisposizione. Il controllo del Registro delle imprese si limiterà alla verifica della sussistenza della perizia ed alla sua corrispondenza col modello generale fissato dall’art. 2343 c.c., non potendo scendere nel merito delle questioni attinenti alla valutazione concreta di quanto conferito.

Modello Spa e srl

Nel modello Spa, in caso di conferimento di beni in natura o crediti è necessario che un esperto, di nomina giudiziale, rediga una perizia di stima; e che l’organo amministrativo ne valuti la congruità; Ove risulta una discrasia tra il valore reale e quello periziato superiore ad 1/5, il capitale sociale, che era stato determinato sulla scorta del maggior valore del bene conferito risultante dalla perizia di stima, deve essere ridotto. Occorre valutare se nel modello srl possano trovare applicazione le regole sulla revisione della stima sopra richiamate:

  • opinione negativa: non c’è un obbligo legale di procedere alla revisione della stima (come accade, ai sensi dell’art. 2343 cc nelle spa) nella srl in quanto: la norma è silente sul punto; nel modello non c’è uno specifico rinvio alla disciplina delle Spa; le regole di governo della srl sono, dopo la riforma del 2003, autosufficienti;
  • opinione positiva (maggioritaria): c’è un potere-dovere di controllo dell’organo amministrativo onde mandare ad effetto il principio di correttezza e veridicità del bilancio. Poiché tali dati dovranno essere dal medesimo utilizzati per la redazione del primo bilancio di esercizio si impone allo stesso un potere-dovere di controllo, esercitabile già in sede di conferimento, sulla correttezza delle risultanze della perizia di stima. Bisogna tutelare l’effettività del capitale sociale sia nella srl che nella Spa Riconoscere la necessità di una revisione della stima anche nel tipo srl previene una disparità di trattamento priva di qualsivoglia giustificazione atteso, in entrambi i modelli societari, le finalità a cui tale procedimento tenta di dare soddisfazione sono le medesime. Si rende necessaria la revisione anche nel caso in cui l’oggetto del conferimento fosse stato sottovalutato, in guisa che la differenza dia origine ad una riserva (di ammontare pari al divario riscontrabile tra quanto, essendo oggetto di stima, è stato appostato a capitale sociale e il reale valore del bene conferito, come risultante in sede di revisione della medesima).

Evitare le stime nei conferimenti

L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere, in passato, eluso attraverso un semplice espediente: chi intendesse conferire un bene in natura poteva figurare, in sede di atto costitutivo, come un socio obbligato a prestare denaro e, una volta costituita la società, vendere alla medesima il bene, per un prezzo pari alla somma dovuta a titolo di conferimento, deducendo poi in compensazione il debito da conferimento con quello da prezzo.

Acquisti pericolosi per la normativa

In larga misura i principi sottesi all’art. 2343 bis c.c. possono estendersi agli acquisti pericolosi nel modello srl al quale paiono applicabili:

  • l’art. 23431 bis: «L’acquisto (non solo a titolo di vendita, ma anche a titolo di permuta) dalla società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori (anche se non soci), dei fondatori (anche se non più soci), dei soci o degli amministratori, nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria»;
  • l’art. 23432 bis: «L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente: la descrizione dei beni o dei crediti; il loro valore; i criteri di valutazione seguiti; l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo;
  • l’art. 23434 bis: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nelle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa». La ratio è di evitare di ostacolare la gestione ordinaria della società gravandola di intrecci procedurali;
  • l’art. 23435 bis: «In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi». L’acquisto compiuto in violazione di tale regola è valido ed efficace, salva la responsabilità degli amministratori.
  • l’art. 24652 c.c.: «La necessità della relazione di stima e della sua allegazione si applicano in caso di acquisto dalla società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese». Il richiamo non integrale all’art. 2343 bis c.c. mette in luce talune differenze rispetto alla disciplina della Spa:
    • 1)«l’acquisto pericoloso, salvo diversa disposizione dello statuto, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’art 2479» A differenza che nella Spa, l’atto costitutivo può escludere la necessità dell’autorizzazione (ferma restando la necessità della stima);
    • 2) l’art. 24653 c.c., disponendo che «si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343 bis», implicitamente (a differenza che nella Spa) rende non applicabile il terzo comma dell’art. 2343 bis c.c., per cui non è necessario il deposito presso la sede sociale della relazione di stima, né il deposito presso il Registro delle imprese del verbale di assemblea. L’esperto per la perizia deve avere criteri logici, verificabili e coerenti. Gli acquisti pericolosi sono ammissibili con le cautele dell’art 2465 cc, sennò sono annullabili.
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