L’aumento di capitale sociale è una modificazione formale e sostanziale. Tipologie di aumento del capitale sociale: “gratuito” ed “oneroso”. Il primo si struttura intorno all’imputazione a capitale di utilità già acquisite al netto patrimoniale della società sotto altre forme. Il secondo reperisce nuove risorse economiche da destinare all’esercizio dell’attività di impresa.
Indice della guida
Aumento gratuito di capitale
L’aumento gratuito di capitale, disciplinato espressamente dalla legge: la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili; in questo caso la quota di partecipazione (% di partecipazione al capitale) di ciascun socio resta immutata. La norma è derogabile, per cui col consenso di tutti i soci è possibile l’aumento di capitale gratuito non proporzionale. La competenza è attribuita genericamente alla società e non all’assemblea dei soci. È legittimo, col consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale imputandolo alle partecipazioni in misura non proporzionale, modificando il rapporto tra le singole quote di partecipazione. Per l’aumento di capitale gratuito nella srl valgono le medesime considerazioni svolte dalla dottrina e dalla giurisprudenza per l’analoga operazione nei modelli azionari.
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Condizioni per aumento di capitale oneroso
Per poter accedere all’aumento di capitale oneroso del capitale sociale è necessario rispettare le medesime condizioni previste per la Spa:
la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
assenza delle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. Per accertare la presenza della condizione in oggetto, la giurisprudenza ritiene necessaria la sussistenza di una situazione patrimoniale aggiornata (non anteriore a 120 gg a quella dell’assemblea che delibera l’aumento) della società, che verrà allegata al verbale notarile. In caso di decisione di aumento del capitale sociale con nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute.
Modalità di esercizio del diritto di sottoscrizione
La decisione di aumento di capitale prevede le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, che non possono essere inferiori a 30 gg da quando viene comunicato ai soci che l’aumento di capitale può essere sottoscritto. A differenza che nella spa, nella srl l’offerta di sottoscrizione non è pubblicata nel registro delle imprese, ma è comunicata ai soci, con avviso al domicilio del socio o direttamente ai soci in assemblea. Non sarebbe ammissibile sostituire la comunicazione ai soci con altre forme pubblicità quali l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o la trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci facoltativamente mantenuto. Nella srl il termine per la sottoscrizione deve essere previsto dalla decisione (nella Spa non è detto, per cui si ammette che la fissazione del termine per l’esercizio dell’opzione possa essere delegata agli amministratori).
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L’aumento del capitale sociale
Prima del 2003 la delega all’aumento del capitale sociale all’organo amministrativo non era disciplinata ma la dottrina e la giurisprudenza tendono a negarne l’ammissibilità; mentre dal 2003 è ammessa espressamente dalla normativa di settore. Dal 2003 il procedimento per l’aumento del capitale sociale nella srl si è emancipato della sudditanza disciplinare che in passato sussisteva nei riguardi dei modelli azionari.
Caratteristiche della delega all’organo amministrativo
Il dato positivo, a differenza di quanto accadeva nel passato, legittima la delega dell’operazione all’organo amministrativo. La delega non integra una mera attribuzione all’organo amministrativo della potestà attuativa di una decisione compiuta dai soci (delega attuativa), ma sostanzia una traslazione delle facoltà assembleari verso il medesimo che, in sua assenza, non potrebbe esercitarle in quanto non titolare del potere (delega deliberativa). La delega all’organo amministrativo per l’aumento di capitale sociale può essere solo deliberativa.
Considerazioni sul tipo di delega
La delega in bianco all’organo amministrativo per l’aumento di capitale è ritenuta mai ammissibile. La chiarezza qualificatoria viene messa in crisi dalla delega frazionata ossia quella per la l’assemblea decide una parte dell’operazione e, contestualmente, delega all’organo amministrativo la decisione su taluni aspetti residui non meramente attuativi.
Opinioni e atti costitutivi
L’opinione dottrinale maggioritaria, formatisi in materia di spa, tende a valutare con elasticità tale ipotesi. L’atto costitutivo può attribuire agli amministratorila facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio (anche non contestualmente) da notaio, deve essere depositata ed iscritta. Poiché la disposizione indica genericamente «limiti» alla delega, la dottrina ritiene che l’atto costitutivo possa fissare liberamente i limiti quantitativi e temporali della delega. L’atto costitutivo dovrà precisare se la delega riguarda un aumento di capitale a pagamento o gratuito.
Fasi decisionali dell’aumento del capitale sociale
La fase decisionale può avere perimetro mutevole a seconda che all’assunzione della decisone in commento provveda l’organo amministrativo o la compagine sociale. Nel primo caso, l’aumento del capitale sociale è il culmine di un procedimento che si articola in due fasi: conferimento della delega e esercizio della facoltà di delega. Nel secondo caso, l’aumento del capitale sociale è il culmine di un procedimento che si articola in quattro fasi.
Fase attuativa e certificativa
La fase attuativa riguarda solo l’aumento di capitale oneroso mentre la fase in esame non riguarda l’aumento gratuito. La fase certificativa può assumere connotazioni e struttura differenti a seconda delle modalità con cui l’aumento di capitale è stato deciso.
Conclusione
Dal 2003 l’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese segna il momento di efficacia della medesima, salvo gli effetti preliminari scaturenti dalla decisione.