Le competenze dei soci
Nelle s.r.l., talune competenze sono attribuite ai soci, che devono assumere decisioni su det materie. Nelle srl c’è piena competenza statutaria, salvo le materie inderogabili, di assegnare ai soci det materie. Le “competenze dei soci” sono i poteri attribuiti indipendentemente dalle loro eventuali qualità anche di amministratori; sono facoltà spettanti a tutti i soci; sono tendenzialmente esercitate dai soci tutti assieme, nell’osservanza delle regole e dei procedimenti decisionali fissati dalla legge per la formazione della volontà collettiva. La norma di riferimento per fissare le competenze dei soci è l’art. 2479 c.c. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, sugli argomenti che uno o più amministratori o soci che rappresentano almeno 1/3 del Capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. All’autonomia statutaria è attribuita la facoltà di definire i confini delle competenze attribuite ai soci. Rimane discussa l’esistenza di un limite a tale autonomia statutaria e se, per l’effetto, possa condurre ad escludere l’esistenza dell’organo amministrativo, attribuendo l’intero potere gestorio ai soci. Accanto alla competenza “statutaria” (prevista nello statuto), vi è una competenza “immanente” dei soci, che può essere esercitata anche quando una det materia, in atto costitutivo, è affidata agli amministratori. Alcune materie sono affidate in modo inderogabile alla competenza dei soci: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; le modificazioni dell’atto costitutivo; la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale. Tra le competenze inderogabili dei soci vi sono quelle in tema di modifica dell’atto costitutivo. Eccezioni: art. 2481 c.c, secondo cui l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la competenza ad aumentar il capitale sociale, o l’art. 2882 c.c., che consente di attribuire statutaria agli amministratori anche il potere di ridurre il capitale per perdite. I dubbi interpretativi maggiori sono determinati dal n. 5 dell’art. 2479 c.c., secondo cui i soci sono inderogabilmente competenti in ordine alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, che lo modifica nella sostanza per durevolezza e intensità del contenuto: cessione di azienda (sostanziale liquidazione) o affitto di azienda (sostanziale modifica da società operativa a società che gode lo sfruttamento di un suo bene), o cessione/concessione in uso esclusivo di propri segni distintivi o assunzione di rischi finanziari impropri (acquisto di partecipazione in società di persone; rilascio di garanzie; effettuazione di prestiti); acquisto di partecipazioni in società dall’oggetto sociale diverso (sostanziale mutamento dell’area di attività) o trasformazione della società in holding con conferimento dell’azienda a società controllata. E’ significativa l’operazione che produce una modificazione immediata e diretta sulla posizione del socio, non genericamente una modificazione delle sue aspettative in relazione alla partecipazione. È riservata alla competenza dei soci le decisioni di importanza strategica.