Il Legislatore della riforma ha voluto favorire l’elasticità della srl, dando ampio margine di manovra all’autonomia dei soci nella composizione dei propri interessi con la modulazione dell’atto costitutivo. I soci srl possono determinare l’assetto gestionale dell’ente facendo utilizzo delle prerogative loro concesse. La finalità del Legislatore è di valorizzare la posizione dei soci srl nella società e accentuare la rilevanza dei rapporti correnti tra loro sulla scorta del rilievo per il quale lo strumento societario in esame avrebbe dovuto rispondere ad esigenze imprenditoriali medio-piccole. È consentito l’intervento ed il coinvolgimento dei soci nella gestione della società anche dopo la costituzione. Innovazioni legislative del 2003 in materia: autonomia disciplinare rispetto alle regole che informano il procedimento di formazione della volontà nel modello Spa; non automatica applicazione analogica della disciplina dei modelli azionari a quello srl; eliminazione del monopolio “collegiale” nell’assunzione delle decisioni sociali grazie alla regolamentazione di procedure decisionali non collegiali (solo se c’è apposita regola statutaria, consultazione scritta e consenso espresso per iscritto); ampio margine di derogabilità sulle modalità di assunzione delle decisioni sociali in omaggio al principio di libera organizzazione del modello srl; mobilità dei confini concernenti le decisioni dei soci; superamento dell’annullabilità e nullità.
Indice della guida
La srl, tramite il diretto coinvolgimento dei soci srl nell’esercizio dell’attività sociale, si discosta significativamente dalla Spa che, in passato, era il suo referente disciplinare principale. A differenza di quanto accadeva in passato, dal 2003 la competenza dei soci srl sulle decisioni sociali non è più residuale, ma specifica.
Le competenze riservate ai soci srl
Il novero delle competenze riservate ai soci, descritto dall’art. 24792 c.c., è solo parziale. Senza previsione statutaria la legge, in via suppletiva, fissa la competenza dei soci srl in una serie di ipotesi dai confini incerti e nebulosi. Il modello assembleare continua ad essere, anche dopo la riforma, l’archetipo disciplinare per l’adozione delle decisioni dei soci atteso che, in assenza di deroghe statutarie, troverà applicazione tale regola suppletiva. L’atto costitutivo è la fonte primaria della distribuzione dei ruoli tra amministratori e soci. I soci, nel definirne la portata, hanno ampio margine di manovra limitato, solo, dagli artt. 2479 e 2475 c.c. (determinano i confini delle competenze sociali).
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Organi e potere gestorio nella srl
Nella srl servono organi separati per l’esercizio del potere gestorio e decisionale, non potendosi eliminare l’organo amministrativo. Ciò non toglie che ai soci srl possano essere affidati statutariamente poteri gestori i quali verrebbero a combinarsi con quelli decisionali di cui rimangono titolari. La norma che regola le competenze dei soci si pone quale limite all’autonomia privata nella modulazione delle prerogative gestorie dei soci onde evitare una forte commistione tra potere di gestione e controllo sulla medesima. La dottrina osserva che tutte le previsioni di “legge speciale”, vigenti ante riforma, idonee ad individuare competenze dei soci per determinate decisioni conservano vigore.
La riforma del 2003 e le decisioni assembleari
La riforma del 2003 per consentire ai soci srl di snellire l’iter di formazione della volontà sociale, ha affiancato al metodo collegiale di assunzione delle decisioni altri metodi, non collegiali, per la loro adozione. L’emissione della volontà di ciascun socio srl non avviene in un contesto spazio-temporale unitario. L’atto costitutivo è un presupposto imprescindibile per l’operatività delle decisioni non assembleari. Senza una specifica legittimazione convenzionale, tali modalità di assunzione delle decisioni sarebbero affette da invalidità per violazione delle regole fissate dalla legge in merito alla formazione del volere sociale nei modelli societari capitalistici. Si distingue tra decisioni necessariamente assembleari e decisioni per le quali il procedimento di adozione collegiale può essere derogato dall’atto costitutivo. Soffermandosi su quest’ultima categoria bisogna rilevare come generalmente si ritenga possibile superare la collegialità (con la previsione delle modalità decisionali del consenso espresso per iscritto e/o della consultazione scritta) nelle seguenti materie indicate dall’art. 24792 c.c.: l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
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Le modalità di adozione delle decisioni in specifici ambiti
A fronte dell’opzione convenzionale lasciata ai soci srl nella regolamentazione dei modelli decisionali nelle materie sopra elencate, il Legislatore ha imposto la modalità collegiale di adozione delle decisioni nei seguenti ambiti:
- per quanto concerne le materie indicate dall’art. 24792 c.c.: modificazioni dell’atto costitutivo; decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci srl;
- riduzione del CS per perdite superiori ad 1/3 → art. 2482 bis c.c.
Il passaggio dalla modalità di decisione non assembleare a quello collegiale
Qualora lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci srl che rappresentano almeno 1/33 del CS, le decisioni dei soci debbono essere adottate con deliberazione assembleare ai sensi dell’art 2479-bis. Emerge un favore legislativo per il modello collegiale di assunzione delle decisioni societarie, è visto come più idoneo a stimolare il dibattito ed il confronto tra i soci. Il “diritto di voice” dell’art. 2479 c.c.: assenza di formalità emissive → è sufficiente anche una dichiarazione orale all’organo amministrativo; assenza dell’obbligo di motivazione
→ è un potere riconosciuto insindacabile ai soggetti indicati nella norma; assenza di un termine finale entro cui esercitarlo → i titolari di detto potere potranno esercitarlo fino a quando sarà per loro possibile decidere; i quorum possono essere abbassati, ma non innalzati; l’atto costitutivo non sembra poter escludere tale prerogativa in capo all’organo amministrativo. L’art 2479 non può esser escluso e aggravato.
Operazioni con sostanziale modificazione dell’oggetto sociale
Alcuni dicono che l’espressione normativa non fa riferimento a modificazioni formali del testo dell’atto costitutivo, ma riguardi atti di gestione che coinvolgono i terzi. Tali atti dovrebbero essere quelli che, pur non modificando l’atto costitutivo, determinano una trasformazione dell’attività di impresa. Altri ritengono che l’espressione evochi una modificazione dell’oggetto sociale.
Operazioni con rilevante modificazione dei diritti dei soci srl
L’espressione normativa può essere riferita solo a modifiche indirette dei diritti dei soci srl atteso che quelle dirette integrerebbero alterazioni dell’atto costitutivo sottoposte alle ordinarie procedure di modificazione dello stesso. Alcuni dicono che i “diritti dei soci” sono riferiti solo ai diritti particolari dei soci, di cui all’art. 2468 c.c., e non a qualsivoglia diritto dei medesimi. Altri, preferibili, in assenza di contrarie indicazioni normative, lo riferiscono ad ogni diritto dei soci srl.
È necessario che la modifica sia rilevante e tale requisito deve essere valutato caso per caso. C’è inderogabilità del meccanismo autorizzatorio nel senso che lo stesso non potrebbe essere radicalmente escluso dall’atto costitutivo o reso convenzionalmente di difficile attuazione. La collegialità piena è l’archetipo di riferimento in materia di decisioni assembleari.