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Svalutazione crediti – Fondo, accantonamento e utilizzo

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 30 Maggio 2025

Nella svalutazione crediti, i crediti non incassati sono somme di denaro che il creditore deve avere da un soggetto cliente i crediti non incassati

Indice della guida

  • Recupero IVA sulla svalutazione crediti
  • Svalutazione crediti - l'iva sui crediti non incassati
  • Nota di credito per il recupero dei crediti svalutati
  • Esempio svalutazione crediti

Svalutazione crediti: I crediti non incassati sono somme di denaro che il creditore, fornitore di un servizio o produttore di un bene, deve avere da un altro soggetto, suo debitore che non ha ancora provveduto a pagargli le somme dovute a fronte del servizio reso o di un  bene consegnato.

Recupero IVA sulla svalutazione crediti

Il creditore può recuperare l’IVA sulle somme che non ha incassato portandola in detrazione.

Infatti il cedente del bene o il prestatore di servizi per la svalutazione crediti ha diritto di portare in detrazione l’imposta che corrisponde alla variazione, secondo l’art. 19 del D.P.R. 633/72,  tutte le volte in cui un’operazione per la quale è stata emessa la fattura viene meno o si riduce l’ammontare dell’imponibile  come conseguenza a  un mancato  pagamento a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive rimaste infruttuose, provvedendo alla corretta registrazione della stessa come stabilisce l’art. 25 del D.P.R. 633/72, che detta le norme sulla registrazione delle fatture acquisti.

L’IVA di riferimento è quella addebitata sulla fattura originaria, di conseguenza anche se nel corso del tempo l’aliquota IVA è aumentata, occorre sempre fare riferimento a quella vigente nel momento in cui è stata emessa l’originale.

Svalutazione crediti – l’iva sui crediti non incassati

L’IVA sulla svalutazione crediti non incassati può essere recuperata secondo le disposizioni contenute nell’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 tutte le volte che, dopo l’emissione della fattura e la registrazione,  l’imponibile o l’imposta subiscano  variazioni; esempio potrebbero aumentare, a causa di inesattezze sulla fattura o errori commessi, quando si registra una fattura con il software di contabilità.

Qualora si verificano errori materiali o di calcolo nella registrazione delle fatture emesse e nelle liquidazioni periodiche IVA dalle quale si origina un debito o un credito nella svalutazione crediti, deve essere fatta una variazione dell’IVA in aumento nel registro vendite di cui all’art. 23 del D.P.R 633/72, e variazioni in diminuzione dell’IVA nel registro acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R 633/72.

Nota di credito per il recupero dei crediti svalutati

La nota di credito, nel caso di recupero e svalutazione crediti è un documento fiscale che deve essere emessa secondo le modalità previste per la fattura ai sensi l’art. 21 del DPR 633/72. Si ricorre ad essa quando l’azienda deve stornare in tutto o in parte una fattura precedentemente emessa.

L’azienda che si accorge di aver commesso errori mentre compilava la fattura emessa, perché  ad esempio ha sbagliato a calcolare l’imposta o l’imponibile, o perché il prestatore di servizi non ha ultimato la sua opera e deve annullare la fattura emessa, o ancora perché l’azienda ha consegnato quantitativi di merce difettosa, in tutti questi casi può recuperare il credito sanando la fattura con l’emissione di una nota di credito.

Esempio svalutazione crediti

Si pensi a una grande azienda produttrice di vernice ad acqua che riceve un ordinativo da parte di una carrozzeria industriale di produrre 3000 barattoli da kg di vernice ad acqua, del valore di 70 euro ciascuna + Iva al 22%, per un valore di  85,40 euro a barattolo. Il totale della fattura sarà pari 256.200,00 euro.

Quando i barattoli di vernice ad acqua sono pronti, l’azienda emette fattura in data 20/05/2018 n. 350.

La carrozzeria industriale che ha commissionato l’ordine quando riceve l’ordinativo si accorge che 1000 barattoli di vernice ad acqua sono scaduti, ovviamente non pagherà tutti i barattoli.

Allora l’azienda produttrice per recuperare il suo credito è obbligata ad emettere una nota di credito a storno parziale della fattura originale n. 350 per n.1000 barattoli di vernice ad acqua scaduta, il  prezzo sarà il seguente 85.400,00, euro.

Importo fattura originaria 256.200,00 euro

Importo nota di accredito -85.400,00 euro

Importo a pagare 170.800,00 euro

A questo punto la carrozzeria industriale potrà  stornare parte della merce già fatturata, insieme al relativo importo iscritto nei libri contabili e l’IVA.

Pertanto l’azienda produttrice di vernice ad acqua emetterà la nota di variazione a favore della carrozzeria industriale committente, indicando l’IVA addebitata nella fattura originaria e non riscossa e riportando nel documento la seguente annotazione “Documento di accredito emesso ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, al solo fine di recuperare l’imposta IVA. Non comporta rinuncia al credito rimasto insoddisfatto”

Affinché sia sempre ammesso il recupero dell’IVA è fondamentale che sia dimostrata dalla fattura, diversamente non è riconosciuta la possibilità di recuperare l’IVA qualora il documento fiscale che testimonia l’esistenza del credito è una ricevuta fiscale o uno scontrino.

E’ utile e opportuno ricordare che  la nota di credito segue un termine oltre il quale non è consentito alcun recupero.

L’art. 26 del D.P.R 633/1972, infatti, stabilisce che la nota di credito non può essere emessa dopo il decorso di un anno da quando è stata effettuata l’operazione imponibile, ossia da quando è stata emessa la fattura di pagamento di un bene o la prestazione di un servizio, qualora gli eventi indicati, ossia, la variazione dell’imponibile deriva da un accordo tra le parti.

Lo stesso termine di un anno e le stesse disposizioni summenzionate valgono anche per le rettifiche o le inesattezze della fatturazione, esempio se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ai sensi dell’art. 21 comma 7 del D.P.R. 633/1972,  l’IVA è dovuta per l’intero ammontare risultante in  fattura. Pertanto è sempre ammissibile recuperare l’IVA per i crediti non riscossi.

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