Riduzione capitale sociale nelle srl per perdite al di sotto del minimo legale
La riduzione nominale del capitale sociale si sostanzia in un’operazione contabile tesa a raggiungere la coincidenza tra il valore nominale del capitale sociale e l’effettiva consistenza del patrimonio sociale cosi per come ridotto dopo le perdite registrate. I presupposti necessari affinché possa trovare applicazione questa modifica statutaria sono:
Il complesso normativo di riferimento tutela:
La perdita del capitale sociale è il deficit riscontrabile tra gli elementi attivi e passivi del PN.
PN = capitale sociale+ riserve + utili accantonati e d’es – perdite portate a nuovo da precedenti es o accumulate nell’es in corso. Se i soci non rispettano tali regole, la giurisprudenza ha invocato la nullità della delibera (impossibilità o illiceità dell’oggetto), ma la dottrina evoca la sola annullabilità della stessa.
Le perdite sembrano destinate ad incidere sul PN nel modo che segue: riserve volontarie o facoltative disponibili; riserve statutarie (libere e vincolate); fondi di rivalutazione; capitale sociale. L’autonomia privata potrà solo incidere, individuando un ordine di precedenza, sull’aggredibilità di elementi che abbiano lo stesso grado di vincolatività. Nella riduzione per perdite superiori ad 1/3 si assiste ad una sovrapposizione tra le regole di governo dei modelli azionari e quelle che informano la disciplina della srl. Gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea onde consentirle di adottare opportuni provvedimenti per fare fronte alla situazione in cui verte la società. L’organo gestorio deve predisporre una situazione patrimoniale accompagnata da una relazione corredata dalla relazione dell’organo di controllo che dovranno rimanere depositi presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l’adunanza affinché i soci possano visionarle e chiederne copia. Qui l’obbligo a carico dell’organo gestorio manda ad effetto un’esigenza informativa che si esprime nella predisposizione dei documenti sopra ricordati. La situazione patrimoniale e la relazione sulla medesima assolvono ad una funzione informativa, mentre le osservazioni dell’organo di controllo si pongono quale ulteriore vaglio e verifica prima della loro illustrazione ai soci riuniti in assemblea.
Gli opportuni provvedimenti potrebbero, altresì, essere assunti, ad opinione della dottrina maggioritaria, anche da un’assemblea totalitaria atteso che l’interesse protetto dalle regole sin ora esaminate è quello alla corretta info dei soci i quali potrebbero non opporsi alla discussione svolta in assemblea in composizione totalitaria dichiarando di essere edotti rispetto alle materie al vaglio. L’assemblea dei soci, convocata dall’organo amm, deve adottare gli opportuni provvedimenti:
Nel caso in cui il capitale sociale di una s.r.l., a causa di perdite, veda ridursi in un margine compreso tra 10.000 Euro ed 1 Euro, non potrà invocarsi la disciplina dell’art. 2482 ter c.c., ma potrà trovare applicazione quella fissata dall’art. 2482 bis c.c.
La riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale nella s.r.l. è disciplinata dall’art. 2482 ter c.c., il quale stabilisce che «se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo». L’oggetto della deliberazione riguarderà l’integrale riduzione della perdita e il contestale aumento del capitale sociale volto sino al minimo legale che, dovendo essere offerto in sottoscrizione preferenziale anche ai soci assenti, non dovrà essere sottoscritto integralmente in sede assembleare. La disciplina delle s.r.l. sembra aver preso partito in merito alla possibilità di escludere, in fase di ricapitalizzazione, il diritto alla sottoscrizione preferenziale dei soci. L’atto costitutivo può prevedere che l’aumento di capitale possa essere attuato anche con offerta di quote di nuova emissione a terzi. Per i modelli azionari non è possibile escludere il diritto di opzione dei soci; è controverso se tale diritto di opzione possa essere solo limitato. Mentre nella s.p.a. il problema è discusso solo nell’ipotesi di azzeramento del capitale, per la s.r.l. il riferimento è all’intera disciplina dell’art. 2482 ter c.c., per cui il diritto di sottoscrizione non può essere escluso, né limitato, non solo in caso di azzeramento del capitale sociale, ma anche nel caso «normale» di riduzione al disotto del minimo legale. In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci. La disposizione in esame intende ribadire il principio di parità di trattamento e non comporta alcuna novità rispetto alle considerazioni svolte per modelli azionari. Resta ferma la possibilità di attribuire a singoli soci il particolare diritto ad una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale; resta ferma la possibilità, col consenso di tutti i soci, di deliberare una riduzione non proporzionale del capitale per perdite. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nella s.p.a. è discusso se, in caso di trasformazione, sia comunque necessaria la previa riduzione del capitale. Per la s.r.l. la previa riduzione non è necessaria. È previsto, nel caso di perdita di oltre 1/3 del capitale che lo riduca al disotto del minimo legale, che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Ed è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale. La perdita non è sovrapponibile al concetto passività. La perdita è al netto delle riserve e utili accantonati o d’es. La fusione e la riduzione del capitale sociale nell’es in cui la perdita è stata rilevata possono esser considerate un opportuno provvedimento. La trasformazione è alternativa alla riduzione e ricapitalizzazione della società per evitare lo scioglimento. La perdita rilevante non deve portare il capitale sotto al minimo fissato dalla legge per far si che scatti la riduzione del capitale sociale.