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Convocazione assemblea – Potere, validità e il consiglio

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Pubblicazione a cura di Dr. Andrea Raffaele del 7 Giugno 2025

In questa analisi approfondiamo il delicato tema della convocazione dell’assemblea dei soci all’interno delle aziende, un argomento che trova le sue radici nel Codice civile e nelle sue interpretazioni giurisprudenziali. Trattiamo in particolare la situazione in cui il presidente procede alla convocazione senza una previa delibera del consiglio di amministrazione, un’azione che solleva questioni rilevanti in termini di legalità e legittimità. Attingendo sia alle disposizioni normative sia a sentenze specifiche, miriamo a fornire un quadro chiaro e dettagliato delle condizioni e delle eccezioni relative a tale prassi. Questa disamina si propone di essere uno strumento utile e autorevole per professionisti del settore legale, amministratori di società e stakeholder interessati a comprendere meglio la distribuzione dei poteri all’interno della governance aziendale.

Indice della guida

  • Potere di convocazione dell'assemblea
  • Validità della delibera previa del consiglio
  • Conclusioni

Potere di convocazione dell’assemblea

Il potere di convocazione dell’assemblea dei soci è un aspetto fondamentale nel governo societario. Secondo il Codice civile, in particolare l’articolo 2366, questa prerogativa appartiene principalmente al consiglio di amministrazione o all’amministratore unico e nel caso di un modello dualistico, al consiglio di gestione. È tuttavia possibile delegare questa responsabilità, come sottolineato in una sentenza dell’Appello di Milano (Santini, Romano Pavoni, 20 settembre 1960). Inoltre, l’articolo 2379 del Codice civile prevede la validità della convocazione anche da parte di un membro dell’organo di amministrazione, purché tale avviso consenta ai partecipanti di essere adeguatamente informati. Esistono situazioni di eccezione, come l’urgenza o le assemblee totalitarie, e l’articolo 2381 del Codice civile prevede la possibilità di delegare tale potere a un comitato esecutivo o ai membri del consiglio di amministrazione, qualora lo statuto o l’assemblea lo consentano.

Validità della delibera previa del consiglio

Nelle circostanze ordinarie, la convocazione dell’assemblea dei soci deve essere eseguita dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dall’amministratore unico. Se invece avviene da parte del presidente senza un’adeguata delibera del consiglio di amministrazione, la delibera adottata potrebbe essere considerata annullabile. Questo principio è stato chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza numero 23950 del 22 settembre 2008. Tale interpretazione rispecchia la necessità di mantenere una chiara suddivisione dei poteri tra i vari organi societari, come stabilito dalla normativa vigente. Infatti, una delibera presa in assenza di una preventiva decisione del consiglio di amministrazione è annullabile, come indicato anche dal Tribunale di Roma nel 2010.

Conclusioni

In conclusione, il processo ordinario prevede che la convocazione dell’assemblea sia di competenza del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o dell’amministratore unico. Se il presidente effettua la convocazione senza una previa decisione del consiglio di amministrazione, la delibera risultante può essere annullabile. Tuttavia, esistono deroghe che permettono la validità di tale convocazione, come la delega esplicita di questo potere al presidente da parte del consiglio di amministrazione o un’attribuzione di tale potere al presidente attraverso lo statuto.

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