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Indice della guida
Anatocismo, un concetto di origine greca che designa la capitalizzazione degli interessi in ambito finanziario, rappresenta una materia complessa regolamentata strettamente dal nostro ordinamento giuridico. Questa operazione bancaria, ammessa dal codice civile in determinate condizioni, si riferisce all’accumulo degli interessi maturati su una somma di denaro che poi vengono sommati al capitale originale per formare la nuova base di calcolo per interessi successivi.
In epoca romana, la legge cercava di proteggere il debitore limitando questa pratica. Nel corso degli anni, i tribunali, in particolare la Corte di Cassazione, hanno avuto un ruolo chiave nel determinare l’accettabilità dell’anatocismo, consentendo inizialmente deroghe all’articolo 1283 del codice civile, prima di adottare una posizione più restrittiva per contrastare i rischi di usura.
Che cos’è l’anatocismo bancario
L’anatocismo bancario rappresenta una modalità di gestione degli interessi da parte delle istituzioni finanziarie dove gli interessi maturati su un capitale diventano parte di esso, incrementando la base per il calcolo di ulteriori interessi. Questo processo si basa su un’obbligazione pecuniaria nata da un contratto tra banca e cliente, come nel caso dei contratti di mutuo o di deposito, richiedendo l’adempimento di specifiche condizioni legali per essere considerato valido.
Storicamente, l’anatocismo è emerso nelle prassi bancarie, specialmente nei contratti di scoperto di conto corrente, quando le banche applicavano la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Con il tempo, le regole sono mutate per cercare di limitare questa pratica, come indicato dall’articolo 1283 del codice civile, che stabilisce le condizioni sotto cui gli interessi scaduti possono produrre interessi.
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Articolo 1283 del codice civile
Il nostro sistema giuridico concede l’anatocismo solo seguendo le direttive dell’articolo 1283 che delinea specifici scenari in cui gli interessi scaduti possono generare ulteriori interessi. Questo è permesso sia a seguito di una domanda giudiziale sia per effetto di una convenzione stipulata dopo la scadenza degli interessi, sempre che gli interessi siano stati dovuti per almeno sei mesi. Il codice civilie in questo caso offre una garanzia legale che si contrappone agli “usi contrari”, consentendo deroghe che hanno favorito per lungo tempo la pratica bancaria dell’anatocismo.
Le sentenze innovative del 1999 della Cassazione hanno rappresentato un punto di svolta, enfatizzando la necessità di un approccio più equilibrato e meno gravoso per i debitori. Il decreto legislativo 342/99 ha successivamente cercato di mitigare il problema della disparità di trattamento tra interessi debitori e creditori, introducendo modifiche sostanziali alla disciplina degli interessi.
Articolo 120 del testo unico bancario
Il decreto legislativo 342/99, modificando l’articolo 120 del T.U.B., ha attribuito al CICR la definizione dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi, con l’obbligo di assicurare un calcolo annuo degli interessi, sia debitori sia creditori, per preservare l’equità del sistema bancario. La delibera del CICR del 2000 ha consolidato queste regole, affrontando le preoccupazioni espresse dalla giurisprudenza.
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Legge di stabilità 2014
L’introduzione della Legge di stabilità 2014 ha posto un veto definitivo alla pratica dell’anatocismo bancario, impedendo alle banche di sommare gli interessi maturati al capitale. Questo cambiamento normativo ha segnato un passo importante verso una maggiore trasparenza e equità nelle condizioni di credito bancario.
Prima dell’intervento normativo che andrò a descrivere il meccanismo di capitalizzazione degli interessi risultava gravoso per il debitore poiché alla fine di ogni trimestre gli interessi passivi venivano sommati al capitale originario per poi generare ulteriori interessi nel trimestre successivo. Tale sistema creava un onere per il debitore ben oltre le intenzioni del legislatore.
La situazione che si presentava prima della modifica legislativa offriva agli istituti di credito l’opportunità di guadagnare maggiormente attraverso gli interessi e imponeva al correntista oneri pesanti a volte anche oltre il limite massimo stabilito dal tasso soglia di Bankitalia. Per far fronte a tale disequilibrio la Legge di stabilità dell’anno 2014 ha cercato di ristabilire un equilibrio tra interessi attivi e passivi impedendo l’accumulo di interessi passivi sul capitale e separandoli in contabilità.
Decreto legge 18/2016
Il D.L. 18/2016 convertito nella legge n. 49/2016 ha apportato modifiche puntuali all’articolo 120 del Testo Unico Bancario limitando la pratica dell’anatocismo ovvero la capitalizzazione degli interessi passivi esclusi quelli di mora. La nuova norma prevede che gli interessi si calcolino unicamente sul capitale e non sui precedenti interessi. Inoltre sono state stabilite due norme specifiche per gli interessi su aperture di credito e sconfinamenti che sono:
- La maturazione degli interessi si ferma al 31 dicembre e diventano esigibili il 31 marzo dell’anno seguente a meno che il rapporto non venga chiuso anticipatamente.
- E’ permessa l’autorizzazione all’addebito degli interessi esigibili su conto corrente che in tale caso si trasformano in capitale autorizzazione che può essere revocata prima dell’addebito.
Queste norme hanno scatenato un acceso dibattito giuridico con sentenze che hanno maggiormente protetto i diritti di correntisti e mutuatari.
Delibera CICR 343/2016 Anatocismo bancario
La delibera CICR 343/2016 ha aggiunto dettagli al quadro normativo richiedendo che gli interessi debitori siano contabilizzati separatamente influenzando la prassi contabile delle banche affinché distinguano tra il capitale e gli interessi in fase di maturazione. Questi ultimi diventano esigibili a partire dal primo marzo dell’anno successivo alla loro maturazione.
L’ultimo intervento della cassazione
La Corte di Cassazione ha ulteriormente consolidato la protezione del debitore contro l’anatocismo bancario. La sua ordinanza n. 24293 del 16 ottobre 2017 ha ribadito l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi sui conti correnti. In questa sentenza si afferma che gli usi bancari non hanno forza normativa e che senza una pattuizione specifica gli interessi non possono generare ulteriori interessi. La Suprema Corte ha sottolineato che per i conti correnti aperti prima del 2000 regolati secondo gli usi bancari la prassi dell’anatocismo non possiede alcun valore legale.
Anatocismo e interesse composto
Nel contesto finanziario, l’anatocismo rappresenta il meccanismo per il quale gli interessi che maturano su un debito si sommano al capitale originario e iniziano a loro volta a generare interessi ulteriori. Questo processo è noto anche come interesse composto, un concetto fondamentale nella finanza e nella gestione dei debiti. Nel campo bancario, è cruciale comprendere come l’interesse composto può influenzare la somma totale che un cliente deve a un istituto di credito.
Divieto di anatocismo
È di fondamentale importanza essere a conoscenza del divieto dell’anatocismo nelle operazioni bancarie. Normative recenti hanno stabilito che gli interessi non possono generare altri interessi. Ciò tutela il cliente da una possibile spirale di debito crescente che può essere difficile da gestire. Queste disposizioni non influenzano gli interessi di mora, che sono regolati separatamente dalle condizioni contrattuali e dalle disposizioni del codice civile.
Produzione di interessi nei rapporti di conto corrente
All’interno della gestione dei rapporti di conto corrente, emergono due tipologie di interessi: gli interessi attivi, guadagni sui depositi, e gli interessi passivi, quelli dovuti per l’utilizzo di credito fornito dalla banca. La corretta contabilizzazione e la comprensione di questi interessi sono essenziali per una gestione oculata delle finanze personali. Le banche sono obbligate a seguire norme stringenti per la contabilizzazione degli interessi, separando chiaramente gli interessi dal capitale per evitare confusione e per garantire trasparenza nei rapporti con la clientela.
Nuove regole e cosa cambia per il cliente
Le norme che disciplinano il calcolo e il pagamento degli interessi sono precise e richiedono una conoscenza adeguata. In sintesi, gli interessi passivi non possono generare ulteriori interessi e devono essere calcolati annualmente. Ogni anno al 31 dicembre si definisce il calcolo degli interessi passivi, che dovranno essere saldati dal cliente entro il primo marzo dell’anno seguente. È fondamentale per i clienti comprendere queste regole e adattare i propri contratti bancari di conseguenza.
Calcolo pagamento degli interessi
Per determinare il corretto ammontare degli interessi e stabilire quando questi debbano essere effettivamente versati si applicano principi chiari e ben definiti; in primo luogo si afferma che gli interessi maturati in passivo non devono in alcun modo generare ulteriori interessi. È essenziale sottolineare la necessità di una corrispondenza nella frequenza di calcolo tra interessi passivi ed attivi che deve essere uniforme e non inferiore all’anno con termine di riferimento il 31 dicembre per ogni annualità. Al termine del rapporto o in caso di contratti iniziati nel corso dell’anno si procederà al calcolo degli interessi al 31 dicembre tuttavia il loro pagamento non è dovuto in tale data ma il 1° marzo dell’anno successivo al loro maturare. Nel prosieguo del rapporto bancario è fondamentale che il cliente provveda al pagamento degli interessi nella data indicata inoltre le istituzioni bancarie devono notificare al cliente l’ammontare degli interessi con un preavviso di trenta giorni prima del 1° marzo. I titolari di conti correnti devono prestare particolare attenzione alle comunicazioni bancarie per l’adeguamento dei contratti a norma delle disposizioni vigenti e per le decisioni riguardanti il pagamento degli interessi passivi.
Registrazione interessi
La contabilizzazione da parte delle banche richiede una distinzione netta tra capitale e interessi evitando così che la somma destinata agli interessi possa generare ulteriori interessi a differenza del capitale che invece può. Se le aperture di credito si concludono nel corso dell’anno o se il rapporto bancario si chiude definitivamente gli interessi devono essere saldati immediatamente.
Modalità di pagamento interessi passivi
Il cliente ha diverse opzioni per regolarizzare il proprio debito da interessi: può optare per un pagamento diretto evitando la capitalizzazione del debito o autorizzare l’addebito sul proprio conto corrente che potrebbe comportare una fusione del debito da interessi con quello principale oppure può prevedere attraverso accordi contrattuali che le entrate sul proprio conto vadano a estinguere il debito da interessi. È fondamentale che il cliente sfrutti il periodo di tempo concesso tra la maturazione degli interessi e la loro scadenza per valutare la strategia più idonea per il saldo del debito.
Addebito in conto
Nel caso in cui il cliente decida di autorizzare l’addebito in conto degli interessi questi si integrano al capitale; a seconda dello stato del conto tale operazione può comportare un pagamento diretto degli interessi o un aumento del capitale dovuto. È necessario che il cliente dia il proprio consenso in maniera esplicita e ha la possibilità di revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento prima che l’addebito venga effettuato. La banca potrebbe richiedere una conferma scritta dell’autorizzazione che può essere data all’inizio del rapporto o successivamente.
Inadempimento nel pagamento interessi passivi
Se un cliente non autorizza l’addebito degli interessi sul proprio conto corrente entro il 1° marzo e omette il versamento degli interessi alla scadenza determinata la situazione di inadempienza si materializza. Questo comporta per la banca il diritto di intraprendere azioni legali per riscuotere quanto dovuto e la possibilità di segnalare il mancato pagamento degli interessi alla Centrale dei rischi insieme al capitale residuo.
Riguardo alle implicazioni di queste azioni è fondamentale considerare che la banca include nella comunicazione alla Centrale dei rischi anche l’importo degli interessi non onorati. Durante il 2017, al fine di facilitare la transizione verso le nuove normative e proteggere i clienti che non hanno fornito l’autorizzazione scritta all’addebito in conto, le banche hanno segnalato gli interessi come se ci fosse stata un’autorizzazione a prescindere dalla realtà dei fatti purché il saldo del conto fosse sufficiente a coprire la somma dovuta a titolo di interessi. Questa pratica però è stata temporanea e dal 2018 per coloro che non avessero fornito l’autorizzazione o adempiuto al pagamento degli interessi maturati verrà segnalata la carenza anche se il conto presenta liquidità.
Adeguamento dei contratti
Le normative aggiornate concernenti gli interessi diventano applicabili ai frutti maturati a partire dal 1° ottobre 2016. Le istituzioni bancarie sono tenute ad applicare le novità legislative ai contratti instaurati successivamente a questa data e a rivedere i contratti preesistenti per allinearli alle nuove direttive. La trasparenza bancaria impone che eventuali deroghe nei contratti siano formulate esclusivamente a favore del cliente.
La gestione degli interessi attivi invece richiede attenzione; infatti bisogna accertarsi su come la banca abbia deciso di aggiornare le clausole contrattuali per l’accrescimento di tali interessi. Il contratto potrebbe stabilire che gli interessi attivi siano accreditati direttamente sul conto corrente, generando così ulteriori interessi per il cliente. Per modificare i contratti in essere le banche possono utilizzare la procedura di modifica unilaterale che il Testo unico bancario riconosce per situazioni giustificate come quella in oggetto.
I clienti dovrebbero avere ricevuto comunicazioni dalla propria banca riguardo la modifica delle clausole contrattuali relative al calcolo e al pagamento degli interessi con l’invito a esprimere il proprio assenso attraverso un modulo dedicato per l’autorizzazione all’addebito in conto di interessi passivi maturati. Queste modifiche diventano effettive dalla data menzionata nella comunicazione ma è sempre garantito al cliente il diritto di rescindere il rapporto senza oneri.
È rilevante sottolineare che per l’approvazione di una clausola contrattuale che preveda l’autorizzazione anticipata per l’addebito degli interessi passivi è necessario il consenso esplicito e specifico del cliente. Pertanto tale clausola non può essere inserita in contratti già esistenti mediante la procedura di modifica unilaterale. Se il contratto originale non contempla la possibilità di una tale modifica sarà indispensabile acquisire il consenso esplicito del cliente sia per la clausola di addebito che per qualsiasi altra clausola che regoli il calcolo degli interessi in base alle nuove normative.
Anatocismo bancario – la preanalisi perizia econometrica
Il termine anatocismo deriva dal greco anà (di nuovo) e tokòs (interesse) e sta ad indicare l’azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi), in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi
In altre parole si tratta del cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi con la perizia econometrica.
Da un punto di vista strettamente giuridico, in un’obbligazione pecuniaria l’utilizzo dell’anatocismo comporta, per il debitore, il pagamento non solo del capitale e degli interessi concordati, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già computati e già scaduti, comportando conseguentemente una crescita esponenziale del debito, soprattutto in presenza di tassi di interesse elevati.
Documenti richiesti in caso di voler effettuare una verifica:
Analisi su anatocismo bancario del Conto Corrente / Anticipi
Contratto che riporti tutte le seguenti specifiche:
- Metodo di calcolo: debito medio o di maggior valore
- Anno iniziale di analisi
- Trimestre iniziale di analisi
- Numero di trimestri
- Rivaluta indebito: da richiedere solo se nel caso si desideri che l’indebito riscontrato venga rivalutato sulla base del tasso legale vigente tempo per tempo
- Prospetto di liquidazione delle competenze per i trimestri sottoposti ad analisi (dalla data di stipula alla data che si sottopone in analisi)
- Conto scalare (dalla data di stipula alla data che si sottopone in analisi)
Analisi su anatocismo bancario dei Mutui
Contratto che riporti tutte le seguenti specifiche:
- Tipo di mutuo: “ipotecario” e “chirografario”
- Tipo di tasso: è possibile scegliere fra “variabile” e “fisso”;
- Metodo di ammortamento: “Francese” o “Italiano”
- Data di stipula: è la data di sottoscrizione del contratto, utile per individuare la soglia di riferimento;
- Importo finanziato: è l’importo sulla base del quale viene sviluppato il piano di ammortamento
- Data di erogazione: è la data in cui la somma viene materialmente messa a disposizione del Cliente;
- Importo effettivamente erogato: l’importo che viene materialmente messo a disposizione del Cliente
- Altri costi contestuali all’erogazione: qualunque altro onere che venga addebitato contestualmente all’erogazione, diverso da quelli trattenuti di cui al punto precedente e che comunque non sia di natura fiscale;
- Tasso Nominale (T.A.N.)
- Numero di rate
- Frequenza rata: mensile, bimestrale,trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale;
- Quoziente di frazionamento: è un indicatore che i contratti riportano che sovraintende al modo in cui gli interessi associati ad ogni rata vengono influenzati dalla durata diogni periodo es. a 360/360 (che è l’opzione più comune) 365/360
- Scadenza prima rata: è il giorno in cui dovrà essere corrisposta la prima rata ordinaria
- Altre spese contestuali alle rate
- Maggiorazione di mora
- Clausola di salvaguarda su mora: se il contratto riporta tale clausola
- Piano di Ammortamento che riporti la data del rilascio del mutuo con l’importo realmente erogato e data delle rate con i pagamenti realmente effettuati dal cliente (dalla data di stipula alla data che si sottopone in analisi con la presenza l’ultima rata effettivamente pagata).
Controllo anatocismo bancario dei leasing
Contratto che riporti tutte le seguenti specifiche:
- Data di stipula
- Valore del bene
- Canone anticipato: “Maxicanone”
- Opzione di riacquisto: “prezzo di riscatto”
- Spese di istruttoria e simili
- Tasso Nominale (T.A.N.)
- Indicizzazione: “EURIBOR 3 m.l. 365”)
- Numero di canoni: canoni ordinari
- Frequenza canoni: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale;
- Scadenza primo canone
- Altre spese contestuali ai canoni
- Maggiorazione di mora
- Clausola di salvaguarda su mora: se il contratto riporta tale clausola
- Piano di Ammortamento che riporti la data del rilascio del leasing con l’importo realmente erogato e data delle rate con i pagamenti realmente effettuati dal cliente (dalla data di stipula alla data che si sottopone in analisi con la presenza l’ultima rata effettivamente pagata).
Esempio di anatocismo bancario
Supponiamo di richiedere ad una società finanziaria o ad un istituto di credito un prestito di 10.000 € da restituire in 1 anno al tasso fisso del 10% e che tale prestito venga erogato a partire dal 01/01/2007.
Senza applicare l’anatocismo il calcolo nella perizia econometrica alla fine dell’anno sarebbe il seguente:
Da: | A: | Capitale: | Tasso: | Mesi: | Interessi: |
---|---|---|---|---|---|
Gen | Dic | € 10.000,00 | 10,00% | 12 | € 1.000,00 |
Totale Interessi: 1.000 €
Supponiamo ora che tale istituto di credito decida di applicare l’anatocismo semestrale e che gli interessi semestrali (in questo caso pari a 500 euro), vengano calcolati dopo i primi 6 mesi:
Da: | A: | Capitale: | Tasso: | Mesi: | Interessi: |
---|---|---|---|---|---|
Gen | Giu | € 10.000,00 | 10,00% | 6 | € 500,00 |
Lug | Dic | € 10.500,00 | 10,00% | 6 | € 525,00 |
Totale Interessi: 1.025 €
Con un aggravio di spesa evidenziato dalla perizia econometrica di 25,00 €
Nella seconda riga dell’esempio, al capitale di 10.000 € sono stati aggiunti gli interessi maturati nei primi 6 mesi (500,00 €) per un totale di 10.500 €; di conseguenza il calcolo degli interessi nel secondo semestre dà un valore più alto (525,00 anziché 500,00) perché è cresciuto il capitale su cui calcolare gli interessi dei restanti 6 mesi.
Inutile dire che l’aggravio di spesa sale ancora se si applica la capitalizzazione trimestrale (38 € circa): a questo proposito è possibile fare delle prove con l’apposita calcolatrice interessi; si tenga presente che, per semplicità, l’esempio calcola gli interessi sul numero dei mesi, mentre, per maggior correttezza, è necessario rapportare il tasso di interesse al numero effettivo dei giorni di ciascun periodo.
Naturalmente si tratta solo di un esempio per spiegare meglio il concetto, ed è bene precisare che in ambito bancario l’anatocismo ha trovato applicazione soprattutto nell’ambito degli “scoperti” sul conto corrente (i c.d. “conti in rosso”), dove gli interessi passivi venivano addebitati sul conto ogni 3 mesi, andando così ad incrementare il capitale “in rosso” e producendo ulteriori interessi passivi da versare alla banca, oltre naturalmente ad aumentare il c.d. “massimo scoperto” su cui, come noto, la banca applica una “commissione” in percentuale a carico del cliente.
Disciplina di riferimento sull’anatocismo bancario
In Italia, la disciplina di riferimento è identificata dall’art. 1283 del codice civile, il quale prevede che, in assenza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione dopo la loro scadenza, nel caso si tratti di interessi dovuti almeno da sei mesi .
La frase in mancanza di usi contrari significa che eventuali prassi possono derogare a questa norma, rendendo di fatto possibile la capitalizzazione sugli interessi.
Questa incertezza ha consentito alle banche, nel corso degli anni, l’applicazione in pratica della cosiddetta capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sui conti correnti in rosso (anatocismo bancario).